Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20648 del 09/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20648 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 22494-2007 proposto da:
NECCI

MAURIZIO

NCCMRZ48A09H501B,

B.A.N.G.

di

BONAVOLONTA’ MARINA s.n.c., in persona del legale
rappresentante sig.ra BONAVOLONTA’ MARINA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI
ANIMUCCIA 15, presso lo studio dell’avvocato BLEFARI
2013
1652

GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato COMITO DAMIANO;
– ricorrenti contro

ALBANESE SERGIO, GRIGNON MONIQUE ANGELINE;

Data pubblicazione: 09/09/2013

- intimati –

sul ricorso 26990-2007 proposto da:
GRIGNON

MONIQUE

ANGELINE

GRGMNQ37T62Z110F,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 97,
presso lo studio dell’avvocato LEONE AURELIO, che la

– c/ricorrente e ric. incidentale contro

ALBANESE

SERGIO

LBNSRG38B06A271V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 74, presso lo
studio dell’avvocato PORPORA RAFFAELE, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente al c/ricorso e ric. incidentale nonchè contro

B.A.N.G. di BONAVOLONTA’ MARINA s.n.c., in persona del
legale rappresentante sig.ra BONAVOLONTA’ MARINA,
NECCI MAURIZIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4178/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 03/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/06/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito

l’Avvocato LOREDANA VICARIO con delega

dell’Avvocato

GIUSEPPE

BLEFARI,

difensore

dei

ricorrenti principali, che ha chiesto l’accoglimento

rappresenta e difende;

del ricorso principale;
udito

l’Avvocato UMBERTO CANTELLI

con

delega

dell’Avvocato AURELIO LEONE difensore della
controricorrente e ricorrente incidentale, che ha
chiesto il rigetto del ricorso principale e

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso
incidentale.

l’accoglimento del ricorso incidentale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 23.6.1992 Monique Angeline Grignon convenne davanti al tribunale
di Roma Sergio Albanese e Maurizio Necci chiedendo declaratoria di risoluzione, per
inadempimento dei convenuti, del contratto 20.11.1991, con cui aveva venduto alla snc

Roma via Sacrofanese 25.
I convenuti proposero varie eccezioni e contestarono la domanda, adducendo il proprio
adempimento anche attraverso la costituzione, in data 7.1 1992, della società prevista in
contratto seppur con la partecipazione quali soci, oltre alla Grignon, e con il consenso
della stessa di due loro familiari, Marina Bonavolontà, convivente del Necci, e
Alessandro Albanese, fratello di Sergio.
Tale snc B.A.N.G di Marina Bonavolontà intervenne in giudizio chiedendo sentenza
costitutiva del contratto non concluso.
Con sentenza non definitiva 25.2.2000 furono risolte le questioni pregiudiziali e, con
sentenza definitiva 2.10.2002 il GOA qualificato il contratto come preliminare,
dichiarata la carenza di legittimazione della società, ritenuta la proposizione della
domanda ex art. 2932 ce anche da parte dei convenuti Necci ed Albanese, trasferì
l’immobile a questi ultimi, subordinatamente al pagamento del residuo prezzo,
decisione appellata dalla Grignon con resistenza del solo Albanese.
La Corte di appello di Roma, con sentenza 3.10.2006, in parziale riforma annullò la
statuizione sul trasferimento con compensazione delle spese, rigettando le eccezioni
dell’Albanese sull’inammissibilità dell’appello e rilevando che la lettera del contratto
nel quale il trasferimento è previsto ii favore della società costituenda e tutto il tenore
dell’atto, seppur indicandosi quote e proporzioni attribuende ai soci, inducevano a

da costituirsi tra essa attrice ed i convenuti un appezzamento di terreno di mq 25.000 in

ritenere che la creazione di tale soggetto fosse la condizione cui il trasferimento era
subordinato e tale costituzione integrasse una obbligazione assunta da tutte e tre le
parti., interpretazione data dagli stessi convenuti nella prima difesa.
Era definitiva la statuizione che aveva ravvisato nella società costituita un soggetto

L’obbligazione di costituire la società non era stata adempiuta ma non vi erano elementi
sufficienti per addebitare a Necci ei Albanese responsabilità di inadempimento in
mancanza di prova di attività della Grignon.
Ricorrono B.A.N.G. e Necci con due motivi, resiste Grignon proponendo ricorso
incidentale, con controricorso di Albanese.
Grignon ed Albanese hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso principale, col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 125 e 148
cpc, nullità del procedimento in relazione agli art. 156 e ss cpc per l’erroneo rigetto di
tutte le eccezioni preliminari in ordine all’atto di appello per la mancata sottoscrizione
dell’avvocato della copia notificata e la mancanza del timbro di congiunzione della
conseguente relazione di notifica.
Col secondo motivo si lamentano viz di m gtivazione perché la Corte di appello avrebbe
dovuto disporre la restituzione delle somme versate.
Col ricorso incidentale si denunziang 1) violazione degli artt. 1453 cc 1218 cc e ss,
2697 cc, 112 cpc e vizi di motivazione perché la Grignon aveva provato l’esistenza del
titolo in base al quale agiva ed il Giudice doveva provvedere ad una valutazione
comparativa dei comportamenti 21 violazione dgeli artt. 115 e 116 cpc e vizi di
motivazione sul rigetto della domanda di risoluzione.

diverso da quello previsto.

Ciò premesso, osserva la Corte che, applicandosi ratione temporis il disposto del d.lgs.
40/2006, i motivi di ricorso dovevano concludersi col quesito di diritto o la chiara
indicazione del fatto controverso, requisiti mancanti nel ricorso principale e da ritenersi
generici, non risolutivi e non chiaramente prospettati nell’incidentale ( S.U.

24255/2011, 4566/2009).
Quanto al ricorso principale, essendo passata in giudicato la statuizione sulla carenza di
legittimazione della società, la stessa non è legittimata all’impugnazione n ” 1ha interesse.
In ogni caso nemmeno il Necci ha interesse a contestare il rigetto delle eccezioni
preliminari formulate in appello dal solo Albanese, posto che il ragionamento della
Corte di appello, comunque condivisibile, si riferiva alla mancata sottoscrizione della
copia a quest’ultimo notificata.
Donde il rigetto del primo motivo.
Il secondo va respinto perché la mancata restituzione del prezzo non andava impugnata
ex art. 360 n. 5 cpc ma indicando la domanda eventualmente proposta al riguardo
mentre in appello ha resistito solo “Albanese.
Il ricorso incidentale non supera la motivazione della sentenza secondo la quale le parti
si addebitavano reciprocamente la mancata esecuzione dell’obbligo ma la Grignon non
aveva offerto alcuna prova od al legazione in suo favore.

Il giudizio di legittimità non può con< :stere nella riproposizione di quanto precedentemente dedotto ma deve specificamente indicare le v. iblazioni di legge od i vizi logici della motivazione. Il convincimento espresso dal giudice a qua risulta, in effetti, raggiunto mediante lo svolgimento d'attività interpretativa dei comportamenti delle parti né si 20603/2007, 1652872008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008, • ravvisant) carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma Ji fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Dal rigetto di entrambi i ricorsi cHla valutazione complessiva della vicenda appare ragionevole la compensazione (Jelle pese. PER QUESTI MOTIVI La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetti e c3mpensa le spese tra tutte le parti. Roma 13 giugno 2013. In virtù degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giudice del merito di dar

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