Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20647 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36825-2018 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUNACCI 1, presso

lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO GUAITOLI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, CAMERA DI COMMERCIO ROMA, COMUNE DI GENAZZANO,

REGIONE LAZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3013/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – R.S. ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificatole in data 1.3.2016, emesso in virtù di nove cartelle esattoriali, che la contribuente contesta non essere state notificate. Il ricorso della contribuente è stato accolto dalla CTP di Roma, non costituendosi la controparte. L’Agenzia delle entrate -riscossione ha posposto appello avvero la sentenza di primo grado, depositando i documenti attestanti la notifica degli atti prodromici. La CTR del Lazio con sentenza depositata il 9 maggio 2018 ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che anche in appello possono depositarsi nuovi documenti e che gli atti prodotti dalla Agenzia dimostrano la ritualità delle notifiche delle cartelle esattoriali; la notifica delle cartelle ha quindi interrotto i termini di prescrizione.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate – riscossione. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con l’unico motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e della normativa prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973.

La parte lamenta che il giudice d’appello ha ritenuto che la documentazione prodotta dall’Agenzia è sufficiente a provare la notifica degli atti prodromici, senza esaminare accuratamente le relate di notifica al fine di verificarne la regolarità e completezza e senza dare atto in sentenza di questo esame, limitandosi sul punto a riprodurre con “una sorta di copia-incolla” le asserzioni dell’ente impositore. Dichiarandosi consapevole dell’orientamento della Corte di Cassazione in materia di produzione di nuovi documenti in appello -e quindi sostanzialmente rinunciando alla eccezione di inammissibilità fatta valere in secondo grado- la parte lamenta che il giudice d’appello non ha esaminato le notifiche e non ha valutato i vizi del procedimento notificatorio evidenziati dalla difesa della contribuente nel giudizio innanzi alla CTR, anche in udienza.

Lamenta quindi che con riferimento alle notifiche eseguite ex art. 140 c.p.c. manca la documentazione attestante l’invio e l’esito della raccomandata previsto dalla predetta norma, e quanto alla notifica eseguita a mezzo posta a mani di familiare convivente manca la prova della spedizione di raccomandata ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 7.

Formula quindi i seguenti quesiti di diritto “dica la Suprema Corte se possa considerarsi valida la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. senza la produzione ed il deposito della documentazione inerente l’invio e la ricezione della raccomandata di avviso dall’avvenuto deposito del plico” e “dica la Suprema Corte se ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, possa considerarsi valida la notifica degli atti tributari (di natura accertativa o esattoriale,) avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario senza la produzione dell’invio e della lettera di avviso di deposito del piego giudiziario prescritta dalla citata norma”.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Pur se esso si conclude con la tecnica della formulazione del quesito, non più necessario poichè la norma che prevedeva che l’illustrazione di ciascun motivo si dovesse concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto è stata abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), la ragione del ricorso è comunque chiaramente enunciata, e rubricata come violazione di norme di diritto processuale con riferimento all’art. 140 c.p.c. ed alla L. n. 890 del 1982, art. 7 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1; il motivo si sottrae quindi alla contestazione del difetto di autosufficienza mossa dall’Agenzia.

La sentenza della CTR elenca nove cartelle di pagamento depositate dalla Agenzia, dando atto delle modalità della loro notifica. Tuttavia per quanto attiene alle cartelle notificate ex art. 140 c.p.c. il giudice di secondo grado non esplicita se esse sono corredate dalla prova della ricezione della C.A.D. Questa Corte, in merito, ha già affermato che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 890 del 1982, art. 8 – attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Cass. 5077/2019). Sotto questo profilo dunque la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al primo giudice perchè verifichi, per le cartelle notificate ex art. 140 c.p.c. se il procedimento notificatorio si è regolarmente perfezionato, con spedizione e ricezione della C.A.D. e quindi se può ritenersi o meno fondata l’eccezione della parte sul difetto di regolare notificazione degli atti prodrornici all’avviso di fermo.

Infondata è invece la censura relativa alla notifica della cartella che termina con il n. (OMISSIS), notificata a mezzo posta a mani del familiare convivente. La sentenza di secondo grado dichiara esplicitamente che essa è stata notificata in data 13.9.2006. Si applica quindi il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale “In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, l’adempimento costituito dall’invio della raccomandata di avviso previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, – introdotto dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2-quater, conv., con modif., dalla L. n. 31 del 2008 – è imposto solo per le notifiche eseguite a far tempo dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dal medesimo decreto, art. 36, comma 2-quinquies. (Cass. 10277/2017).

Ne consegue, in parziale accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione per un nuovo esame, nei termini sopra precisati, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla CTR del Lazio, in diversa composizione e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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