Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20647 del 13/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27946/2013 proposto da:

L.O., (OMISSIS) in qualità di acquirente e quale erede di

B.V., L.S. (OMISSIS) quale erede di B.V.,

GESTIM SRL (OMISSIS), in persona dell’Amministratore unico

S.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 27,

presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA MARINI, rappresentati e

difesi dall’avvocato BRUNA LEPRE giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO SPA, in persona del procuratore Avv. BU.AN.,

non in proprio ma nella sua qualità di mandataria di ERIS FINANCE

SRL, domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio

dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, da cui è rappresentata e difesa

congiuntamente all’avvocato DANIELE G. DISCEPOLO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

ITALFONDIARIO SPA, in persona del Dott. V.C.C.,

nella sua qualità di procuratrice mandataria di CASTELLO FINANCE

SRL, domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO MALIZIA, da cui è rappresentata e difesa

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

UNICREDIT BANCA SPA, G.S., G.C.,

M.A., FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2531/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato ELISABETTA MARINI per delega;

udito l’Avvocato ANSELMO CARLEVARO;

udito l’Avvocato ROBERTO TARTAGLIA per delega;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’estinzione per L.O.

rigetto degli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 223/2008 relativa a due riunite cause ex art. 2901 c.c., instaurate l’una da Italfondiario S.p.A. e l’altra da Unicredit S.p.A. nei confronti di G.S., G.C., M.A., Fallimento (OMISSIS) Srl, L.O., B.V. e (OMISSIS) Srl, il Tribunale di Voghera accoglieva le domande, relative a tre alienazioni di immobili venduti dai G. e dalla M. – soci e fideiussori della (OMISSIS) Srl, poco dopo fallita – a L.O. – dipendente della società suddetta -, B.V. – madre della L. – e (OMISSIS) Srl, di cui per un certo tempo era stato amministratore L.S., fratello di L.O.. Avendo proposto appello L.O., B.V. e la subentrata Gestim Srl, la Corte d’appello di Milano lo respingeva con sentenza del 14 maggio-17 giugno 2013.

2. Ha presentato ricorso L.O. – in proprio e quale erede di B.V., nelle more deceduta -, L.S. – quale erede di B.V. – e Gestim Srl – quale subacquirente di Italrom S.r.l., acquirente di (OMISSIS) Srl – sulla base di un unico motivo, che, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2901, 2697 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., sul requisito soggettivo di partecipatio fraudis degli acquirenti: il giudice d’appello lo fonderebbe solo su presunzioni non suffragate da prove concrete; e per dimostrare questo si contesta il profilo probatorio della decisione.

Si è difesa con controricorso Italfondiario S.p.A. quale mandataria di Eris Finance Srl; si è difesa altresì con controricorso Italfondiario S.p.A. quale mandatario di Castello Finance Srl.

In data 16 febbraio 2016 è stato depositato – a seguito di transazione tra L.O. e Italfondiario S.p.A. – atto di rinuncia parziale agli atti e alla domanda ex art. 390 c.p.c., da parte di L.O. in riferimento a uno dei tre immobili, e precisamente un appartamento sito nel Comune di (OMISSIS), in località (OMISSIS), catastalmente identificato alla partita (OMISSIS), foglio (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), sub. (OMISSIS). La rinuncia, che include la compensazione totale delle spese, risulta essere stata accettata, avendo Italfondiario S.p.A., sia nella qualità di mandataria di Eris Finance Srl, sia nella qualità di Castello Finance Srl, sottoscritto l’atto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.1 In primo luogo, per quanto si è appena esposto in ordine all’atto di rinuncia e sua accettazione depositato il 16 febbraio 2016, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio fra L.O., Italfondiario S.p.A. quale mandataria di Eris Finance Srl e Italfondiario S.p.A. quale mandataria di Castello Finance Srl per il suddetto immobile sito in (OMISSIS), con spese compensate.

3.2 Passando quindi al contenuto della residua controversia, si osserva che l’unico motivo riversato nel ricorso presenta evidente inammissibilità. Invero, lungi dal denunciare davvero violazione di norme ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, esso veicola una censura direttamente fattuale in ordine all’accertamento del requisito soggettivo nei terzi acquirenti, in quanto non sarebbe stata raggiunta – a differenza di quanto ritenuto dal giudice di merito – la prova della partecipati fraudis. Si opera perciò una revisione del compendio probatorio, per offrire versione alternativa dei suoi esiti, contestando la relazione del c.t.u. come lacunosa e assumendo che gli attuali ricorrenti – cioè i terzi acquirenti – avevano acquistato in “perfetta buona fede”, sempre ignorando il pregiudizio che la vendita avrebbe apportato ai creditori dei venditori (ciò perchè il credito era una fideiussione in favore di una società di capitali, “fideiussione non nota ai terzi e, tanto meno, ipotizzabile dei terzi”, e perchè “i venditori non esercitavano alcuna attività economica in proprio”). E in quest’ambito si tenta di smantellare i fondamenti della valutazione dei giudici di merito, in relazione specificamente alla posizione di ogni acquirente, sempre sulla base di asserti fattuali, che macchiano il motivo di una ulteriore causa di inammissibilità, cioè la carenza di autosufficienza.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna – in solido, per il comune interesse processuale – dei ricorrenti alla rifusione ai controricorrenti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara l’estinzione per rinuncia del giudizio fra L.O., Italfondiario S.p.A. quale mandataria di Eris Finance Srl e Italfondiario S.p.A. quale mandataria di Castello Finance Srl con spese compensate.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese processuali, liquidate per ciascuno di essi in un totale di Euro 6500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA