Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20647 del 09/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20647 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 19069-2007 proposto da:
MICOZZI

ANNA

MCZNNA43A63G482A,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32,
presso lo studio dell’avvocato PETTI ALESSANDRA,
rappresentata e difesa dall’avvocato MANIERI GIOVANNI;
– ricorrente contro

2013
1651

BUONAVISTA

IDA

BNVDIA54H54A485T,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MERCADANTE 9, presso lo
studio dell’avvocato SANTINI FABIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato DI FILIPPO ELIO;

Data pubblicazione: 09/09/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n.

524/2006 della CORTE D’APPELLO

di L’AQUILA, depositata il 29/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/06/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

CORRENTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 6.2.1995 Ida Buonavista convenne davanti al tribunale di Pescara
Anna Micozzi esponendo che, con preliminare 22.8.1994, la Micozzi si era obbligata a
venderle per lire 130.000.000 un appartamento di due vani ed accessori in Pescara via

titolo di caparra confirmatoria e saldo al definItivo da stipularsi entro il 31.12.1994.
Immessa anticipatamente nel possesso aveva constatato che , al di sotto del pavimento,
esistevano due pozzetti di raccolta di acque putride, la cui presenza era stata taciuta
dalla venditrice, vizio od onere limitativo del godimento ed incidente sul valore.
Nonostante l’invito a tener conto delle difformità 1’11.1.1995 la Micozzi le aveva
notificato diffida ad adempiere e respinto qualsiasi tentativo di bonario componimento
per cui chiese il trasferimento dietro pagamento di un prezzo ridotto in misura
corrispondente al minor valore dell’immobile.
La convenuta formulò riconvenzionale per la risoluzione di diritto del preliminare per
effetto dell’inadempimento dell’attrice e per danni
Con provvedimento del 12.10.1995 il G. 1 . ordinò alla Buonavista la sospensione di
lavori di ristrutturazione e la riconsegna dell’appartamento, provvedimento revocato a
seguito di deposito giudiziario della somma di lire 101.500.000.
Esperite ctu e provyl Tribunale rigettò le domande della Buonavista che condannò al
pagamento di lire 100.000.000 con interessi mentre la Corte di appello dell’Aquila, con
sentenza del 29.6.2006, in riforma, rigettò le domande riconvenzionali di risoluzione,
trasferì l’immobile alla Buonavista, condannò la Micozzi a pagare euro 3.460,26 e metà
delle spese del doppio grado, richiamando l’art. 1460 cc sulla necessità di una

Gramsci 4, interno 1, in catasto f.16, part. 120 sub 2, con versamento di lire 30.000 a

valutazione comparativa del comportamento dei contraenti quando una parte giustifichi
la propria inadempienza con l’inadempimento altrui.
La posizione assunta dalla Buonavista era del tutto legittima ed i testi ed il ctu avevano
confermato, circostanza peraltro incontroversa, che al di sotto del pavimento esistevano

passato avevano dato luogo ad inconvenienti.
Donde il diritto alla riduzione del prezzo.
Ricorre Micozzi con unico articolato motivo, illustrato da memoria, resiste Buonavista
che eccepisce l’inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunziano violazione degli artt. 115 e 116 cpc, 1375, 1453, 1454, 1455, 1460, 1492
cc, nullità della sentenza per vizi di motivazione lamentando la riforma in toto della
decisione di primo grado posto che l’attrice aveva manifestato l’intenzione di non
acquistare l’immobile per il considerevole deprezzamento dello stesso mentre la
venditrice aveva giustamente attivato la procedura ex art. 1454 e 1455 cc ed il vizio
incideva al massimo sul 4% del valore.
Si formula il quesito se il Giudice, a fronte del mancato consenso alla stipula del
definitivo ed al pagamento del prezzo a saldo pari al 75% ed all’eccezione di vizi che ne
diminuiscano il valore in misura massima del 4%. possa ritenere infondata la domanda
di risoluzione.
La censura, pur ammissibile, non merita accoglimento.
Essa ripropone quanto già dedotto in sede di merito, senza superare la corretta
motivazione della sentenza sopra riportata.

due pozzetti di decantazione e deviazione, costituenti potenziale pregiudizio e che già in

Il giudizio di legittimità non può consistere nella riproposizione di quanto
precedentemente dedotto ma deve specificamente indicare le violazioni di legge od i
vizi logici della motivazione.
Il convincimento espresso dal giudice a qua risulta, in effetti, raggiunto

successivo alla stipulazione del preliminare (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438,
19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.! l.9 n. 11878, 232.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715,
16.6.97 n. 5389).
Il motivo contravviene, poi, ad imprescindibili esigenze di specificità
invocando una pluralità di violazioni di legge processuale e sostanziale ed anche il vizio
di motivazione.
Quest’ultimo, unico in effetti realmenle sviluppato, deve indicare carenze o
lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un
significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza ii coerenza tra le varie ragioni
esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto
tra gli stessi; non può, per contro, far valere la non rispondenza della valutazione degli
elementi di giudizio operata dal giudice del meriti) al diverso convincimento soggettivo
della parte ed, in particolare, non pile) proporre un preteso migliore e più appagante
coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni
all’ambito della discrezionalità di

valutazione

degli elementi di prova e

dell’apprezzamento dei fatti, attengeno al libero convincimento del giudice e non ai
possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma
stessa; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe — com’è,
appunto, per quello in esame — in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni

mediante lo svolgimento d’attività interpretativa del comportamento delle parti

e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea
alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.
Né può imputarsi al detto giudice d’aver omesse l’esplicita confutazione delle
tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti

d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti — come è dato, appunto,
rilevare nel caso di specie — da un esame logico e coerente di quelle, tra le
prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé
sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perché sia rispettata la
prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116
CPC, non si richiede al giudice del merito di dar ceno (dell’esito dell’avvenuto esame di
tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di
fornire una motivazione logica ed 3deguata dell’adottata decisione evidenziando le
prove ritenute idonee e sufficienti a suffragaria ovvero la carenza di esse.
Nella specie si indugia sullo scambio di corrispondenza prima della
instaurazione del giudizio senza superare la ratio decic -lendi che l’azione di riduzione del
prezzo, in presenza di vizi accertati ed incontroversi. era fondata.
Conseguentemente il quesito non è afferente ana motivazione e, comunque, va
data risposta negativa nel senso che il giudice può legittimamente ritenere infondata la
domanda di risoluzione di fronte all’eccezione di vizi he diminuiscono il valore e,
valutati i comportamenti e le domande cent-appnste cl&le parti, può dare prevalenza
all’azione di riduzione del prezzo di front alla evidenza dei vizi, accertati dal ctu in
misura non superiore del 4%, dato nor c.ortestato.
PER QUEST’ MOTIVI

significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro
3200, di cui 3000 per compensi, oltre accessori.

Roma 13 giugno 2013.

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