Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20646 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 31/07/2019), n.20646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23492/2018 proposto da:

C.G.V., nella qualità di genitore della minore

C.D.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Pagano Patrizia;

– ricorrente –

contro

N.F., nella qualità di curatore speciale di

C.D.M., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da se

medesima;

– controricorrente –

contro

A.R.F., M.P.F., Coeso Società della

Salute – Area Socio Sanitaria Grossetana, Procuratore Generale

presso la Corte di Appello di Firenze;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1602/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2019 dal cons. Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Firenze, sezione minorenni, ha rigettato l’impugnazione proposta da C.G.V., quale genitore della minore D.M., della sentenza del Tribunale per i minorenni di Firenze che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della minore.

A sostegno della decisione la Corte territoriale ha affermato che nel marzo 2015 la minore, a causa dell’estrema difficoltà del nucleo familiare di riferimento, composto dal ricorrente, la madre della minore e altri quattro figli oltre l’utima appena nata, era collocata presso una comunità a causa di gravi criticità dovute all’alcool dipendenza del padre, precarietà abitativa etc. Il progetto non aveva esito positivo per l’allontanamento volontario e definitivo della madre. Nel 2016 la minore veniva affidata ad una coppia e veniva contestato lo stato di abbandono, accertato con sentenza dal Tribunale per i minorenni, per il perdurare delle condizioni che avevano indotto all’allontanamento ed il positivo inserimento nella famiglia affidataria, tenuto conto anche della estrema limitatezza dei legami della minore con il padre e con gli altri fratelli, essendo stata trasferita in comunità poco dopo la nascita.

Le condizioni dello stato d’abbandono sono state confermate dalla Corte d’Appello, sia in relazione alla condotta materna, derivante dall’allontanamento volontario, dal disinteresse per la cura effettiva dei figli, per la sporadicità dei contatti telefonici con i Servizi sociali e per la scarsa consapevolezza della responsabilità derivante dal ruolo genitoriale, indicata nelle relazioni dei servizi stessi, sia in relazione a quella paterna, caratterizzata da alcool dipendenza, precarietà abitativa e la condanna per violenza sessuale verso una delle figlie, intervenuta nel giudizio penale di primo grado. Infine la Corte ha evidenziato l’inesistenza di alcun concreto rapporto della minore con gli altri fratelli tutti in affido etero familiare.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il padre della minore con tre motivi accompagnati da memoria. Ha resistito con controricorso il curatore speciale della minore.

Nel primo e secondo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 1 ed in particolare si sottolinea l’omessa valutazione del diritto alla fratellanza, riconosciuto anche dalla giurisprudenza EDU. Al riguardo il ricorrente ritiene che il legame tra fratelli non debba essere reciso e, nella specie, afferma che tale legame può essere conservato con affido etero familiare della minore per consentire ai genitori biologici di creare le condizioni necessarie per ricostituire il nucleo familiare.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del medesimo art. 1 ma sotto il profilo dell’errata valutazione della condizione effettiva del ricorrente e degli omessi interventi pubblici per coadiuvarlo nel superamento delle proprie criticità.

I primi due motivi sono inammissibili sia perchè prospettano del tutto genericamente ed astrattamente il diritto alla conservazione del rapporto di fratellanza senza precisare concretamente come all’attualità o con un giudizio prognostico effettivo tale rapporto possa instaurarsi e svilupparsi, sia perchè non colpisce la ratio decidendi della pronuncia impugnata che si fonda non sull’irrilevanza del legame fraterno ma sulla sua insussistenza nel caso di specie, frutto di un accertamento di fatto insindacabile e fondato su motivazione articolata ed adeguata.

Ugualmente inammissibile il terzo motivo che mira a fornire un’inammissibile rappresentazione delle condotte paterne del tutto alternativa a quella frutto dell’indagine fattuale di non breve periodo svolta nei gradi di merito, senza peraltro negare le gravi criticità rilevate.

Quanto agli sviluppi della vicenda penale esposti in memoria deve rilevarsi che il giudizio della Corte d’Appello non si fonda sull’accusa di violenza sessuale ma sull’esame dell’effettività del ruolo genitoriale del ricorrente, rilevandone l’inadeguatezza e la mancanza di prospettive di cambiamento nel breve periodo.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte contro ricorrente che liquida in Euro 3000 per compensi, Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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