Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20646 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36359-2018 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NITTI

FRANCESCO SAVERIO 21, presso il proprio studio, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2895/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.-. M.F. ha impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca emessa da Equitalia Sud e le sottostanti cartelle esattoriali. Equitalia Sud costituendosi ha eccepito la tardività del ricorso in quanto notificato il 61^ giorno dalla notifica dell’atto impugnato. La CTP di Roma, accogliendo l’eccezione, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha proposto appello il contribuente lamentando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e della L. n. 890 del 1982 e la CTR del Lazio, con sentenza depositata il 7 maggio 2018, ha confermato la sentenza impugnata.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate riscossione, difesa dall’Avvocatura di Stato. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

che:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e della L. n. 890 del 1982 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La CTR ha ritenuto tardivo il ricorso sul presupposto che l’atto impugnato è stato notificato a mezzo posta, con consegna al portiere, in data 29 maggio 2015 e che rispetto a questa data la notifica del ricorso, avvenuta in data 29 luglio 2015, è oltre i termini di legge (61^ giorno).

Il ricorrente rileva preliminarmente che il documento depositato dall’ente di riscossione, attestante la notifica dell’atto impositivo, non è nè l’originale nè una fotocopia dell’originale ma un estratto dal portale web “publishing Equitalia Sud’ e quindi non può considerarsi atto equipollente e idoneo a provare la notifica. L’Agenzia, nel controricorso, eccepisce la inammissibilità di detta censura, perchè proposta per la prima volta in sede di legittimità e invero la parte ricorrente omette di specificare se ed in quale parte dell’atto di appello essa ha sollevato detta eccezione e omette altresì di trascrivere la parte in cui detta eccezione sarebbe stata sviluppata, nonchè il documento in questione. Non solo, ma nella parte in fatto del ricorso, laddove si illustrano i motivi di appello, il contribuente si limita a dire di avere contestato la “validità della notifica della comunicazione preventiva per l’omessa ricerca del consegnatario e per la mancan5a della seconda raccomandata” nonchè “l’omessa pronuncia sulla domanda di annullamento delle cartelle esattoriali sia per il difetto di notifica che per l’intervenuta prescrizione” e nel terzo motivo “l’omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza ai sensi della citata L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 337”. Pertanto, non solo la eccezione di difetto di prova della avvenuta notifica dell’atto impugnato -per la dedotta non idoneità del documento prodotto da Equitalia- non è illustrata, ma il primo motivo di appello così come esposto in ricorso rivela una linea difensiva fondata sull’implicita ammissione che la notifica è stata effettivamente eseguita, a mezzo posta e a mani del portiere. Il rilievo è quindi inammissibile.

Quanto al resto la parte ripropone in questa sede la censura già esposta con il primo motivo di appello e deduce che qualora l’Agenzia si avvalga della facoltà di notificare l’atto a mezzo posta è necessario rispettare le regole di cui all’art. 137 e segg. c.p.c. e della L. n. 890 del 1992 e cioè, l’ufficiale giudiziario o il postino devono verificare che il destinatario sia assente prima di consegnare al portiere e, in ogni caso, se il plico è consegnato al portiere, deve essere inviato un avviso raccomandato al destinatario. Rileva inoltre che la comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca non è atto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

La censura è infondata.

Questa Corte ha già enunciato il principio che “nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, sicchè, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata al destinatario (Cass. 8293/2018; Cass. 12083/2016), e i principi affermati per la notifica della cartella possono applicarsi per identità di rado per la notifica di altri atti dell’esecuzione effettuati direttamente da parte dell’agente della riscossione per il tramite del servizio postale (in arg. Cass. 8086/2018).

La notifica al portiere è quindi regolare e si perfeziona al momento della consegna allo stesso ed è da questa data che si computa il termine per impugnare, come correttamente ha fatto la CTR.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 11, come modificato dal D.lgs. n. 156 del 2015, art. 9, in vigore dal 1 gennaio 2016.

Il ricorrente deduce che la CTR ha erroneamente rigettato la sua eccezione, formulata ai sensi dell’art. 11, per la avvenuta costituzione dell’agente di riscossione a mezzo di un avvocato del libero foro. La CTR ha rigettato l’eccezione ritenendo il difetto di interesse sul punto in quanto la costituzione in appello è meramente ripetitiva della linea difensiva adottata in primo grado. Il ricorrente osserva che egli ha interesse alla eccezione perchè al suo rigetto consegue la condanna alla spese che, in difetto di valida costituzione della controparte, non sarebbero state liquidate. Deduce quindi che l’agente di riscossione non poteva stare in giudizio a mezzo di un avvocato del libero foro.

Il motivo è infondato.

L’Avvocatura di Stato osserva che fattispecie non si verte in uno di quei casi che secondo quanto disposto dalla Convenzione tra Agenzia e Avvocatura al punto 3.4.1. sono riservati al patrocinio della Avvocatura. E invero il par. 3.4.2. della suddetta Convenzione, riferibile alla Agenzia, dispone: L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d’Appello; liti innanzi alle Commissioni Tributarie”. Pertanto, a voler considerare la posizione di Agenzia della riscossione quale successore di Equitalia, vengono in applicazione i principi enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza del 19.11.2019 n. 30008, che così possono riassumersi per quanto di interesse nel caso di specie: l’Agenzia riscossione si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta, oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi; quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. Nulla questio invece sulla facoltà di Equitalia s.p.a. – prima della successione – di avvalersi di avvocati del libero foro.

In sintesi la costituzione dell’agente di riscossione in grado di appello a mezzo di un avvocato del libero foro può ritenersi valida ed efficace. Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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