Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20646 del 08/08/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20646 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA
sul ricorso 6406-2016 proposto da:
PAPA VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ARNALDO CERVESATO, 21, presso lo

studio dell’avvocato

BEISSAN AL QARYOUTI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrentecontro

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA ACI, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA MARSALA 8, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO GUARINO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato AURELIANA PERA;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1461/2015 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 08/08/2018

di BARI, depositata il 21/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO
ORILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FULVIO TRONCONE che ha concluso per il

udito l’Avvocato Claudio CONTI, con delega depositata in
udienza dell’avvocato BEISSAN AL QARYOUTI difensore

del

ricorrente che ha dliesld l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato GUARINO Francesco,

difensore del

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte d’Appello di
Bari con sentenza 21.9.2015 ha confermato il rigetto della domanda
proposta da Vito Papa, titolare di Agenzia di pratiche automobilistiche originariamente nei confronti dell’ACI Provinciale di Bari e poi estesa
all’Automobile Club d’Italia A.C.I. – tendente ad ottenere l’immediata

dell’Automobilista e il risarcimento dei danni.
Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale, richiamando
la normativa di riferimento (DPR n. 358/2000 e il Disciplinare di
Servizio) ha osservato, sempre per quanto oggi rileva:
– che costituiva fatto pacifico la notifica al Papa di quattro insoluti
per insufficienza di fondi sulla disposizione RID nel giugno 2011;
– che il pignoramento presso terzi (conto corrente bancario)
integrava una situazione analoga a quella della mancanza di fondi;

che secondo le previsioni del Disciplinare di servizio

espressamente accettato dal Papa, i pagamenti effettuati dopo il
verificarsi degli insoluti non costituivano un’esimente, ma una mera
condizione per potere riottenere l’attivazione del collegamento.
2 Contro tale sentenza il Papa propone ricorso per cassazione sulla
base di due censure, a cui resiste l’Automobile Club d’Italia con
controricorso contenente ricorso incidentale condizionato articolato in
unico motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1-

Va preliminarmente affrontata e respinta l’eccezione di

inammissibilità del ricorso che l’Automobile Club d’Italia ha sollevato
sotto il profilo della mancanza di interesse per avere il ricorrente nelle
more del giudizio di appello perduto in via definitiva la posizione
legittimante ad operare in astratto come sportello telematico
dell’automobilista, essendo definitivamente decaduta l’autorizzazione n.
903/T del 29.3.2006 (v. pagg. 10 e ss. controricorso): la proposizione di

riattivazione del collegamento con lo Sportello Telematico

una domanda accessoria di danni rende attuale l’interesse del ricorrente
a far valere le questioni di diritto inerenti alla domanda principale.
Venendo ai motivi di ricorso, col primo di essi il Papa deduce
l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dal
preavviso circa la inutilizzabilità del sistema di pagamento RID e dalla
richiesta di comunicazione modalità alternative di pagamento. Richiama

duplice aspetto: innanzitutto, perché il documento dimostrava che non
si era trattato di un rimedio a posteriori, quanto piuttosto di una
richiesta finalizzata a prevenire eventuali futuri problemi legati alla
inutilizzabilità del conto bancario e ad evitare l’applicazione di sanzioni,
non trattandosi di insufficienza di fondi; in secondo luogo, perché
avrebbe dimostrato l’illegittimità dell’applicazione delle sanzioni per
violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza da parte
dell’ACI (artt. 1175 e 1375 cc) a fronte di un comportamento
collaborativo della parte.
Il motivo è infondato.
Come chiarito anche dalle sezioni unite (v. Sentenza n. 8053 del
07/04/2014 Rv. 629831), l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico
denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Nel caso di specie si è al di fuori di tale ipotesi: il fatto – che
secondo la tesi del ricorrente la Corte d’Appello avrebbe omesso di
considerare (cioè il preavviso inviato via

mail all’ACI con cui si

comunicava l’impossibilità di utilizzo del conto di addebito e si chiedeva
l’indicazione di modalità alternative di pagamento) – non era
assolutamente decisivo, perché la comunicazione venne inviata il

if

la mail del 27.5.2011 evidenziandone il carattere decisivo sotto un

27.5.2011 e quindi successivamente ad almeno due dei quattro insoluti,
precisamente, quello del 19.5.2011 e quello del 26.5.2011 (v. pag. 7
sentenza ove vengono indicati in ordine cronologico gli insoluti
contestati). Un tale comportamento quindi non potrebbe avere alcun
effetto esimente (e quindi tale da ribaltare, se valutato, l’esito del
giudizio), posto che, come evidenzia la stessa Corte d’Appello, il

secondo cui la successiva regolarizzazione delle pendenze non costituiva
esimente idonea ad escludere l’esercizio del potere di sospensione e di
riattivazione, ma mera condizione per potere in prosieguo riottenere
l’attivazione del collegamento (v. pagg. 10 e 11 sentenza).
Quanto al riferimento alla violazione dei doveri di buona fede,
lealtà e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cc, trattasi di una
questione di diritto implicante accertamenti in fatto, di cui però non
risulta la previa proposizione nel giudizio di merito: essa dunque deve
ritenersi inammissibile in questa sede (tra le varie, Sez. 3 – , Ordinanza
n. 27568 del 21/11/2017 Rv. 646645; Sez. 2, Sentenza n. 8206 del
22/04/2016 Rv. 639513; Sez. U, Sentenza n. 9138 del 2016; Sez. 5,
Sentenza n. 1435 del 22/01/2013 Rv. 625055).
2 Col secondo motivo il Papa deduce la violazione degli artt. 8 e 9
del DPR 358/2000 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, per avere
la Corte d’Appello di Bari erroneamente ritenuto corretta e confacente al
dato normativo la irrogazione delle sanzioni della sospensione e della
disattivazione dello STA in danno dell’Agenzia Papa. A dire del
ricorrente, dalla citata normativa si evince che le sanzioni non si
applicano quando i pagamenti vengono comunque eseguiti, seppure con
modalità diverse, contrariamente a quanto affermato dalla Corte
d’Appello, secondo cui, invece, il rapporto in corso prevede il RID come
unico mezzo di pagamento. L’elemento rilevante ai fini dell’applicazione
delle sanzioni è, sempre secondo la tesi del ricorrente, solo il mancato
incasso e pertanto il preavviso scritto inviato all’ACI escludeva il pericolo
di mancata riscossione dei tributi.

s

Disciplinare (vincolante per il Papa) conteneva una espressa clausola

Anche tale censura è priva di fondamento.
Il DPR 19 settembre 2000, n. 358 “Regolamento recante norme
per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai
passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999,
n. 50)” ha istituito lo sportello telematico dell’automobilista per il

e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione,
reimmatricolazione e passaggio di proprietà (art. 2 comma 1).
Lo sportello può essere attivato (comma 2):
a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione;
b) presso gli uffici provinciali dell’A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;
c) presso le delegazioni dell’A.C.I. e presso le imprese di
consulenza automobilistica.
L’art. 8 disciplina le ipotesi di
documentazione”

“inidoneità o irregolarità della

includendovi (v. primo comma) anche i casi di

inidoneità “degli importi versati”.
Il successivo art. 9 contempla le ipotesi di irregolare rilascio dei
documenti e detta le seguenti disposizioni:
“1 L’ufficio provinciale dell’A.C.I.,

che gestisce il P.R.A.,

trascorso infruttuosamente il termine di cui all’articolo 7, comma 7,
sospende l’operatività’ dello sportello fino alla restituzione del
documento irregolare e, ove la restituzione non avvenga entro il
terzo giorno lavorativo successivo all’accertata irregolarità del
documento, segnala l’accaduto alle competenti autorità pubbliche per i
conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per il
ritiro del documento stesso.
2. La sospensione dei collegamenti telematici attivati presso i
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive
modificazioni, nonche’ presso le delegazioni A.C.I., e’ disposta
dall’ufficio provinciale dell’A.C.I., che gestisce il P.R.A., per la durata
massima di un mese nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 8, comma 2,

b-

rilascio, contestualmente alla richiesta, dei documenti di circolazione

venga accertata la prima violazione e per la durata massima di tre mesi,
in caso di accertamento della seconda violazione.
3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di
sospensione dell’operatività’ dello sportello di cui al comma 2, i
provvedimenti adottati per consentire l’apertura dello sportello
decadono e lo sportello cessa di essere operativo.

sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione
nel senso che l’ufficio provinciale dell’A.C.I., che gestisce il P.R.A.,
comunica l’irregolarità’ al competente ufficio provinciale della
motorizzazione, il quale adotta i provvedimenti conseguenti, ivi
inclusa la sospensione delle attivita’ di sportello fino al ripristino delle
necessarie condizioni di operatività”.
Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha accertato la regolare
irrogazione della sanzione non solo sulla base delle citate disposizioni
(che, come si è visto, prevedono per l’Ufficio Provinciale dell’ACI una
serie di poteri sanzionatori tra cui, appunto, quello di sospendere o di
disattivare, a determinate condizioni, lo sportello telematico
dell’automobilista), ma – soprattutto – sulla base delle previsioni del
Disciplinare di Servizio che, come pure si precisa in sentenza, stabilisce i
tempi e i modi di irrogazione delle sanzioni.
Ebbene, la Corte di merito, ha affermato che

“i pagamenti

effettuati successivamente al verificarsi degli insoluti non neutralizzano
l’applicazione delle sanzioni” (v. pag. 8 sentenza) e tale ratio si rivela
perfettamente in linea con la previsione del Disciplinare secondo cui
appunto costituiscono irregolarità (e determinano l’attivazione del
procedimento indicato nel citato art. 9 del DPR 358/2000) il mancato
versamento degli importi dovuti a fronte delle formalità richieste in via
telematica nonché il pagamento degli stessi oltre i termini indicati
dall’ente (art. 6 comma 2 disciplinare riportato in sentenza). E ancora,
le sanzioni vengono applicate indipendentemente dal fatto che la

ég,,

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli

Delegazione /Impresa provveda a riversare l’intero importo dovuto a
mezzo bonifico.
Secondo la Corte d’Appello, quindi, dal Disciplinare si ricava che la
successiva regolarizzazione delle pendenze non costituisce esimente
idonea ad escludere l’esercizio dei poteri sanzionatori (v. sentenza pagg.
9 e ss).

A fronte di tale percorso argomentativo, che – partendo dal dato
oggettivo dell’esistenza di quattro insoluti nel breve volgere di venti
giorni – si rivela rigorosamente ancorato alle previsioni del Disciplinare
espressamente recepito ed accettato dal Papa al momento
dell’attivazione del collegamento telematico al sistema informativo ACI
(come pure riscontrato dalla Corte d’Appello), il ricorso non oppone
alcuna valida argomentazione ed anzi omette completamente di
confrontarsi col contenuto – assolutamente decisivo – del Disciplinare,
così incorrendo anche nel difetto di specificità del motivo ex art. 366 n.
6 cpc.
In conclusione, il ricorso va respinto, con conseguente
assorbimento di quello incidentale (espressamente proposto in via
condizionata) e addebito di spese alla parte soccombente.
L’ammissione del Papa al patrocinio a spese dello Stato è causa di
esenzione dall’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7368 del 22/03/2017 Rv.
643484; Sez. L, Sentenza n. 18523 del 02/09/2014 Rv. 632638).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello
incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
che liquida in C. 3.200,00 di cui C. 200,00 per esborsi.
Roma, 19.4 e 2.5. 2018.
Il Presidente

Il Cons. est.

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