Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20646 del 07/10/2011
Cassazione civile sez. I, 07/10/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 07/10/2011), n.20646
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.G.P., in proprio e quale legale rappresentante
della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood, rappresentati e
difesi dall’avvocato ROBERTO ROMANO, elettivamente domiciliato in
Roma piazza Cavour 17, presso lo studio dell’avv.to Massimo Terra,
giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione;
– ricorrenti –
contro
A.T.M. Azienda Trasporti Milanesi, s.p.a. rappresentata e difesa
dagli avvocati ZUCCHETTI Alberto e Bartolo Spallina, elettivamente
domiciliata in Roma, Piazza Sallustio 9, come da procura speciale
rilasciata in calce al controricorso;
– controricorrente –
e nei confronti di:
Ministero dell’Economia;
– intimata –
avverso la ordinanza del Tribunale di Milano emessa e depositata il
24 aprile 2008 nella procedura iscritta al n. 56868/07 R.G.;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 22 giugno 2011
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito l’Avvocato Spallina per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’associazione Robin Hood e il suo Presidente in proprio agivano con ricorso per accertamento tecnico preventivo del 13 luglio 2007 per far verificare le condizioni climatiche e di rumorosità all’interno della metropolitana milanese. Il giudice delegato per l’accertamento tecnico preventivo con ordinanza del 28 agosto 2007 revocava d’ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 1, lett. d), la delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati che aveva ammesso al patrocinio a spese dello Stato i ricorrenti e dichiarava inammissibile il ricorso condannando il ricorrente in proprio alle spese del procedimento. Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato veniva reclamato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, comma 1, dall’associazione Movimento per la giustizia Robin Hood e dal suo Presidente.
Il Tribunale di Milano con ordinanza del 24 aprile 2008 dichiarava inammissibile il reclamo.
Ricorrono per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4, il P., in proprio e nella qualità di presidente e legale rappresentante della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood, affidandosi a cinque motivi di impugnazione.
Si difende con controricorso ATM eccependo l’inammissibilità del ricorso per esaurimento dei mezzi di impugnazione, per mancata formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., e per indeterminatezza dell’oggetto dell’impugnazione oltre che l’infondatezza del ricorso stesso.
Non svolge difese il Ministero intimato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione di inammissibilità per mancata formulazione dei quesiti di diritto è fondata e va accolta. Va rilevata altresì la mancata formulazione della sintesi identificativa del fatto controverso, su cui la motivazione sarebbe stata omessa o avrebbe avuto un contenuto illogico, ovvero indicativa delle ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione adottata.
Nè presenta alcuna specificità o fondamento l’impugnazione di cui al secondo e quarto motivo per il riferimento nella rubrica all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in Euro 800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011