Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20645 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.31/08/2017),  n. 20645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7301-2012 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), già FERROVIE DELLO STATO –

TRASPORTI SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI QUATTRO

VENTI 57, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE CADILHAC,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO TIRINI, giusta delega in

atti;

ROMA, VIALE DEI QUATTRO VENTI 57, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA DE CADILHAC, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO

TIRINI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 766/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/12/2011 R.G.N. 971/2007.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. che con distinti ricorsi poi riuniti R.M. e D.L. hanno convenuto in giudizio Trenitalia s.p.a. chiedendo l’accertamento del diritto, con le decorrenze da ciascuno indicate, all’inquadramento nel livello professionale Quadri, parametro B) Profilo professionale “Professional”, in ragione dello svolgimento delle superiori mansioni ad esso corrispondenti e la condanna della convenuta alla ricostruzione della carriera ed al pagamento delle relative differenze stipendiali;

2. che il giudice di primo grado ha respinto la originaria domanda;

3. che la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Bologna la quale, in parziale accoglimento dell’appello dei lavoratori, ha dichiarato il diritto di R.P.M. e di D.L. ad essere inquadrati nel Livello professionale B – Quadri, parametro B, con profilo professionale Professional a far tempo dal 1 novembre 2003 ed ha condannato la parte appellata al pagamento delle connesse differenze retributive come in dispositivo quantificate, ritenendo, per quel che ancora rileva:

3.1. che la prova orale aveva confermato le allegazioni attoree in ordine all’attività continuativamente prestata presso la S.O.P. di Bologna e che, nell’ambito di tale attività, i compiti di maggiore delicatezza e importanza erano quelli afferenti alle determinazioni da assumere in caso di ritardo dei treni, al fine del riconoscimento del relativo bonus;

3.2. che, pur essendo autonomia e discrezionalità di natura operativa già presenti nella declaratoria di appartenenza dei lavoratori, il superiore profilo Quadro era connotato dall’esercizio di una vera e propria autonomia decisionale che nello specifico settore della S.O.P. si estrinsecava, in particolare, nella certificazione delle cause di ritardo dei treni, vale a dire di quella attività che veniva svolta direttamente e specificatamente dal R. e dal D.; che la stessa parte datoriale non aveva mai contestato che tale attività configurasse esercizio di mansioni superiori, incentrandosi il contrasto tra le parti essenzialmente sulla durata dello svolgimento di tali mansioni posto che, secondo Trenitalia, non era mai stato superato il limite dei tre mesi di adibizione, trattandosi di compiti svolti per periodi inferiori, talvolta anche per una sola giornata; che per la quantificazione delle differenze era stata utilizzata la disposta consulenza tecnica d’ufficio;

4. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Trenitalia spa sulla base di due motivi;

5. che gli intimati hanno resistito ciascuno con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2013 c.c. e del CCNL 6 aprile 2003, art. 21, nonchè motivazione omessa e/o insufficiente circa un fatto controverso decisivo, contestando che la prova orale avesse confermato l’assunto dello svolgimento delle superiori mansioni, quali evincibili dalle declaratorie contrattuali di riferimento;

2. che con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2013 c.c. e del CCNL 16 aprile 2003, art. 21, p. 1.3, in relazione all’art. 2697 c.c., e all’art. 112 c.p.c., motivazione omessa e/o insufficiente circa un fatto controverso e decisivo. Premesso che secondo la normativa codicistica e quella collettiva che la aveva recepita, al fine del conseguimento del diritto al superiore inquadramento, si richiedeva l’espletamento delle superiori mansioni per almeno tre mesi, ha censurato la decisione sul rilievo che tale circostanza non poteva neppure dirsi allegata da controparte che si era limitata ad affermare che la società datrice aveva conferito con sistematica saltuarietà l’incarico di sostituire i colleghi assenti con profilo quadri; ha evidenziato di avere, nei propri scritti difensivi, sostenuto che l’adibizione alle superiori mansioni era sempre avvenuta per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per periodi limitati, talvolta di una sola giornata, e che tali periodi, anche considerati in cumulo, risultavano complessivamente inferiori al limite legale per l’acquisizione della promozione; le contrarie allegazioni a riguardo dei lavoratori, erano smentite dai dati numerici, non specificamente contrastati dai ricorrenti, riportati nel prospetto delle giornate di sostituzioni offerti da essa società, nè risultavano suffragate dalle deposizioni dei testi indotti dai lavoratori; che, pertanto, la decisione di appello risultava frutto di una non corretta applicazione della regola dell’onere probatorio;

3. che il primo motivo di ricorso pur denunziando formalmente anche violazione di legge e di norme di contratto collettivo, investe, in realtà la valutazione della prova orale che si assume inidonea a suffragare, alla luce delle declaratorie di riferimento, la tesi attorea dello svolgimento delle superiori mansioni, evidenziandosi che le deposizioni dei testi richiamate dal giudice di appello erano state contrastate da altre ritenute immotivatamente meno attendibile;

3.1. che tale motivo deve, pertanto, essere respinto alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e concludenza nonchè scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (v. tra le altre, Cass. 02/07/2008 n. 18119, Cass. 21/09/2006 n. 20455); in conseguenza, il vizio di motivazione deve emergere dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito quale risulta dalla sentenza impugnata e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato diversi che, agli stessi elementi siano attribuiti dal ricorrente ed in genere dalle parti (v. tra le altre, Cass. 18/372011 n. 6288);

3.2 che la decisione impugnata non presenta profili di logicità e incongruità avendo il giudice di appello ritenuto l’espletamento delle superiori mansioni sulla base delle deposizioni di alcuni testi i quali avevano confermato l’espletamento di compiti, quali quello relativo alla certificazione dei ritardi dei treni, ritenuti qualificanti l’inquadramento rivendicato;

4. che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale, al di là della formale enunciazione in rubrica di denunzia (anche) del vizio di violazione di legge, viene in realtà dedotto esclusivamente il vizio di motivazione della decisione di secondo grado in punto di accertamento del requisito della durata dell’adibizione alle superiori mansioni;

4.1. che, pertanto, valgono, anche in relazione a tale motivo, le considerazioni svolte in relazione al motivo precedente, attinenti alla insindacabilità da parte del giudice di legittimità dell’apprezzamento delle risultanze probatorie effettuato dal giudice di merito, in presenza di motivazione logica e congrua;

5. che a tanto consegue il rigetto del ricorso;

6. che le spese del giudizio di legittimità sono liquidate secondo soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione, in solido, ai contraenti delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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