Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20645 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 31/07/2019), n.20645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14636/2018 proposto da:

S.A., in proprio e nella qualità di genitore esercente

patria potestà sui minori A.E., A.N. e

A.S., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Stigliano Maria Grazia;

– ricorrente –

contro

Procuratore della Repubblica,presso la Corte di Appello – Sezione

Distaccata di Taranto, Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale per i Minorenni di Taranto;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO – SEZIONE DISTACCATA DI

TARANTO, depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2019 dal cons. Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

LA Corte d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla cittadina albanese S.A. relativa al rigetto della domanda dalla stessa proposta di autorizzazione alla permanenza in Italia, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, in virtù del grave disagio psico fisico che sarebbe conseguito ai 4 figli minori in caso di ordine di rimpatrio verso l’Albania.

La Corte d’appello, a sostegno della decisione assunta, ha affermato che la reclamante vive con i figli e la propria madre S.N. non da molto (dal 20/1/2017 con successiva iscrizione scolastica dei minori stessi) la quale si prende cura dei minori quando la ricorrente è impegnata sul lavoro pur avendo una patologia ingravescente che potrebbe portarla a non poter più essere un supporto per la figlia ed i nipoti; che le note positive desunte dall’inchiesta socio-familiare-esistenziale non evidenziano altro che la capacità dei minori d’integrarsi progressivamente in Italia mentre la norma mira a tutelare i minori che abbiano già un radicamento effettivo; che l’Albania non versa in condizioni tali da rendere sconsigliabile il ritorno; che la situazione descritta appare come di durata indeterminabile, in quanto caratterizzata da tendenziale stabilità ove si pensi che lo scopo perseguito è quello, evidente di far crescere e studiare i minori in Italia; che in conclusione, potendo i minori seguire la madre e non essendo la norma diretta alla scelta delle condizioni migliori di vita degli stessi ma ad accertare l’esistenza di una situazione temporanea di grave disagio psico fisico, non sussistono i requisiti previsti dalla legge.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione S.A. deducendo nel primo motivo la violazione dell’art. 31, comma 3 per non avere la Corte d’Appello compiuto una concreta valutazione sulla sussistenza dei “gravi motivi” di disagio psico fisico dei minori che deriverebbero dall’allontanamento. In particolare, secondo quanto è risultato dall’indagine dei servizi sociali la ricorrente è l’unico genitore che si occupa dei minori ed è venuta in Italia per dare e ricevere aiuto alla madre affetta da una forma tumorale curabile nel nostro paese gratuitamente e per poter lavorare essendo solo a suo carico la cura ed il mantenimento dei minori mentre in Albania la situazione complessiva (mancanza di lavoro, mancanza di una casa di abitazione e assenza di figure di riferimento in sua assenza per lavoro) è estremamente più gravosa per i minori stessi. La corte d’Appello ha sostanzialmente spostato il focus sulla precarietà lavorativa della madre, sulla futura inidoneità della nonna a prendersi cura dei minori nelle assenze della madre per lavoro, senza tenere conto della situazione nella quale verserebbe tutto il nucleo familiare una volta rimpatriato in Albania e senza dare alcun valore alle condizioni di acquisito benessere dei minori in Italia dal punto di vista affettivo relazionale e d’integrazione sociale e scolastica. La ratio dell’art. 31, comma 3 risiede proprio nella capacità di svolgere un giudizio prognostico relativo ai danni che potrebbero verificarsi nei minori a causa del rimpatrio, mentre non è richiesto dal paradigma normativo e dell’elaborazione giurisprudenziale che il danno o il pericolo di esso debba essere per forza temporaneo e transeunte. La temporaneità riguarda il provvedimento e non il pregiudizio per i minori.

La censura è fondata. Effettivamente la Corte d’Appello ha del tutto omesso l’esame delle condizioni dei minori in caso di rimpatrio, alla luce della descritta situazione di monogenitorialità sostanziale, della mancanza di una casa e di un’abitazione oltre che di una figura di supporto per la madre lavoratrice. Questi elementi sono stati trascurati nel formulare del tutto genericamente una valutazione di sostanziale “normalità” e stabilità della situazione dei minori in caso di trasferimento. Infine anche l’affermazione secondo la quale lo scopo della ricorrente è quello di far crescere e far studiare i minori come se fosse incompatibile con la ratio della norma è censurabile. L’accertamento deve essere rivolto alla valutazione del danno attuale o di quello prospettabile alla luce di un giudizio prognostico ma tale accertamento non può essere eluso sulla base di un riscontrato intento peraltro del tutto lecito del genitore che si è trasferito in Italia. Infine, in relazione alla temporaneità del permesso è anche stato omesso qualsiasi accertamento sulle effettive condizioni lavorative della ricorrente, unico genitore che mantiene i figli e sulle sue prospettive di regolarizzazione futura così come indicate nelle relazioni dei servizi ma del tutto ignorate dalla Corte territoriale che fonda il suo giudizio, oltre che sugli errati rilievi già svolti su un’altra valutazione cui non può darsi valenza esclusiva: il tempo della permanenza in Italia. Nella specie, premesse le positive valutazioni di integrazione che riferisce anche il giudice d’appello, non può desumersi dalla sola limitatezza temporale della permanenza alcuna univoca conseguenza, essendo necessario tenere conto come parametro principale del riscontro attuale o prognostico del danno derivante dal rimpatrio.

L’esame degli altri motivi è assorbito dall’accoglimento del primo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso. Assorbiti gli altri. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto in diversa composizione.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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