Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20645 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 20/07/2021), n.20645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

CANALE 6 TVM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3, e

rappresentata e difesa per procura in atti dall’Avv. Roberto Mazza;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 288/11/14 della Commissione

tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia, depositata il 3

luglio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella udienza del 9.6.2021 dal

Consigliere Roberta Crucitti;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. V. de Augustinis che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con cinque avvisi di accertamento, venne contestata alla Canale 6 TVM s.r.l. l’omessa dichiarazione di maggiori corrispettivi, derivanti dalla cessione di un impianto di radiodiffusione televisiva stipulata il 13 giugno 2006. Per ciascun periodo di imposta, dal 2006 al 2010, venne ripresa a tassazione la quota annuale della plusvalenza derivante da detta cessione, determinata ai sensi dell’art. 86, comma 4 del TUIR.

Era emerso, dalle indagini di polizia giudiziaria, che l’acquirente aveva versato una somma di denaro “in nero”, mediante bonifico estero dal proprio conto corrente svizzero ad altro conto corrente svizzero denominato “(OMISSIS)” su richiesta dell’allora legale rappresentante della Canale 6 TVM.

Gli atti impositivi vennero impugnati, con distinti ricorsi, dalla Società che vennero tutti, previa riunione, rigettati dall’adita Commissione tributaria provinciale.

La sentenza, appellata dalla Società, è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia (d’ora in poi, per brevità C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe.

Il Giudice di appello riteneva che la prima decisione avesse fatto buon governo delle norme in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai terzi (nella specie il legale rappresentante della Società acquirente) nonché di quelle che regolano le prove presuntive. In particolare, confermava la correttezza dell’iter logico giuridico del primo giudice il quale aveva rilevato come, oltre alla dichiarazione del terzo, l’Ufficio aveva fornito numerosi elementi idonei a fondare l’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, lett. d).

Avverso la sentenza la Società ha proposto ricorso, fondato otto motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Fissata l’udienza pubblica, ai sensi dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, conv. con mod. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il P.G. ha depositato requisitoria con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.

Con memoria per la ricorrente, depositata in data 8 giugno 2021, il nuovo difensore ha chiesto rinvio dell’udienza in modo da potere formulare istanza per la trattazione della causa mediante discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il Collegio ritiene di non potere accogliere l’istanza di rinvio formulata dal nuovo difensore, nella mancanza dei presupposti di legge, avendo la Società ricorrente ritualmente e tempestivamente ricevuto, presso il precedente difensore, l’avviso di fissazione della pubblica udienza ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, conv. con mod. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

2.Con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. laddove la Commissione tributaria regionale aveva fatto assurgere a fatto noto la dichiarazione resa dal terzo e laddove aveva ritenuto presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti la dichiarazione del terzo, la copia del bonifico bancario, le dichiarazioni della sig.ra L., e il valore economico della transazione commerciale confermato da una clausola dello stesso contratto di compravendita.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. censurandosi la sentenza impugnata per avere violato le regole di ermeneutica contrattuale nel ritenere che, nel contratto di cessione, fosse inclusa anche il bacino d’utenza di Udine.

4. Con i motivi dal terzo all’ottavo, tutti articolati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi consistenti:

-nella circostanza che, dagli estratti del conto corrente bancario, detenuto in Svizzera dall’allora legale rappresentante della Società, si evinceva che, nel periodo maggio-giugno 2006, non era transitata sul detto conto alcuna operazione per l’importo di Euro 1.500.000 (terzo motivo);

– nel D.M. comunicazioni n. 445/3427 e dell’allegato A dal quale si sarebbe evinto l’assenza in capo a Canale 6 TVM s.r.l. della concessione per la frequenza 49 UHF per la provincia di Udine (quarto motivo);

– nella tabella riassuntiva impianti in concessione all’emittente Rete Azzurra/Fintrading s.r.l. dalla quale risultava che il canale per la zona di Udine era assegnato a tale emittente (quinto motivo);

– nell’articolo pubblicato sul sito del Ministero per lo Sviluppo Economico dal quale emergeva che il valore di cessione dell’utenza era congruo, siccome superiore, rispetto a quanto ivi stabilito per ogni singolo impianto (sesto motivo);

– nelle interferenze a scapito del canale ceduto che ne comportavano una valutazione al ribasso (settimo motivo);

– nella certificazione rilasciata dal Notaio L. di Milano dalla quale si evinceva che l’impianto ceduto era solo quello identificato con il n. 49 UHF Col Gaiardini (ottavo motivo).

5. Il ricorso è inammissibile, per più ordini di ragioni.

Nei termini in cui è formulato, il ricorso si risolve, infatti, in una rivisitazione dell’accertamento in fatto, come effettuato dalle due Commissioni tributarie, censurandosi, in particolare, la valutazione delle prove presuntive, riservata esclusivamente al Giudice di merito, come da costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 8315 del 04/04/2013 “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione”, conf., tra le altre, Cass. n. 24155 del 13/10/2017).

5.1. Le censure attinenti a violazione di legge sono inammissibili alla luce dei principi reiteratamente affermati da questa Corte (cfr. Sez. U, n. 7155 del 2017; Cass. 5001 del 02/03/2018) secondo cui “in tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere letto in correlazione al disposto dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la “ratio decidendi” della sentenza impugnata con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento”.

5.2. Infine, anche i motivi articolati ai sensi del n. 5, comma 1, c.p.c. sono inammissibili, alla luce del chiaro disposto dell’art. 348 c.p.c., applicabile al ricorso, per essere stato l’atto di appello proposto il 13 gennaio 2014. In materia, secondo l’orientamento pacifico di questa Corte (Cass. n. 26774 del 22/12/2016 “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”.

6.In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

7.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del valore della controversia e dell’attività difensiva spiegata, in favore dell’Agenzia delle entrate, come in dispositivo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 7.000.00 (settemila) oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione Civile, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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