Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20645 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 13/10/2016), n.20645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6063-2014 proposto da:

ORO 3 SRL, in persona dell’Amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore P.S., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

FRANZA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO ANTONELLO

FRANCESCO LEONI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ELLEGI IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore ed Amministratore unico dott. G.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODOLFO LANCIANI 7, presso lo

studio dell’avvocato MONICA DE PASCALI, rappresentata e difesa dagli

avvocati ANTONIO SANTUCCI, LAURA CELLA giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2558/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CALA’ per delega;

udito l’Avvocato MONICA DE PASCALI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

condanna alle spese e statuizioni sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso del 20 giugno 2007, la Ellegi Immobiliare S.r.l. (all’epoca Ellegi Immobiliare S.p.A.; d’ora innanzi “Ellegi”), società locatrice, evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la Oro 3 S.r.l. (“Oro 3”), società conduttrice, per ottenere una pronuncia di insussistenza dei presupposti per la corresponsione dell’indennità di avviamento prevista dalla L. n. 392 del 1978, artt. 34 e 35 od, in via subordinata, di risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, nonchè l’immediato rilascio dei locali.

1.1.- Si costituiva la società convenuta, chiedendo il rigetto delle domande e proponendo domanda riconvenzionale per ottenere l’indennità di avviamento.

Venivano assunte prove testimoniali, acquisiti documenti e depositate note difensive da entrambe le parti.

1.2.- Il Tribunale, con sentenza del 10 dicembre 2010, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di rilascio dell’immobile (frattanto spontaneamente riconsegnato); accoglieva la domanda della parte attrice e, per l’effetto, dichiarava l’insussistenza del diritto della conduttrice all’indennità di avviamento commerciale; condannava la convenuta al pagamento delle spese del grado.

2.- Proposto appello da parte della Oro 3, cui ha resistito la Ellegi, la Corte d’appello di Milano, con la decisione ora impugnata, pubblicata il 30 luglio 2013, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado.

3.- Avverso questa sentenza Oro 3 propone ricorso affidato a sei motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Ellegi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte d’appello ha ritenuto che la società conduttrice avesse esercitato, nei locali oggetto del contratto di locazione commerciale, un’attività che non aveva comportato contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori in quanto i locali si trovavano al terzo piano di uno stabile destinato ad usi diversi (prevalentemente studi professionali ed attività di servizi), senza che vi fosse un’insegna sulla pubblica via, in modo che “l’accesso a tali locali non poteva dunque avvenire, in concreto, se non in modo selezionato, nel senso che il soggetto che veniva in contatto, in tali locali, con la ORO3, vi perveniva sulla base di una preventiva informazione”.

La Corte di merito ha aggiunto che un potenziale acquirente, anche qualora vi si fosse avvicinato per caso, sarebbe stato dissuaso dal contenuto della targa che indicava “ingrosso oreficeria gioielleria export”.

Ne ha tratto la conclusione che i locali, in sè considerati, non avrebbero potuto essere reputati luogo aperto alla frequentazione diretta della generalità dei consumatori e, dunque, da sè solo in grado di esercitare un richiamo su tale generalità (come richiesto, per il riconoscimento dell’indennità di avviamento, da Cass. n. 13083 del 21 maggio 2008, citata in sentenza).

2.- I motivi di ricorso sono rivolti a censurare la sentenza, in parte relativamente all’accertamento di fatto concernente la collocazione ed il contenuto della targa recante la denominazione della società conduttrice (motivi primo, secondo, quinto e sesto); in parte relativamente alla mancata considerazione di (altri) elementi di prova (motivi terzo e quarto). In particolare:

– 2.1. Col primo motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 277 c.p.c., comma 1; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; art. 112 disp. att. c.p.c., e L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34 (e 35) (in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3).

La ricorrente critica la motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente negato che all’ingresso dello stabile esistesse la denominazione Oro 3, mentre era stato dimostrato in giudizio (mediante fotografie riconosciute conformi ai luoghi da parte dei testimoni) che nell’atrio dello stabile vi era una targa in ottone, che oltre al nominativo della società, riportava l’indicazione della scala e del piano.

2.2.- Col secondo motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 34 (e 35) (in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3).

La ricorrente, sempre in riferimento alla targa di cui sopra, sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato tali ultime norme perchè non avrebbe tenuto conto del fatto che si trovava nell’atrio dello stabile e che, oltre a quanto detto, recava la scritta “(OMISSIS)”.

2.3.- Col terzo motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34 (e 35) (in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3) “, perchè la Corte d’appello non avrebbe considerato che le autorizzazioni prodotte in giudizio confermerebbero la veridicità delle deposizioni testimoniali quanto allo svolgimento, da parte della Oro 3, di attività di vendita al minuto.

2.4.- Col quarto motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 34 (e 35) (in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3).

La ricorrente, richiamando il precedente di questa Corte n. 9305/12, sostiene che sarebbe risultato per tabulas che i locali dove la società conduttrice aveva svolto la sua attività di vendita avrebbero avuto la capacità di richiamare un pubblico indifferenziato di clienti, come dimostrato dalla piantina (e dagli arredi) dei luoghi e da altra documentazione prodotta in giudizio (autorizzazioni amministrative e scritture contabili), nonchè dalle testimonianze (in merito al fatto che vi sarebbero stati avvisi pubblicitari affissi in esercizi limitrofi a quello della Oro 3).

2.5.- Col quinto motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 277 c.p.c., comma 1; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; art. 118 disp. att. c.p.c., e L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 34 (e 35) (in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3).

La ricorrente argomenta in merito all’asserita incoerenza e contraddittorietà in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nell’interpretare quanto scritto sulla targa di cui si è detto trattando dei primi due motivi.

2.6.- Col sesto motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 34 (e 35) (in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendosi che, con l’interpretazione di cui al precedente motivo, la Corte d’appello avrebbe violato anche gli articoli che disciplinano la prova per presunzioni.

3.- I motivi non meritano di essere accolti.

Essi risultano tutti inammissibili per la parte in cui, con la formale denuncia di vizi di violazione di legge, non fanno che contestare gli accertamenti di fatto del giudice di merito e la relativa motivazione.

La norma di riferimento avrebbe dovuto essere, quindi, l’art. 360 c.p.c., n. 5.

Dal momento che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 30 luglio 2013, il testo applicabile sarebbe quello introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. n. 134 del 2012, che consente esclusivamente la denuncia di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la norma “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, con la precisazione che essa “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.”.

3.1.- Nel caso di specie, il fatto storico rilevante in causa è lo svolgimento, in via esclusiva o prevalente, da parte della società conduttrice, dell’attività commerciale di vendita al minuto di gioielli e preziosi ad un pubblico indifferenziato di potenziali acquirenti o comunque l’idoneità dei locali oggetto di locazione a richiamare questa generalità di consumatori.

Su questo fatto la motivazione non è certo mancante nè apparente. E’ del tutto irrilevante che la targa recante la denominazione sociale, su cui tanto si insiste in ricorso (già col primo motivo), fosse nell’atrio dello stabile (piuttosto che al terzo piano, dove erano ubicati i locali oggetto di contratto, come affermato in sentenza), poichè il giudice ha valorizzato il fatto che l’insegna (o la targa) non si trovasse, come non si trovava, “sulla pubblica via”; il contenuto della targa è stato peraltro espressamente esaminato dal giudice ed i rilievi di cui al secondo, al quinto ed al sesto motivo sono inammissibili, alla stregua dei principi di cui sopra, poichè volti a denunciare carenze logiche od incoerenze della relativa motivazione; sono palesemente inammissibili, in base ai medesimi principi, le censure di cui al terzo ed al quarto motivo per la parte in cui denunciano l’asserito mancato esame da parte del giudice delle prove documentali e testimoniali, laddove i fatti che ne sarebbero stati oggetto non sono affatto decisivi (nel senso preteso dall’art. 360 c.p.c., n. 5), dal momento che risultano compatibili con la ricostruzione dell’attività commerciale della Oro 3, attuata dal giudice del merito come rivolta in prevalenza alla vendita all’ingrosso od alla vendita al minuto non nei confronti della generalità indifferenziata di consumatori, bensì di acquirenti preventivamente selezionati.

4.- Consegue a questa ricostruzione l’infondatezza del quarto motivo, laddove denuncia la violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 34 e 35.

In diversi precedenti questa Corte ha già avuto modo di affermare che il conduttore di un immobile utilizzato per uso diverso da quello abitativo, in tanto può rivendicare, alla cessazione del rapporto, il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento, in quanto provi che il locale costituiva luogo aperto alla frequentazione diretta della generalità dei consumatori e, dunque, luogo da sè solo idoneo ad esercitare un richiamo su un pubblico indifferenziato di utenti, sì da essere esso stesso collettore di clientela e fattore locale di avviamento (cfr. n. 13083/08 e n. 9305/12, citati in sentenza ed in ricorso). E’ vero che, come sottolinea la ricorrente, non si attribuisce decisivo rilievo all’entità numerica della cerchia degli avventori o al mancato reperimento di essa tra i passanti nella pubblica via antistante l’immobile locato, ma il dato fondamentale è costituito dalla destinazione dei locali ad attività comportante il contatto con il pubblico e dalla loro intrinseca idoneità alla frequentazione diretta ed indifferenziata di clienti che abbiano necessità e interesse ad entrare in contatto con l’impresa (cfr. Cass. n.5510/08, nonchè, tra le altre, Cass. S.U. n. 2646/98 e Cass. n. 6948/10 -relative ad immobili destinati all’attività di intermediazione immobiliare- entrambe nel senso che la spettanza dell’indennità di avviamento comporta l’accertamento che trattasi di attività volta a soddisfare le esigenze non già di singoli soggetti direttamente contattati o di singoli operatori economici, ma della indistinta generalità degli interessati, raggiunti attraverso la diffusione di messaggi tipici per tale genere di attività; cfr., ancora, tra le altre, Cass. n. 1363/09 e Cass. n. 12278/10).

4.1.- Nel caso di specie, la Corte di merito ha sostanzialmente basato la propria decisione sulla constatazione della mancanza dell’occasionalità del contatto tra i potenziali acquirenti e l’impresa condotta dalla Oro 3 S.r.l., sia per il modo in cui era organizzata l’attività di quest’ultima sia per la mancanza di una predisposizione intrinseca dei locali all’accesso indifferenziato dei consumatori.

Si tratta di applicazione coerente dei principi giurisprudenziali richiamati, che, come detto, valorizzano, ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di avviamento, l’idoneità dei locali commerciali ad essere autonomo fattore, appunto, di avviamento; circostanza, quest’ultima, negata nel caso concreto.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente, nell’importo complessivo di Euro 3.800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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