Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20645 del 08/08/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20645 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

SENTENZA

sul ricorso 26525-2013 proposto da:
FAGGIOLI GIUSEPPE, N/FAGGIOLI MARINA; FAGGIOLI GUIDO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 104,
presso 1

è

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,

‘ – o,

rappresentati e difesi dagli

ANTONIA DE ANGELIS,
avvocati ANTONIO

CABRIOLU, CORRADO CHESSA;
– ricorrenti contro

PILLOSU PIERANDREA, SANTA CRUZ EDOARDO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CICERONE, 28 SC.C, INT.9,
presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA FEDELI, che

Data pubblicazione: 08/08/2018

li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ANGELO LUMINOSO, ALBERTO LUMINOSO;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 489/2013 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 04/07/2013;

udienza del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
udito l’Avvocato FEDELI Cristina, difensore dei
resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG 26525/2013

FATTI DI CAUSA
1. Giuseppe, Guido e Marina Faggioli avevano proposto al

avvocati Pierandrea Pillosu e Edoardo Santa Cruz a rilasciare un
appartamento detenuto senza titolo, appartamento che era stato
acquistato dagli attori per successione legittima dallo zio,
l’avvocato Giampaolo Faggioli. I convenuti si costituivano
eccependo in via principale di detenere l’appartamento in virtù di
una scrittura privata del 2003 con la quale era stato costituito in
loro favore il diritto d’uso dell’intero immobile e degli arredi in esso
contenuti “fino a quando nello stesso eserciteranno la professione
di avvocato” e in via subordinata di detenerlo a titolo di comodato;
proponevano quindi domanda riconvenzionale per ottenere
l’accertamento del loro diritto d’uso, e poter così provvedere alla
trascrizione della relativa sentenza, nonché la condanna degli attori
a restituire i mobili e gli oggetti che avevano prelevato dallo studio
senza essere autorizzati e a rimettere in pristino l’immobile
rilasciando due stanze che avevano occupato e al risarcimento dei
danni. Gli attori replicavano chiedendo l’accertamento della
invalidità, inefficacia e/o nullità della scrittura privata del 2003 e, in
subordine, l’accertamento delle esatte condizioni d’uso
dell’immobile.
Il Tribunale di Cagliari, ritenuta da un lato fondata l’eccezione,
formulata dagli attori, di indeterminatezza circa i requisiti essenziali
del contratto e dall’altro lato respinta l’eccezione subordinata di
contratto di comodato fatta valere dai convenuti, con sentenza non
definitiva aveva rigettato le domande riconvenzionali dei convenuti,
che sono stati condannati in solido al rilascio dell’appartamento e a
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Tribunale di Cagliari domanda volta a ottenere la condanna degli

consegnare tutti gli arredi in essi presenti in favore degli attori
nonché a risarcire loro i danni, riservando al prosieguo del processo
la liquidazione dei danni e la decisione sulle spese di lite.
2.

Pillosu e Santa Cruz hanno proposto appello contro la

sentenza.
La Corte d’appello di Cagliari, con pronuncia n. 489/2013, ha
accolto il secondo motivo di impugnazione (ha escluso la nullità del

concorrono elementi del contratto costitutivo del diritto di uso
nonché di quello di vitalizio alimentare, o contratto di
mantenimento) e ha così rigettato la domanda diretta a ottenere il
rilascio dell’appartamento.
3. I Faggioli ricorrono per cassazione.
Pillosu e Santa Cruz resistono con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorso è articolato in tre motivi che denunciano, tutti e tre,
oltre alla violazione e alla falsa applicazione di norme di diritto,
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Questa parte
dei motivi è inammissibile: essi invocano un parametro non
applicabile ratione temporis, essendo la sentenza impugnata stata
depositata il 4 luglio 2013, alla fattispecie, né – come invece
sostengono i ricorrenti nella memoria ex art. 378 c.p.c. – è
rinvenibile nello svolgimento dei tre motivi il fatto decisivo che la
Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare.
2. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 1322, 1346, 1366, 1367, 1374, 1418, 1421 c.c.: la
qualificazione operata dalla Corte d’appello del contratto come
contratto atipico di vitalizio assistenziale si fonderebbe su un uso
distorto dei generali principi che governano la disciplina del
contratto al solo fine di ottenere a ogni costo la conservazione del
contratto medesimo; la Corte non avrebbe così considerato che, ai
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contratto, qualificandolo come contratto atipico e complesso, in cui

fini della validità del contratto, anche nei contratti di natura
aleatoria – tipici o atipici – deve osservarsi il principio della
determinatezza e determinabilità dell’oggetto previsto dall’art.
1346 c.c., mentre nel contratto concluso tra l’avv. Faggioli e i suoi
colleghi l’oggetto sarebbe indeterminato, in particolare per quanto
concerne l’attività di assistenza e collaborazione legale.
Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha interpretato la scrittura

contratto atipico e complesso, in cui concorrono gli elementi del
contratto costitutivo del diritto d’uso nonché di quello del vitalizio
alimentare (o contratto di mantenimento) commisurato, quanto
alla durata, non alla vita delle parti, ma all’esercizio della
professione d’avvocato e connotato dalla aleatorietà, costituente
elemento essenziale del negozio. La Corte ha correttamente
ancorato l’ermeneutica al disposto di cui all’art. 1322 c.c.,
ritenendo – con argomentazione sufficiente e coerente (cfr., in
particolare p. 19 del provvedimento) – l’interesse perseguito dal
contratto meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. La
Corte non ha poi condiviso l’assunto del Tribunale circa la nullità
del contratto per indeterminatezza e indeterminabilità delle
prestazioni assunte, con riferimento alla durata e alla natura delle
prestazioni stesse: ad avviso della Corte d’appello, data la
prevalenza anche da un punto di vista economico della prestazione
di collaborazione professionale, il contratto deve essere regolato
dalle norme che disciplinano il contratto atipico di vitalizio
assistenziale, giacché la causa del contratto “va ravvisata
nell’impegno assunto dagli appellanti di prestare in favore dell’avv.
Faggioli, per tutto il tempo in cui avesse svolto attività
professionale, assistenza e collaborazione in corrispettivo del
godimento dell’immobile, per il periodo in cui, a loro volta,
avessero svolto l’attività di avvocato”. Essendo l’aleatorietà
l’elemento che caratterizza il contratto (cfr., in tal senso, da ultimo
Cass. 22009/2016 e Cass. 15904/2016), la Corte d’appello ha
5

del 25 marzo 2003 (riportata a p. 18 del provvedimento) quale

osservato che necessariamente il contratto è caratterizzato dalla
indeterminatezza in ordine alla prestazione complessiva cui
risulteranno obbligate le parti e alla durata delle singole
prestazioni.
2. Il secondo motivo fa valere violazione e falsa applicazione
degli artt. 1021, 1322, 1325 n. 4, 1350 nn. 4 e 8, 1366, 1367,
1872 c.c.: se il primo motivo attacca la ricostruzione interpretativa

dell’oggetto del contratto, il secondo contesta, sempre sotto il
profilo della contrarietà alle disposizioni in materia di
interpretazione del contratto, che il contratto possa essere
qualificato quale vitalizio assistenziale perché da un lato, quanto
alla prestazione a carico dell’avv. Faggioli, non si ha trasferimento
della proprietà di un bene, ma semplice concessione di un diritto
d’uso del bene, dall’altro lato, quanto alla prestazione a carico degli
avv. Santa Cruz e Pillosu, il suo oggetto, collaborazione
professionale, non può essere considerato prestazione assistenziale
in senso proprio, sostanziandosi quest’ultima in assistenza
“spirituale”, ossia volta alla prestazione di cure mediche o altre
forme di assistenza materiale, trattandosi invece, nel caso di
specie, di assistenza legale, per di più svolta a favore di soggetti
terzi, i clienti.
Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il
contratto atipico di vitalizio si caratterizza per il “contenuto non
meramente patrimoniale delle prestazioni dell’obbligato,
presupponente un

intuitus personae

nella scelta di tale soggetto”

(Cass. 5855/1980), soggetto “specificamente individuato alla luce
delle sue proprie qualità personali” (Cass. 22009/2016), profili
questi presenti nel caso in esame ove i soggetti obbligati sono due
colleghi che avevano iniziato la professione quali praticanti dell’avv.
Faggioli e che hanno da quel momento con lui condiviso lo studio
professionale e ove la prestazione – la collaborazione professionale
– può plausibilmente rientrare nella nozione di assistenza. Quanto
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della Corte d’appello sotto il profilo della indeterminatezza

poi alla circostanza che nel caso concreto vi sia mera concessione
del diritto di uso e non il trasferimento della proprietà del bene non
vale ad escludere la configurabilità di un contratto atipico di
vitalizio, potendosi configurare, proprio perché si tratta di un
contratto con caratteri atipici, la concessione di un semplice diritto
di uso del bene.
3. Il terzo motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli

360, n. 3 c.p.c.”: la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare
sulla domanda di determinazione “delle esatte condizioni d’uso
dell’immobile”.
Il motivo non può essere accolto. Al di là dell’erronea riconducibilità
del vizio di omessa pronuncia al n. 3 invece che al n. 4 del primo
comma dell’art. 360 c.p.c., il denunciato vizio non sussiste. La
Corte d’appello, cfr. pp. 21-22 del provvedimento impugnato, ha
infatti stabilito il diritto degli appellanti a detenere l’immobile
(compresi i mobili e gli arredi in esso presenti) “in forza”, e quindi
secondo i termini, del contratto stipulato in data 25 marzo 2003
con l’avv. Faggioli e ha condannato i ricorrenti alla restituzione dei
beni e degli arredi prelevati dall’immobile, secondo l’elenco
predisposto dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, e al
rilascio dei locali da loro occupati all’interno dell’immobile e alla
rimessione in pristino dei luoghi.
4. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese sono liquidate, in dispositivo, seguendo la
soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, si

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

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artt. 112 c.p.c., 832, 1021, 1100, 1102 c.c., in relazione all’art.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrentí
che liquida in euro 4.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese
generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei
ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
Sezione Civile, il 21 dicembre 2017.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Chiara Besso Marcheis

Vincenzo Mazzacane

Fir..z ario Giudiziarie
\, Vak.4a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

08 AGO, 2018

quello dovuto per il ricorso.

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