Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20644 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.31/08/2017),  n. 20644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20778-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COBAS PT, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DON MINZONI 9, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI ZEZZA, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 198/2012 della Corte D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/04/2012 R.G.N. 505/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 28 aprile 2012 la Corte di Appello di Brescia, decidendo a seguito di riassunzione dalla cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia, ha riformato la sentenza del Tribunale di Padova ed ha dichiarato antisindacale il rifiuto di Poste Italiane s.p.a. di corrispondere al sindacato COBAS quanto dovuto in forza delle cessioni di credito dei lavoratori iscritti ordinando a Poste Italiane di eseguire tali versamenti mensili in relazione alle comunicazioni ricevute.

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, al quale ha opposto difese Cobas PT Coordinamento di base dei delegati P.T. aderente alla CUB di Padova e Provincia con controricorso.

che Poste Italiane s.p.a. ha depositato memoria chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla disposta condanna ai versamenti mensili ed insistendo nel resto nelle richieste formulate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e si sostiene che l’onere di nuove allegazioni era scaturito dalla sentenza della Cassazione che aveva ritenuto insufficiente la motivazione della Corte di appello di Venezia rimettendo al giudice di merito ulteriori accertamenti di fatto ed autorizzando, così, la società ad introdurre nuovi elementi per dimostrare l’eccessiva gravosità delle trattenute. Inoltre il giudice del rinvio avrebbe escluso la gravosità delle trattenute in base ad un’apodittica ed indimostrata considerazione (solo 37 le posizioni che annualmente comportavano 444 operazioni gestibili anche tramite procedure informatiche) e senza tener conto delle ulteriori circostanze allegate relative alle operazioni collaterali collegate (lettere di comunicazione, di accredito, computo delle somme da liquidare, verifica della correttezza, soluzione questioni anche giudiziarie) da moltiplicare per le annualità di proroga unilaterale. Con la memoria, poi, si è dato atto della rinuncia dei lavoratori aderenti al COBAS PT all’effettuazione da parte della Società delle trattenute, con conseguente cessazione della materia del contendere in relazione alla pronunciata condanna.

che ritiene il Collegio si debba rigettare la censura formulata nel ricorso;

che, infatti, va ribadito il principio che “Il carattere di processo “chiuso” del giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 394 c.p.c., che comporta che la controversia debba essere riproposta nello stato di istruzione nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, preclude la formulazione di nuove istanze di prova, che non siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione”(Cass. 01/10/2014 n. 20743, 23/02/2006 n. 4018, 27/07/2004 n. 14134, 7/07/2004 n. 12479, 17/02/2004n. 3109);

che nel caso in esame la controversia è stata rimessa al giudice di rinvio solo per una valutazione dell’assetto, di fatto, risultante in causa. Ed infatti risulta dalla sentenza che vi erano altri elementi allegati (mancata rappresentatività, legittimazione difetto di rappresentanza, attualità della condotta, nullità della cessione) e non considerati dalla sentenza cassata che hanno determinato la cassazione con rinvio della sentenza.

che pertanto dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, inammissibile la richiesta di deposito di documentazione relativa alla avvenuta comunicazione da parte di alcuni dei lavoratori di non essere più iscritti al Cobas PT ovvero di aver versato direttamente le quote. Come è noto, infatti, non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero eventuali nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine per l’iscrizione a ruolo stabilito dall’art. 369 c.p.c., nella specie neppure rispettato.

che le spese vengono regolate in dispositivo e, poste a carico della parte ricorrente che è risultata soccombente, vanno distratte in favore degli avvocati Roberto Afeltra e Luigi Zezza che se ne sono dichiarati antistatari.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi n favore degli avvocati dichiaratisi antistatari Roberto Afeltra e Luigi Zezza.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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