Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20644 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 20/09/2018, dep. 31/07/2019), n.20644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

L.N., elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 395

(studio avv. Federica Mazzoni), presso l’avv. Domenico Denora, che

lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in

calce al ricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo alla p.e.c. domenico.denora.avvocatopec.it e al

fax n. 080/3143609;

– ricorrente –

nei confronti di:

Comune di Altamura, elettivamente domiciliato in Roma, via F.

Paulucci dè Calboli 44, presso lo studio dell’avv. Fabio Viglione,

rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura a

margine del controricorso, dall’avv. Rocco Mariano Romaniello che

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al

fax n. 0971/25595 e alla p.e.c.

romaniello.rocco.cert.ordineavvocatipotenza.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 450/2013 della Corte di appello di Bari,

emessa in data 8 maggio 2013 e depositata il 21 maggio 2013, n. R.G.

519/2011;

sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Dott. Giacinto

Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La controversia verte sulla richiesta da parte del sig. L., titolare della omonima ditta, di ottenere il pagamento del corrispettivo per la sistemazione di una strada adiacente a una lottizzazione eseguita su un terreno di sua proprietà ovvero in via subordinata di ottenere l’indennizzo ex art. 2041 c.c.

2. Il Comune rileva che artatamente il L. aveva chiesto il nulla osta alla realizzazione dell’opera prospettando che la stessa rientrava fra quelle opere di urbanizzazione che si era impegnato a realizzare all’interno della lottizzazione nonostante in realtà non fosse prevista dalla convenzione stipulata con il Comune e nonostante insistesse su area di proprietà del Comune.

3. La Corte di appello di Bari confermando la sentenza di rigetto del primo giudice ha escluso la fondatezza della domanda di arricchimento ex art. 2041 c.c. per il difetto del presupposto del depauperamento del L. che aveva realizzato la strada al fine di consentire l’accesso alla lottizzazione e rendere facilmente vendibili i lotti edificatori e incrementare altresì il loro valore.

4. Ricorre per cassazione il sig. L. con tre motivi: a) omessa, insufficiente motivazione. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello non ha spiegato coerentemente in cosa consistesse l’interesse dell’impresa a adeguare alle nuove esigenze urbanistiche e gratuitamente la strada e, in ogni caso, la Corte di appello non ha spiegato perchè l’interesse del L. debba considerarsi preminente rispetto a quello del Comune ad ottenere una tale sistemazione così da poter escludere il diritto all’indennizzo ex 2041 c.c.; b) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè il riconoscimento dell’utilità da parte del Comune dell’opera realizzata, implicito nel rilascio del nulla osta, nel collaudo dell’opera e nell’acquisizione formale della stessa come strada comunale; c) contraddittorietà della motivazione e mancato esame di un fatto decisivo consistente nell’interesse e nell’obbligo del Comune all’esecuzione dell’opera, risultante de facto et de jure. La strada infatti – rileva il ricorrente – doveva essere eseguita e gravava su suolo di proprietà comunale. Costituisce pertanto una valutazione del tutto erronea in fatto e in diritto contrapporre l’interesse del L. all’esecuzione dell’opera a quello dell’amministrazione ad acquisirla.

5. Il Comune si costituisce eccependo la inammissibilità dei tre motivi, per violazione del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile alla controversia ratione temporis, e in base al disposto dell’art. 348 ter c.p.c., anche esso applicabile ratione temporis. E’ stato accertato, rileva il Comune, sia in primo grado che in appello, l’interesse del L. alla realizzazione dell’opera e la mancanza del requisito del depauperamento, accertamento quest’ultimo non oggetto di impugnazione per cassazione e che appare risolutivo, di per sè solo, ai fini della decisione della controversia.

6. Entrambe le parti depositano memorie.

Diritto

RITENUTO

che:

7. L’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune è fondata. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (a partire da Sezioni Unite Civili n. 8053 del 7 aprile 2014) l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Tale riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

8. In nessuna delle due prospettive (denuncia di un fatto decisivo o di più fatti decisivi il cui esame sia stato omesso dal giudice del merito o di una anomalia motivazionale che riveli l’inesistenza stessa della motivazione e la sua inadeguatezza rispetto alla prescrizione costituzionale) il ricorso può ritenersi ammissibile.

9. Manca infatti una specifica denuncia di omesso esame di fatti decisivi la cui valutazione sia stata omessa dalla Corte di appello. Per altro verso il ricorso contesta la insufficienza, la contraddittorietà e la omissione parziale della motivazione ma in realtà propone una lettura alternativa delle risultanze istruttorie che non è in alcun modo idonea a evidenziare la radicale inesistenza della motivazione.

10. Al contrario la motivazione resa dalla Corte di appello appare del tutto lineare nell’esplicazione del perchè è pervenuta ad escludere, nella specie, la ricorrenza di una ipotesi di ingiustificato arricchimento da parte del Comune. Ciò in quanto il L. ha spontaneamente richiesto di eseguire, su terreno appartenente al Comune, in assenza di un formale incarico dell’amministrazione comunale e senza pattuire alcun corrispettivo, la risistemazione della strada “(OMISSIS)”, opera alla cui esecuzione non era affatto tenuto, al contrario delle urbanizzazioni da eseguire, all’interno della sua proprietà, in base alla convenzione. La Corte di appello ha quindi ragionevolmente, e sulla base delle acquisizioni del consulente tecnico nonchè delle stesse affermazioni delle parti, ritenuto che il comportamento del L. sia stato indotto dall’interesse di rendere, facilmente e con più profitto, vendibili i lotti edificatori da realizzare sul proprio terreno mediante la realizzazione o meglio l’adeguamento di una strada che ha collegato la lottizzazione stessa alla rete viaria del Comune di Altamura. Sulla base di questa constatazione la Corte di appello ha escluso l’elemento dell’impoverimento ingiustificato in danno del L. per l’esecuzione di opere al di fuori del perimetro della lottizzazione. E ha pertanto ritenuto non rilevante il riconoscimento dell’utilità per il Comune di Altamura di tali opere che, alla pari di quelle eseguite all’interno dell’area di proprietà L., sono state acquisite al patrimonio viario comunale. Nella ricognizione di questa logica unitaria alla base del comportamento del sig. L. sta pertanto il nucleo essenziale della motivazione della Corte di appello che appare scevra dai vizi denunciabili in base al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè esamina esaurientemente tutti i fatti rilevanti che sono emersi dall’istruttoria e ne rende una ricostruzione e una valutazione giuridica che può anche non essere condivisibile ma che è sicuramente immune dal sindacato di legittimità come rimodellato dal legislatore con la riforma dell’art. 360, n. 5 codice di rito.

11. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Si dà atto in dispositivo dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 5.200, di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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