Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20644 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32107-2018 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 33,

presso lo studio dell’avvocato ADRIANO SIMONETTI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3049/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- V.G. ha impugnato l’intimazione di pagamento relativa a una pluralità di cartelle notificate dalla società Equitalia sud S.p.A.. Il ricorso del contribuente è stato parzialmente accolto in primo grado, limitatamente a talune cartelle, ritenendone il difetto di notifica. Ha proposto appello l’Agenzia delle entrate riscossione e la CTR della Campania, con sentenza depositata in data 3 aprile 2018, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado ritenendo, sulla base dei nuovi documenti prodotti in giudizio da ADER che tre delle cartelle in contestazione sono state correttamente notificate nella residenza del ricorrente e ricevute dal di lui nipote e dal fratello; altre cartelle sono state notificate regolarmente ex art. 140 c.p.c.; infine ha respinto l’appello con riferimento alla cartella avente cifra finale 8200000.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate- Riscossione difesa dall’Avvocatura di Stato. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; in particolare lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1 deducendo che la facoltà di depositare in giudizio d’appello nuovi documenti non comporta la possibilità per l’Agenzia di produrre la documentazione relativa alla notifica delle cartelle, perchè ciò violerebbe il divieto di nuove prove in appello. La parte ricorrente sostiene che la norma deve intendersi nel senso che in appello è consentita la produzione solo di quei documenti che abbiano una mera funzione di supporto probatorio delle pretese e considerazioni già svolte dalle parti.

Il motivo è infondato.

Ai sensi del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, il divieto di nuove prove in appello trova una deroga, con riferimento alla produzione documentale, che non incontra i limiti enunciati dal ricorrente. E’ stato già affermato da questa Corte che, nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purchè ciò avvenga, nel rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti (Cass. 29658/2018; Cass. 17164/2018).

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 139 c.p.c., comma 4, in quanto le cartelle esattoriali notificate ai sensi dell’art. 139 c.p.c. sono state consegnate a mani del nipote e del fratello, indicati erroneamente quali familiari conviventi, mentre il certificato storico di famiglia e il certificato di residenza dimostrano che essi non convivono con il ricorrente, in quanto sono residenti nella stessa strada ma presso un’abitazione contraddistinta da altro numero. Di conseguenza la notifica è il nulla perchè è avvenuta in mani di persona che non può ritenersi effettivo convivente.

Il motivo è infondato.

La CTR ha accertato che l’atto è stato consegnato nella residenza del contribuente, a mani di persone di famiglia. Ai fini della regolarità della notifica, se essa è eseguita, come la CTR ha accertato, nella residenza del destinatario, non è necessario che la convivenza sia attestata dallo stato di famiglia, potendo anche trattarsi di una convivenza provvisoria. Il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto da notificare (Cass. 28591/2017).

3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omesso esame di fatto decisivo con violazione dell’art. 140 c.p.c., comma 4 per le cartelle così notificate.

La parte deduce che qualora il destinatario è temporaneamente irreperibile i tre passaggi fondamentali della notifica ai sensi del 140 c.p.c. sono: il deposito di copia presso la casa comunale; l’affissione dell’avviso; la spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario per avvisarlo dell’avvenuto deposito. Lamenta quindi la irregolarità della procedura in quanto “l’ente per il perfezionarsi della notifica avrebbe dovuto produrre una copia della ricevuta della raccomandata regolarmente sottoscritta dal notificando o da altro soggetto legittimato… ovvero copia del plico da cui risulti la compiuta giacenza”.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, in merito alla notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. ha già affermato che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 890 del 1982, art. 8 – attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Cass. 5077/2019). Sotto questo profilo dunque la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al primo giudice perchè verifichi, per le cartelle notificate ex art. 140 c.p.c. se il procedimento notificatorio si è regolarmente perfezionato, con spedizione e ricezione della CAD.

4. -Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omesso esame di fatto decisivo con riferimento all’art. 22 del D.lgs. 546/1992 e 2719. Il ricorrente deduce che la C IR non ha tenuto conto del disconoscimento effettuato da esso ricorrente della conformità agli originali delle copie dei documenti prodotti dalla Agenzia. In particolare afferma che egli con le controdeduzioni “ha contestato in maniera specifica e puntuale la mancata allegatone degli originali delle relate di notifica e delle cartelle”.

Il motivo è infondato.

La CTR ha ritenuto che la contestazione fosse generica e la parte non offre alcun elemento utile a valutare il dedotto errore del giudice di appello; il ricorrente omette di trascrivere queste -asserite- specifiche contestazioni, limitandosi a dire di avere contestato la mancata allegazione degli originali, che di per sè non è sufficiente. Questa Corte ha già affermato che in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni. Ciò sul presupposto che la parte non può limitarsi a negare efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve contestare le specifiche difformità (Cass. n. 23902/2017; 16998/ d2015; Cass. n. 21003/ 2017), ed è per questo necessaria la trascrizione in ricorso delle eccezioni di disconoscimento dedotte dal contribuente, al fine di consentire al giudice di legittimità di verificare la sussistenza della violazione di legge dedotta e, dunque, la correttezza delle argomentazioni del decidente. (Cass. 16557/2019).

Ne consegue, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; si rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame, nei termini sopra precisati, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in cancelleria il 29 settembre 2020

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