Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20644 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 20/07/2021), n.20644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10668-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CAI GEST SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOTTE DEI LEONI

78, presso lo studio dell’avvocato ANDREA STICCHI DAMIANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO PRETE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 113/2013 della COMM.TRIB.REG. PUGLIA,

depositata il 09/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. MARTORELLI Raffaele.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate – direzione Provinciale di Bari notificava, alla CAI.GEST SRL, l’atto n. (OMISSIS), con cui recuperava il credito d’imposta di Euro 1.367.281,25, oltre Euro 129.092,63 a titolo d’interessi ed Euro 410.184,38 per sanzioni, a seguito di compensazioni indebitamente effettuate negli anni 2004, 2005 e 2006, dalla CAI. GEST. S.r.l. di (OMISSIS), in violazione del combinato disposto della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62.

Dai controlli effettuati dall’Ufficio, infatti, era emerso che, negli anni indicati, la Società aveva irregolarmente effettuato versamenti a titolo di IRES ed IRAP, utilizzando il credito d’imposta di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8 pur non essendovi, a monte, alcun debito né per l’una, né per l’altra imposta. Secondo l’Ufficio, la Società, per non perdere il credito d’imposta residuo che, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 62 avrebbe dovuto perentoriamente utilizzare nei tempi e con le modalità prescritte, aveva costituito riserve di credito da utilizzare in compensazione o a rimborso.

A seguito di impugnazione da parte della Società (che affermava di non essere incorsa in nessuna delle cause di decadenza previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 8), la CTP di Bari accoglieva il ricorso ritenendo non corretta la revoca dei benefici indicati. Sull’appello dell’Agenzia, la CTR di Bari, con sentenza n. 113/1/13, riteneva legittimo il recupero del credito d’imposta, ma dichiarava non dovute le sanzioni comminate.

Avverso la su indicata sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle Entrate deducendo:

1.Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La contribuente CAI. GEST. S.r.l. di Bari, si costituiva con controricorso e proponeva ricorso incidentale deducendo:

Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 5 e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, comma 2; osservanza da parte della sentenza impugnata del disposto del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 in quanto detta norma collegava la sanzione al mancato versamento dell’acconto, nel presupposto della sussistenza dell’obbligo.

L’Agenzia resisteva con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo, l’Agenzia deduceva che, essendo pacifico che la contribuente aveva violato gli obblighi di pagamento delle imposte dovute, sia pure attraverso una compensazione (ritenuta illecita dalla C.T.R.), sussistevano idonei presupposti per l’applicazione delle sanzioni. Infatti la condotta posta in essere dal soggetto d’imposta era stata certamente finalizzata a ottenere, nel corso del tempo, indebiti vantaggi fiscali.

Inoltre, distinguere la debenza della sanzione dal recupero dell’imposta, così da ritenere un’assoluta autonomia dell’una verso l’altra, come ritenuto dalla C.T.R., ledeva inevitabilmente l’esistenza stessa del sistema sanzionatorio, riformato dal Legislatore con il D.Lgs. n. 471 del 1997 e D.Lgs. n. 472 del 1997, entrambi assistiti da forme di tutela e garanzia delle parti private, certamente più ampie rispetto alle previsioni sanzionatorie anteriori.

Di contro la CAI. GEST. S.r.l., con ricorso incidentale, chiedeva la riforma dell’impugnata sentenza che, erroneamente, aveva ritenuto la illegittimità della compensazione tra un credito d’imposta e un debito per lrap e, Ires calcolato col metodo c.d. presuntivo in esubero rispetto a quanto effettivamente dovuto.

Precisava che la citata decisione era stata assunta in base all’arbitraria presupposizione, palesemente erronea, dell’esistenza di un dato normativa (riconducibile al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17), in forza del quale la compensazione di un “credito” sarebbe stata ammessa solo in presenza di un “debito” risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente”. Il dato era, infatti secondo la contribuente, del tutto erroneo.

Peraltro, nella fattispecie, il credito di imposta, era stato compensato con una somma versata a titolo di acconto. Pertanto se era vero sostenere che l’obbligo di versare acconto d’imposta, originariamente istituito dalla L. 23 marzo 1977, n. 97, art. 1 sorgeva allorquando fosse stata evidenziata un’imposta nella dichiarazione dell’anno precedente, secondo il cosiddetto metodo “storico”, era altrettanto vero, però, che l’acconto poteva essere altresì calcolato e versato secondo il cosiddetto metodo “presuntivo”, sulla base, cioè, di quanto il contribuente “presumeva” di dover versare per l’anno in corso, come stabilito dalla stessa L. n. 97 del 1977, art. 2.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame del merito, previa dichiarazione di illegittimità dell’avviso di recupero emesso dall’Agenzia delle Entrate di Bari, con conferma, nel merito, delle compensazioni effettuate dalla contribuente.

Ad avviso di questa Corte, il primo motivo di ricorso è fondato.

Come rilevato dalla S.C. il giudice tributario, ove ricorrano i necessari presupposti processuali della sua rituale investitura sulla questione, ha il potere – dovere di esaminare tutti i possibili aspetti del potere sanzionatorio esercitato dall’ente impositore a lui sottoposti, compreso quello di determinare (nell’ambito delle richieste delle parti), oltre alla debenza dell’imposta, anche l’entità delle sanzioni effettivamente dovute.

Ciò e’, del resto, conforme a un costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione – annullamento, bensì tra quelli di impugnazione merito, in quanto non è diretto alla mera eliminazione dell’atto impugnato, ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’ufficio, per cui ove il giudice ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione finanziaria non deve (né può) limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti da petitum delle parti.

Da tutto ciò consegue, come necessario corollario, che, in mancanza di qualsiasi specifica norma contraria (o anche solo diversa), detti principi debbano essere affermati, non solo con riguardo alla debenza dell’imposta, ma anche in relazione agli atti d’irrogazione delle sanzioni, essendo la cognizione dell’impugnazione dell’afferente provvedimento appositamente attribuita, sotto l’aspetto del controllo giurisdizionale (sia formale che sostanziale dello stesso), al medesimo giudice tributario dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n, 546, art. 2, comma 1, senza nessuna specifica disposizione limitativa degli ordinari poteri cognitivi e decisori di quello stesso giudice.

Fatte queste premesse, va quindi, affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici della CTR, va ravvisato, nel caso in esame una ipotesi di “omesso versamento”.

Come chiarito dalla S.C. in plurime pronunce “in tema di agevolazioni tributarie, ove i crediti di imposta per incremento occupazionale, previsti dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7 vengano utilizzati in compensazione di imposte dovute, in assenza dei relativi presupposti, si concretizza un’ipotesi di omesso versamento di imposta, suscettibile di sanzione, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13” (Cass. 8681/2011; 8247/2018; 18080/2017). Infatti, (Cass. 8247/2018) “la compensazione di un credito d’imposta, seppur legittimamente vantato, in misura superiore al limite annuo previsto dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 25, comma 2, (nella misura di 500 milioni delle vecchie lire, poi elevato ad un miliardo dalla L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 1) realizza quel mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti (cfr. Cass. n. 18080 del 2017, conf. a Cass. n. 18369 del 2012, n. 25525 e 25526 del 2014 e n. 23755 del 2015).

La sentenza impugnata, ne ritenere che nella specie non vi fosse alcun “debito tributario” e conseguentemente nessun omesso versamento, e che, quindi, non fossero dovute le sanzioni in questione, non ha fatto corretto uso di tali principi, e va pertanto cassata.

Con riferimento al ricorso incidentale, lo stesso va dichiarato inammissibile. Risulta, infatti, dagli atti che la CAI.GEST. srl si è costituita con atto di “controricorso”, mentre, invece, solo all’Avvocatura di Stato risulta notificato il “ricorso incidentale”.

Sussiste, pertanto, difformità tra il controricorso (evidenziata, in ogni caso, per le stesse ragioni poste a supporto dell’accoglimento del ricorso principale, l’infondatezza del ricorso incidentale) notificato all’Avvocatura e quello depositato in CTR, con conseguente inammissibilità dello stesso.

Va, quindi, accolto il ricorso principale, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassata la sentenza impugnata e rigettato integralmente l’originario ricorso.

Sussistono le condizioni per la compensazione delle spese del giudizio di merito, ponendosi le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna la soc. CAI. GEST. S.r.l. al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in Euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

 

 

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