Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20644 del 08/08/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20644 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

SENTENZA

sul ricorso 25853-2013 proposto da:
LEDERER

MONICA

LDRMNC65C67L424Y,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO 14,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO STIGLIANI,
rappresentata e difesa dall’avvocato DARIO LUNDER;
– ricorrente contro

LENAZ PIERPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA VITE 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA
MASINI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO
CONESTABO, DAVIDE BENVEGNU’;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 08/08/2018

avverso la sentenza n. 257/2013 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 18/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso;
udito

l’Avvocato

Antonio

STIGLIANI

con

delega

depositata in udienza dell’Avvocato Dario LUNDER
difensore della ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il

RG 25853/2013

FATTI DI CAUSA

di euro 25.823 e di aver intimato senza successo a Monica Lederer
– condebitrice con Fulvio Primani della somma di denaro – il
pagamento della sua quota, chiedeva e otteneva un decreto
ingiuntivo con il quale ingiungeva a Lederer il pagamento di euro
12.911,50. L’ingiunta proponeva opposizione, affermando che il
debito era stato estinto, come risultava dalla quietanza prodotta in
giudizio; l’opposto a sua volta eccepiva che la scrittura prodotta
non era idonea a dimostrare l’estinzione dell’obbligazione ed era
comunque priva di data certa.
Il Tribunale di Trieste accoglieva l’opposizione e revocava il
decreto ingiuntivo.
2. Lenaz ha impugnato la sentenza e la Corte d’appello di
Trieste – con pronuncia 18 marzo 2013, n. 257 – ha ritenuto
l’appello fondato: il creditore che agisce per il pagamento ha
l’onere di provare il titolo del suo diritto, ma non anche il mancato
pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo; come
rilevato dal giudice di primo grado la quietanza prodotta dalla
Lederer è del tutto generica, essendo contenuta in un foglio
separato ed essendo priva di riferimento al credito; spettava a
Lederer provare, documentalmente o con prova orale, che la
quietanza si riferiva a quel credito, il che non è avvenuto. La Corte
d’appello ha quindi, in totale riforma della sentenza del Tribunale,
rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
3. Monica Lederer ricorre per cassazione contro la sentenza
d’appello.
3

1. Pierpaolo Lenaz, premesso di essere cessionario di un credito

Pierpaolo Lenaz resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo dei quattro motivi in cui è articolato il ricorso
denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 2702 e 2708
c.c., 214, 215, 115, 116, 345 e 346 c.p.c.: la Corte d’appello
avrebbe sbagliato nel ritenere generica la quietanza liberatoria, in

terza facciata del medesimo foglio uso bollo contenente la scrittura
privata” del 2000 (scrittura privata con la quale Monica Lederer e
Fulvio Primani riconoscevano di aver ricevuto 50 milioni di lire a
titolo di prestito e si impegnavano a restituirli in cinque rate annuali
a partire dal mese di settembre 2001). Ciò troverebbe conferma
nell’orientamento di questa Corte (in particolare, Cass.
22655/2011), per il quale la quietanza può risultare da qualsiasi,
non equivoca attestazione dell’adempimento dell’obbligazione,
come l’annotazione «pagato» o altra equivalente apposta sulla
fattura.
Il motivo è infondato. In base alla ricostruzione in fatto operata dai
giudici di merito, la quietanza prodotta in giudizio è costituita dalla
dicitura “saldato in data 13.8.2002” sottoscritta dal creditore
cedente Laini, contenuta in un foglio separato da quello contenente
il credito ceduto, privo di riferimento ad alcun credito, così che è
plausibile la valutazione della Corte d’appello di genericità della
quietanza stessa. Quanto al precedente citato a supporto della
propria tesi dalla ricorrente, esso non è in termini. Secondo Cass.
22655/2011, sì “il rilascio della quietanza non richiede forme
particolari, sicché essa può essere contenuta anche nella fattura
che il creditore invii al proprio debitore e risultare da qualsiasi non
equivoca attestazione dell’adempimento dell’obbligazione, come
l’annotazione «pagato», o altra equivalente, apposta sulla fattura”,
ma

l’attestazione

deve

rivelare “sia

l’ammontare della

somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto”,
4

quanto essa, di per sé generica, “risulta essere stata apposta sulla

indicazioni entrambe mancati nel caso di specie, ove comunque, a
fronte di un debito di 50 milioni di lire, pagabile in cinque rate
annuali, risulta, in base a distinta quietanza prodotta in giudizio,
già antecedentemente stato posto in essere un pagamento di 10
milioni di lire.
2. Il secondo motivo denuncia “violazione ed errata
applicazione degli artt. 345, 346, 356 c.p.c., in relazione all’art.

ricorrente in primo grado e riproposta in appello) volta a
dimostrare che la quietanza si riferiva al credito azionato in
giudizio, la Corte d’appello ha affermato che la ricorrente, allora
appellata, non aveva manifestato in maniera univoca la volontà di
devolvere al giudice del gravame il riesame delle proprie richieste
istruttorie, quando invece l’appellata non si è limitata a un richiamo
generico, ma ha formulato specificamente le circostanze di prova e
i testimoni, reiterando così le richieste avanzate in primo grado.
Il motivo – al di là dell’errato richiamo al n. 3 invece che al n. 4 del
primo comma dell’art. 360 c.p.c. – è fondato. L’appellata, vittoriosa
in primo grado, ha manifestato in modo univoco l’intenzione di
devolvere al giudice d’appello la richiesta di assunzione della prova
testimoniale, richiesta non esaminata in primo grado perché
assorbita: se nell’argomentare la validità della tesi seguita dal
Tribunale l’appellata non ha fatto cenno alle proprie istanze
istruttorie, nelle conclusioni – riportate nel provvedimento
impugnato alle pp. 3-4 – ha riproposto la richiesta di prova
testimoniale, riproducendo i capitoli di prova formulati in primo
grado e indicando di nuovo i due testimoni già indicati.
3. Il terzo e il quarto motivo contestano, entrambi,
“insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, il
terzo denunciando la contraddittorietà e insufficienza della
motivazione della sentenza impugnata circa la mancata assunzione
della prova testimoniale, il quarto lamentando l’insufficienza della
5

360 n. 3 c.p.c.”: circa la prova per testimoni (richiesta dalla

motivazione in relazione alla mancata considerazione della ricevuta
del pagamento di 10 milioni di lire.
I motivi non possono essere accolti. Ambedue fanno riferimento a
un parametro, la contraddittorietà e insufficienza della motivazione,
non applicabile

ratione temporis

alla fattispecie (la sentenza

impugnata è stata depositata il 18 marzo 2013) e comunque
denunciano vizi che non possono essere imputati alla pronuncia

4. L’accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione
del provvedimento impugnato nella parte in cui afferma di non
potere dare ingresso alla prova testimoniale perché parte appellata
non ha manifestato in modo univoco la volontà di devolvere al
giudice d’appello il riesame della prova, richiesta in primo grado. La
causa va rinviata al giudice di merito che provvederà all’esame
della richiesta di assunzione della prova testimoniale; il giudice di
rinvio provvederà anche circa le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo,
rigetta il terzo e il quarto motivo del ricorso; cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra
sezione della Corte d’appello di Trieste, che provvederà anche in
relazione alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
Sezione Civile, il 21 dicembre 2017.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Chiara Besso Marcheis

Vincenzo Mazz icane

6

(cfr. pp. 7-8 del provvedimento).

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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