Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20643 del 08/08/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20643 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIANNACCARI ROSSANA
Data pubblicazione: 08/08/2018

SENTENZA
sul ricorso 14329-2013 proposto da:
PERSICO FRANCESCA,
Cavour,

presso

cassazione,

domiciliata ex lege in ROMA,
la

Cancelleria

rappresentata

e

della

difesa

Piazza

Corte

di

dall’avvocato

GIUSEPPE TINTO;
– ricorrente contro

2017
3189

PISTONE ANGELA,
ALBERICO
LUDINI,

II

33,

elettivamente domiciliata in ROMA,
presso

lo

studio

dell’avvocato

VIA
ELIO

rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORINO

LO GIUDICE;
– controricorrente –

avverso la sentenza n.

863/2012 della CORTE D’APPELLO

di CATANIA, depositata il 29/05/2012;
udita

la

udienza

relazione
del

della

causa

07/12/2017

dal

svolta

nella

pubblica

Consigliere

ROSSANA

GIANNACCARI;
udito

il

P.M.

in

persona

del

Sostituto

Procuratore

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Generale CORRADO MISTRI che ha concluso per il rigetto

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del

primo

e

del

secondo

motivo

e

per

l’accoglimento

l’Avvocato

GIUSEPPE

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del terzo motivo del ricorso;
udito

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TINTO,

difensore

della

ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.5.1994, Pistone Angela, proprietaria di un
immobile sito al piano terreno, con ingresso dal n.301 e 301 bis di Via
Acquanova

in

Caltagirone

Caltagirone,

conveniva

in

giudizio

innanzi

al

Pretore

di

Persico Francesca, proprietaria dei piani primo e secondo del

medesimo immobile, lamentando che la medesima aveva murato la porta di
ingresso del civico 301 bis c.p.c. e chiedendo, pertanto, il ripristino dello stato
dei luoghi.
Si

costituiva

la

Persico,

resistendo

alla

domanda

e chiedendo,

in

via

riconvenzionale, di poter accedere anche dal civico 301.
Con sentenza del 25.2.1998 il Pretore di Caltagirone accoglieva la domanda
principale e quella riconvenzionale, dichiarando che entrambe le parti potevano
accedere dal civico 301 e dal civico 301 bis.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Pistone, cui resisteva la Persico.
Con sentenza dell’l.-23. 7-2002 il Tribunale di Caltagirone,
dell’appello,

rigettava

la

domanda

riconvenzionale

in accoglimento

proposta

da

Persico

produzione di

Persico

Francesca.
Il Tribunale,

mancando agli

atti

del

fascicolo

la

Francesca, e in particolare il testamento di Pistone Concetta, dante causa delle
parti, fondava la sua decisione su altri elementi di prova (dati catastali, atto di
donazione di Pistone Concetta del 22.12.1989 e missiva a firma di Persico
Francesca del 7 .3.1991), in base ai quali escludeva il diritto di accesso della
Persico dal civico 301.
La Corte di Cassazione, su ricorso di entrambe le parti, con sentenza
N.24799/06, accoglieva il ricorso di Persico Francesca, cassava la sentenza
impugnata e rinviava per nuovo esame innanzi alla Corte d’Appello di Catania
anche per il regolamento delle spese di lite. La Corte di legittimità

rilevava

che, mentre il primo giudice aveva fondato la sua decisione sul contenuto del
testamento di Pistone Concetta e sulla circostanza che, poiché

l’immobile

apparteneva originariamente ad un unico proprietario, evidentemente venivano
utilizzati i due accessi per accedere ad ogni parte della casa, il Tribunale, in
l

assenza del testamento,

aveva deciso sulla base di elementi indiziari, che la

medesima Corte riteneva insufficienti. Riteneva

la Corte che fosse

onere di

Pistone Concetta produrre in giudizio il testamento, al fine di verificare se
sussisteva il diritto di Persico Francesca di accedere dal civico n.301.
Riassunto il giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Catania da Pistone Angela,
con sentenza del 12.4- 29.5.2012 veniva rigettata la domanda riconvenzionale
proposta da Persico Francesca. La corte territoriale, sulla base del testamento,
accertava che l’originaria proprietaria aveva diviso

l’abitazione lasciando il

vano terreno a Pistone Angela ed i vani soprastanti a Pistone Maria, madre di
Persico Francesca. Soggiungeva che né il testamento, né l’atto di donazione in
favore di Persico Francesca consentivano di affermare l’esistenza della servitù
in favore della medesima; inoltre, dalla documentazione prodotta dalle parti e
dalla CTU era emerso che ciascuna delle due porzioni del fabbricato era servita
da un ingresso distinto ed autonomo e che la Persico, con raccomandata del
7.3.1991, aveva comunicato alla Pistone di avere accesso alla sua abitazione
solo dal civico 301 bis. Sulla base di tali elementi, non essendo provato che al
momento della divisione dell’immobile vi fosse uno stato di asservimento di
una parte dell’immobile ad un’altra parte, né emergendo aliunde la volontà di
asservimento da parte dell’originario
della

Persico

fosse

rigettata.

proprietario, chiedeva che la domanda

Quanto

alla

domanda

della

Persico

di

disconoscimento del diritto di Pistone Angela di accedere dal civico 301 e 301
bis c.p.c., la corte rilevava che non era stata proposta domanda incidentale
innanzi al Tribunale di Caltagirone e che si era conseguentemente formato il
giudicato sulla statuizione del primo giudice. Regolava le spese di lite secondo
il principio della soccombenza.
Avverso detta sentenza propone ricorso in Cassazione Persico Francesca
articolato in tre motivi; resiste con controricorso Pistone Angela

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso Persico Francesca deduce la nullità della
sentenza per violazione degli artt.346 c.p.c. e 384 c.p.c. , per avere la corte
territoriale erroneamente ritenuto che si fosse formato il giudicato sul diritto di
Pistone Angela di accedere dai civici 301 e 301 bis poiché la Persico non aveva
2

proposto appello incidentale. Secondo la ricorrente, invece, non era suo onere
impugnare la sentenza del Pretore di Caltagirone, in quanto era risultata
vittoriosa in primo grado e la questione non poteva essere riesaminata, attesa
la peculiare natura di “processo chiuso” del giudizio di rinvio.
Il motivo non è fondato.
Persico Francesca era soccombente in primo grado in relazione alla domanda di
Pistone Angela di accedere dai civici 301 e 301 bis c.p.c. ed era pertanto
tenuta a proporre appello incidentale per chiedere la riforma della sentenza su
tale capo della domanda. Invece, innanzi al

Tribunale di Caltagirone, adito

dalla Pistone quale giudice d’appello, la ricorrente si limitò chiedere il rigetto
dell’appello in relazione al suo diritto di accedere anche dal civico 301 ma non
impugnò la sentenza in relazione al riconoscimento del diritto della Pistone di
accedere dal civico 301 bis.
Ne consegue che su tale capo si è formato il giudicato.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione dell’art.394
ed il vizio motivazionale sia in relazione alla propria domanda di accesso al
civico 301, sia in relazione alla domanda principale della Pistone di accesso al
civico 301 bis c.p.c.
Il motivo è infondato.
Ferma restando l’intangibilità del giudicato in relazione alla domanda proposta
da

Pistone Angela,

quanto alla

riconvenzionale di

Persico Francesca,

il

Tribunale, in conformità con quanto stabilito dalla Corte, ha esaminato il
testamento di Pistone Concetta ed ha rilevato l’irrilevanza del suo contenuto al
fine di verificare la sussistenza della servitù. Sulla base di elementi fattuali,
della documentazione compiutamente indicata nella sentenza impugnata, delle
risultanze della CTU, da cui risultava che ciascuna delle porzioni dell’immobile è
servita da

un ingresso distinto ed

autonomo, la corte territoriale, con

valutazione insindacabile in questa sede, perché congruamente motivata, ha
escluso

che,

a

seguito

della

divisione

dell’immobile,

vi

sia

stato

un

asservimento di un’unità immobiliare in favore di un’altra.
Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt.91 e 92
c.p.c. anche sotto il profilo del vizio di motivazione, poiché la corte territoriale
3

non ha accertato il

valore complessivo della causa ex art.lS c.p.c. e non ha

fornito adeguata motivazione sulle spese.
Anche tale motivo non merita accoglimento.
La censura relativa all’omesso accertamento del valore della causa, oltre ad
essere

stata

sollevata

inammissibili in

in

modo

generico,

introduce

elementi

di

fatto

questa sede. Non sussiste altresì alcuna violazione degli

artt.91 c.p.c. e 92 c.p.c., avendo il Tribunale deciso sulle spese in applicazione
del principio della soccombenza, né sussiste alcuna violazione in relazione alla
condanna della Persico alle spese di lite per il giudizio di Cassazione, in cui era
risultata vittoriosa. E’ stato più volte affermato da questa Corte che, in tema di
spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per
provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio
della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai
diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese
con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all’esito finale della
lite. Ne consegue che il giudice di rinvio può condannare la parte vittoriosa nel
giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al
rimborso delle stesse in favore della controparte. (Cass. Civ., sez. 03, del
29/03/2006, n. 7243; Cass. Civ. del 18/06/2003, n. 9783)
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma l

quater,

applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30

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gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del

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contributo unificato da parte deW

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