Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20643 del 08/08/2018
Civile Sent. Sez. 2 Num. 20643 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIANNACCARI ROSSANA
Data pubblicazione: 08/08/2018
SENTENZA
sul ricorso 14329-2013 proposto da:
PERSICO FRANCESCA,
Cavour,
presso
cassazione,
domiciliata ex lege in ROMA,
la
Cancelleria
rappresentata
e
della
difesa
Piazza
Corte
di
dall’avvocato
GIUSEPPE TINTO;
– ricorrente contro
2017
3189
PISTONE ANGELA,
ALBERICO
LUDINI,
II
33,
elettivamente domiciliata in ROMA,
presso
lo
studio
dell’avvocato
VIA
ELIO
rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORINO
LO GIUDICE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n.
863/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 29/05/2012;
udita
la
udienza
relazione
del
della
causa
07/12/2017
dal
svolta
nella
pubblica
Consigliere
ROSSANA
GIANNACCARI;
udito
il
P.M.
in
persona
del
Sostituto
Procuratore
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Generale CORRADO MISTRI che ha concluso per il rigetto
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del
primo
e
del
secondo
motivo
e
per
l’accoglimento
l’Avvocato
GIUSEPPE
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del terzo motivo del ricorso;
udito
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TINTO,
difensore
della
ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.5.1994, Pistone Angela, proprietaria di un
immobile sito al piano terreno, con ingresso dal n.301 e 301 bis di Via
Acquanova
in
Caltagirone
Caltagirone,
conveniva
in
giudizio
innanzi
al
Pretore
di
Persico Francesca, proprietaria dei piani primo e secondo del
medesimo immobile, lamentando che la medesima aveva murato la porta di
ingresso del civico 301 bis c.p.c. e chiedendo, pertanto, il ripristino dello stato
dei luoghi.
Si
costituiva
la
Persico,
resistendo
alla
domanda
e chiedendo,
in
via
riconvenzionale, di poter accedere anche dal civico 301.
Con sentenza del 25.2.1998 il Pretore di Caltagirone accoglieva la domanda
principale e quella riconvenzionale, dichiarando che entrambe le parti potevano
accedere dal civico 301 e dal civico 301 bis.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Pistone, cui resisteva la Persico.
Con sentenza dell’l.-23. 7-2002 il Tribunale di Caltagirone,
dell’appello,
rigettava
la
domanda
riconvenzionale
in accoglimento
proposta
da
Persico
produzione di
Persico
Francesca.
Il Tribunale,
mancando agli
atti
del
fascicolo
la
Francesca, e in particolare il testamento di Pistone Concetta, dante causa delle
parti, fondava la sua decisione su altri elementi di prova (dati catastali, atto di
donazione di Pistone Concetta del 22.12.1989 e missiva a firma di Persico
Francesca del 7 .3.1991), in base ai quali escludeva il diritto di accesso della
Persico dal civico 301.
La Corte di Cassazione, su ricorso di entrambe le parti, con sentenza
N.24799/06, accoglieva il ricorso di Persico Francesca, cassava la sentenza
impugnata e rinviava per nuovo esame innanzi alla Corte d’Appello di Catania
anche per il regolamento delle spese di lite. La Corte di legittimità
rilevava
che, mentre il primo giudice aveva fondato la sua decisione sul contenuto del
testamento di Pistone Concetta e sulla circostanza che, poiché
l’immobile
apparteneva originariamente ad un unico proprietario, evidentemente venivano
utilizzati i due accessi per accedere ad ogni parte della casa, il Tribunale, in
l
assenza del testamento,
aveva deciso sulla base di elementi indiziari, che la
medesima Corte riteneva insufficienti. Riteneva
la Corte che fosse
onere di
Pistone Concetta produrre in giudizio il testamento, al fine di verificare se
sussisteva il diritto di Persico Francesca di accedere dal civico n.301.
Riassunto il giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Catania da Pistone Angela,
con sentenza del 12.4- 29.5.2012 veniva rigettata la domanda riconvenzionale
proposta da Persico Francesca. La corte territoriale, sulla base del testamento,
accertava che l’originaria proprietaria aveva diviso
l’abitazione lasciando il
vano terreno a Pistone Angela ed i vani soprastanti a Pistone Maria, madre di
Persico Francesca. Soggiungeva che né il testamento, né l’atto di donazione in
favore di Persico Francesca consentivano di affermare l’esistenza della servitù
in favore della medesima; inoltre, dalla documentazione prodotta dalle parti e
dalla CTU era emerso che ciascuna delle due porzioni del fabbricato era servita
da un ingresso distinto ed autonomo e che la Persico, con raccomandata del
7.3.1991, aveva comunicato alla Pistone di avere accesso alla sua abitazione
solo dal civico 301 bis. Sulla base di tali elementi, non essendo provato che al
momento della divisione dell’immobile vi fosse uno stato di asservimento di
una parte dell’immobile ad un’altra parte, né emergendo aliunde la volontà di
asservimento da parte dell’originario
della
Persico
fosse
rigettata.
proprietario, chiedeva che la domanda
Quanto
alla
domanda
della
Persico
di
disconoscimento del diritto di Pistone Angela di accedere dal civico 301 e 301
bis c.p.c., la corte rilevava che non era stata proposta domanda incidentale
innanzi al Tribunale di Caltagirone e che si era conseguentemente formato il
giudicato sulla statuizione del primo giudice. Regolava le spese di lite secondo
il principio della soccombenza.
Avverso detta sentenza propone ricorso in Cassazione Persico Francesca
articolato in tre motivi; resiste con controricorso Pistone Angela
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso Persico Francesca deduce la nullità della
sentenza per violazione degli artt.346 c.p.c. e 384 c.p.c. , per avere la corte
territoriale erroneamente ritenuto che si fosse formato il giudicato sul diritto di
Pistone Angela di accedere dai civici 301 e 301 bis poiché la Persico non aveva
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proposto appello incidentale. Secondo la ricorrente, invece, non era suo onere
impugnare la sentenza del Pretore di Caltagirone, in quanto era risultata
vittoriosa in primo grado e la questione non poteva essere riesaminata, attesa
la peculiare natura di “processo chiuso” del giudizio di rinvio.
Il motivo non è fondato.
Persico Francesca era soccombente in primo grado in relazione alla domanda di
Pistone Angela di accedere dai civici 301 e 301 bis c.p.c. ed era pertanto
tenuta a proporre appello incidentale per chiedere la riforma della sentenza su
tale capo della domanda. Invece, innanzi al
Tribunale di Caltagirone, adito
dalla Pistone quale giudice d’appello, la ricorrente si limitò chiedere il rigetto
dell’appello in relazione al suo diritto di accedere anche dal civico 301 ma non
impugnò la sentenza in relazione al riconoscimento del diritto della Pistone di
accedere dal civico 301 bis.
Ne consegue che su tale capo si è formato il giudicato.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione dell’art.394
ed il vizio motivazionale sia in relazione alla propria domanda di accesso al
civico 301, sia in relazione alla domanda principale della Pistone di accesso al
civico 301 bis c.p.c.
Il motivo è infondato.
Ferma restando l’intangibilità del giudicato in relazione alla domanda proposta
da
Pistone Angela,
quanto alla
riconvenzionale di
Persico Francesca,
il
Tribunale, in conformità con quanto stabilito dalla Corte, ha esaminato il
testamento di Pistone Concetta ed ha rilevato l’irrilevanza del suo contenuto al
fine di verificare la sussistenza della servitù. Sulla base di elementi fattuali,
della documentazione compiutamente indicata nella sentenza impugnata, delle
risultanze della CTU, da cui risultava che ciascuna delle porzioni dell’immobile è
servita da
un ingresso distinto ed
autonomo, la corte territoriale, con
valutazione insindacabile in questa sede, perché congruamente motivata, ha
escluso
che,
a
seguito
della
divisione
dell’immobile,
vi
sia
stato
un
asservimento di un’unità immobiliare in favore di un’altra.
Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt.91 e 92
c.p.c. anche sotto il profilo del vizio di motivazione, poiché la corte territoriale
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non ha accertato il
valore complessivo della causa ex art.lS c.p.c. e non ha
fornito adeguata motivazione sulle spese.
Anche tale motivo non merita accoglimento.
La censura relativa all’omesso accertamento del valore della causa, oltre ad
essere
stata
sollevata
inammissibili in
in
modo
generico,
introduce
elementi
di
fatto
questa sede. Non sussiste altresì alcuna violazione degli
artt.91 c.p.c. e 92 c.p.c., avendo il Tribunale deciso sulle spese in applicazione
del principio della soccombenza, né sussiste alcuna violazione in relazione alla
condanna della Persico alle spese di lite per il giudizio di Cassazione, in cui era
risultata vittoriosa. E’ stato più volte affermato da questa Corte che, in tema di
spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per
provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio
della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai
diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese
con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all’esito finale della
lite. Ne consegue che il giudice di rinvio può condannare la parte vittoriosa nel
giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al
rimborso delle stesse in favore della controparte. (Cass. Civ., sez. 03, del
29/03/2006, n. 7243; Cass. Civ. del 18/06/2003, n. 9783)
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma l
quater,
applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30
:.S
gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del
C)
contributo unificato da parte deW