Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20642 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16507/2014 proposto da:

Italfondiario S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi 99,

presso lo studio dell’avvocato Punzi Carmine, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati Briamonte Michele, Cericola

Daniele, Poli Roberto, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) Società Alberghiera per Azioni in Liquidazione;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VERONA del 15 maggio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/04/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso L. Fall., ex art. 98, depositato in data 5.03.2013 e successivamente notificato, Italfondiario s.p.a., quale procuratore della Cassa di risparmio del Veneto s.p.a., adiva il Tribunale di Verona, proponendo opposizione avverso il decreto del giudice delegato del Fallimento (OMISSIS), che aveva approvato lo stato passivo escludendo il credito insinuato in via privilegiata per Euro 3.869.320,88, relativo ad un contratto di finanziamento fondiario in conto corrente, nonchè il credito in via privilegiata di Euro 773.858,13, fondato su un contratto di finanziamento fondiario relativo al conto corrente n. (OMISSIS).

La banca insisteva per l’accoglimento della domanda di ammissione dei crediti, precisando che gli stessi erano stati documentalmente provati, anche con riferimento agli interessi.

Si costituiva in giudizio il Fallimento (OMISSIS), che eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione di Italfondiario s.p.a. e la prescrizione del credito insinuato; contestava altresì nel merito la fondatezza della domanda, anche in riferimento alla prova del credito e degli interessi.

Il Tribunale di Verona, con il decreto impugnato, disattese le eccezioni preliminari della curatela fallimentare in merito alla titolarità del credito in capo all’opponente, rigettava la domanda di ammissione al passivo, ritenendo che fosse decorso il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c..

Il Tribunale, premesso che (OMISSIS) s.p.a. aveva presentato domanda di concordato preventivo il 21 ottobre 1999, ha rilevato che a partire da tale data, che aveva determinato, con il deposito della domanda di concordato unitamente all’elenco dei creditori, il riconoscimento del debito, non risultava alcun valido atto interruttivo della prescrizione fino al 17 luglio 2012, data di insinuazione di Italfondiario s.p.a. al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. (dichiarato con sentenza del 22.3.2002).

Avverso il suddetto decreto propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, Italfondiario s.p.a..

Il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’odierna adunanza, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la statuizione del Tribunale di Verona che ha ritenuto prescritto il credito per cui è causa, oggetto di insinuazione al passivo del fallimento il 17 luglio 2012, per la mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione, omettendo di considerare che nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, nella quale non sia previsto alcun termine per l’adempimento, il creditore non avrebbe potuto far valere il proprio diritto, esigendo la prestazione, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 2935 c.c., in costanza di tale procedura la prescrizione non decorreva; Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2941 c.c., n. 6), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale ritenuto non applicabile al caso di specie la causa di sospensione della prescrizione, prevista dalla norma citata.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., comma 4, artt. 2944 e 2953 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale ritenuto prescritto il credito per cui è causa, omettendo di rilevare i seguenti atti interruttivi della prescrizione:

a) la sentenza di omologa del concordato preventivo, pronunciata dal tribunale di Verona il 18 gennaio 2002, pubblicata il 29 gennaio 2002 e passata in giudicato il 14 febbraio 2002 e le conclusioni ivi rassegnate;

b) la comunicazione del liquidatore giudiziale del 1 marzo 2010, con la quale questi riconosceva il credito per cui è causa;

c) la documentazione idonea a comprovare il trasferimento del credito dall’originaria titolare CA.RI.PLO..

Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il Tribunale omesso di valutare l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione, successivi alla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo in data 21 ottobre 1999, come indicati alle lett. a) e b) del motivo precedente.

I motivi, che, per la stretta connessione, vanno unitariamente esaminati, sono infondati.

Il Tribunale ha dichiarato l’estinzione del diritto di credito dell’istante per intervenuta prescrizione, per effetto del decorso del termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., rilevando che il creditore aveva presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento in data 17 luglio 2012, relativamente ad un rapporto contrattuale riferito agli anni 1996 e 1997 e sorto in ogni caso in data anteriore alla domanda di concordato preventivo, presentata da (OMISSIS) il 21 ottobre 1999.

Secondo quanto accertato dal Tribunale, a partire dal 21 ottobre 1999, data in cui con il deposito della domanda di concordato unitamente all’elenco dei creditori si è realizzato il riconoscimento del credito e fino al 17 luglio 2012, data in cui l’odierna ricorrente ha presentato istanza di ammissione al passivo, era decorso il termine prescrizionale e non risultavano nè cause di sospensione, nè validi atti interruttivi della prescrizione.

Il provvedimento impugnato ha inoltre specificamente affrontato la questione relativa alla sussistenza di situazioni di impossibilità ad esercitare il diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2935 c.c., ed affermato che nel caso di specie non sussiste alcuna ragione per ritenere che nel periodo di durata della procedura di concordato preventivo il diritto di credito di Italfondiario s.p.a. non avrebbe potuto essere esercitato.

La statuizione è conforme a diritto.

Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte l’art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce esclusivamente alla possibilità legale dell’esercizio del diritto, che deriva da cause giuridiche ostative all’esercizio del diritto stesso e non all’impossibilità di fatto nella quale venga a trovarsi il titolare del diritto (Cass. Sez.U. 19012/2007).

Ciò posto l’ammissione del debitore ad una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni (sia o meno previsto un termine per l’adempimento) non costituisce un impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto, non essendovi alcun ostacolo a formulare nei confronti della debitrice in concordato istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora; non può infatti ritenersi che a seguito dell’ammissione alla procedura e nel corso della stessa la società sia liberata dall’obbligo di pagamento dei propri debiti.

Ed invero, pur avendo il concordato (OMISSIS) natura liquidatoria, l’effetto liberatorio per il debitore si sarebbe determinato solo con l’adempimento integrale delle obbligazioni a suo carico.

Risulta inoltre irrilevante il fatto che il concordato in oggetto non prevedeva un termine per l’adempimento: tale circostanza non muta i termini della questione atteso che, in ogni caso, in pendenza della procedura di concordato preventivo la pretesa creditoria poteva essere cautelativamente fatta valere dal creditore mediante gli ordinari atti di messa in mora nei confronti del debitore, non essendovi dunque alcuna causa giuridica ostativa all’esercizio del diritto.

Il Tribunale ha anche escluso che potesse trovare applicazione al caso di specie l’ipotesi di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 c.c., n. 6).

Pure tale statuizione è conforme a diritto.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui il collegio intendere dare continuità, le cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., si riconnettono a situazioni di impossibilità di fatto, o comunque di difficoltà ad esercitare il diritto, in ragione di particolari rapporti tra le parti; rapporti che, nel caso del n. 6 della norma si caratterizzano per l’essere i beni di una parte amministrati dall’altra in virtù di una disposizione di legge o di un provvedimento del giudice.

La giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenere che il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno “spossessamento attenuato”, in quanto conserva, oltre alla proprietà, l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all’esecuzione del concordato; il liquidatore giudiziale nel concordato con cessione dei beni ha invece la legittimazione a disporre dei beni di proprietà del debitore al fine di attuare il piano concordatario (Cass. n. 4728/2008).

Ciò in quanto la titolarità e l’esercizio dei poteri di amministrazione dei beni altrui nel concordato

preventivo con cessione dei beni compete, nei soli limiti sopra indicati, non ai creditori, ma esclusivamente al liquidatore, il quale è tenuto ad osservare le direttive impartite dal Tribunale, ai sensi della L. Fall., art. 182, applicabile ratione temporis e non certo quelle dei creditori. Manca perciò il presupposto individuato dalla norma per la sospensione, in quanto i poteri di gestione di pertinenza del liquidatore non sono generali, ma finalizzati alla liquidazione dei beni oggetto della cessio bonorum; detti poteri sono diretti alla cura degli interessi dei creditori (come pure del debitore) ma sono svincolati dalla volontà dei soggetti interessati e rimessi invece alle determinazioni del Tribunale.

La procedura di concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori, com’è noto, comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni, nè dell’amministrazione ordinaria e della disponibilità dei medesimi, ma solo dei poteri di gestione, finalizzati alla liquidazione (Cass. n. 11520/2010; Cass. n. 3270/2009).

Ne consegue che l’art. 2941 c.c., n. 6), non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo, poichè la titolarità dell’amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore, il quale la esercita non in nome o per conto dei creditori concordatari, ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale, secondo la L. Fall., art. 182, nel testo vigente “ratione temporis” (anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007), (Cass. 5663/2019).

Il Tribunale ha ritenuto che non fossero stati posti in essere validi atti interruttivi della prescrizione del diritto di credito, ritenendo che tali non potessero essere considerati nè la sentenza di omologa di concordato preventivo, nè le comunicazioni del Liquidatore Giudiziale del 1 marzo 2010.

Pure tale statuizione è conforme a diritto.

L’interruzione della prescrizione nel concordato preventivo, infatti, non può che operare nei confronti del debitore – il quale subisce un c.d. “spossessamento attenuato” e non anche nei confronti del liquidatore, il quale, non potendo disporre del diritto controverso, non avrebbe potuto riconoscere l’altrui credito, nè essere legittimato a ricevere efficacemente atti interruttivi della prescrizione provenienti dal creditore.

E’ dunque evidente che le lettere inviate dal liquidatore del concordato preventivo e quelle a costui inviate dal creditore non implicano riconoscimento del credito e non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto rivolte ad un soggetto diverso dal debitore e privo della relativa legittimazione.

Del pari priva di efficacia interruttiva è la domanda di omologazione svolta dalla società debitrice, atteso che, come già evidenziato, tale domanda non può qualificarsi come atto di riconoscimento del credito.

E’ quindi irrilevante il comportamento processuale adottato e le conclusioni precisate dal debitore nel giudizio di omologazione del concordato, atteso che detto giudizio non ha ad oggetto l’accertamento dell’esistenza e consistenza del passivo concordatario, ma la sussistenza delle condizioni di cui alla L. Fall., art. 180.

In ogni caso la censura è priva di decisività, in quanto la domanda risulta formulata anteriormente al 18 gennaio 2002 e lo stesso passaggio in giudicato della sentenza di omologazione è intervenuta in data 14 febbraio 2002 a fronte di una domanda di ammissione al passivo presentata il 17 luglio 2012, e dunque oltre il termine di 10 anni.

Per quanto già evidenziato, sono invece del tutto privi di efficacia interruttiva gli atti e le comunicazioni provenienti dal liquidatore giudiziale, ivi compresa la sollecitazione all’odierna ricorrente a produrre documentazione idonea a comprovare la cessione del proprio credito, atteso che, come già rilevato, il liquidatore è privo del potere di disporre del diritto controverso.

Il ricorso va dunque respinto e considerato che la curatela del fallimento (OMISSIS) spa è rimasta intimata, non deve provvedersi sulle spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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