Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20642 del 30/09/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20642 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA
sul ricorso 997-2009 proposto da:
LAFERT SPA, 00168750271, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio
dell’avvocato ZACCHIA RICCARDO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati BRUSA FABIO, FONTANA
ELISABETTA;
– ricorrente –

2014
1595

contro

COMU SRL 06992400157, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DENZA N. 27, presso lo studio dell’avvocato
PIPERNO PAOLO DAVIDE, che la rappresenta e difende
o

Data pubblicazione: 30/09/2014

unitamente agli avvocati ROVELLI CLAUDIA, ERCOLI
COSTANTINO, ERCOLI PIERANTONIO;
– controri corrente nonchè contro

BANCA ITALEASE SPA;

avverso la sentenza n. 1552/2007 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 15/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/06/2014 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito

l’Avvocato

ISABELLA

NEGRO,

con

delega

dell’Avvocato FABRIO BRUSA difensore della resistente,
che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso o per il rigetto del
ricorso.

– intimata –

Svolgimento del processo
1) La società “La. Spe srl”, oggi Lafert, agiva nel maggio 1996,
davanti al tribunale di Venezia, per la risoluzione della
compravendita di un impianto di elettroerosione a CNC, fornitole
da Comu srl, in forza di contratto di leasing stipulato con la

Comu eccepiva: a) la carenza di legittimazione passiva, in quanto
non più agente di vendita del produttore ARD Art Precision
Machinery CO. LTD di Taiwan; b) la prescrizione dell’azione ex art
1495 c.c.. Chiamava in causa in garanzia la Ard e la Wagner Italia
srl, che le era subentrata quale rivenditore ARD.
Fallita Wagner Italia srl e interrotto il processo, alla
riassunzione Wagner, che inizialmente si era costituita negando la
propria legittimazione passiva, non si costituiva.
Ritenuta la scissione del rapporto processuale, veniva dichiarata
la improcedibilità della domanda nei confronti del Fallimento
Wagner.
La domanda veniva respinta per prescrizione dell’azione.
La Corte di appello di Venezia con sentenza 15 novembre 2007 ha
rigettato il gravame interposto da Lafert.
Ha rilevato che dal 28 agosto 1994, data in cui la macchina era
stata restituita riparata, al 12. 9. 1995 era intercorso oltre un
anno senza che vi fossero state comunicazioni interruttive, non
essendo tali quelle del settembre 1995 e non essendo provato che
le irregolarità di funzionamento fossero imputabili a Comu.

n. 997-09 D’Ascola rei

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Italease srl, per il prezzo di 125milioni di lire.

Lafert spa ha proposto ricorso per cassazione, con 4 motivi
illustrati da memoria.
Parte intimata COMU ha resistito con controricorso.
Banca Italease non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

valutare l’ammissibilità del ricorso in relazione all’art. 330
c.p.c., poiché la notifica, richiesta all’ufficiale giudiziario
all’ultimo giorno utile, è stata inoltrata al domicilio eletto e
non alla residenza, pur essendo impossibile che pervenisse a
destinazione entro un anno e 46 giorni.
Il rilievo è infondato.
In primo luogo, va osservato che la tempestiva costituzione
dell’intimato avrebbe sanato qualunque vizio della notificazione.
In secondo luogo va ricordato che le Sezioni Unite hanno più volte
precisato (da ultimo SU 23299/11) che l’impugnazione proposta
oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza, ma ancora
ammessa per effetto della sospensione feriale dei termini, deve
ritenersi proposta nel termine fissato dall’art. 327 cod. proc.
civ. e, pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dal
l° coma dell’art. 330 cod. proc. civ. e non personalmente alla
parte, come invece previsto dal 3° comma di detta norma per i/
diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine.
Occorre dunque avere riguardo alla data di proposizione
dell’impugnazione e non a quella di arrivo della notificazione. In
caso contrario si riprodurrebbe a carico del notificante
n. 997-09 D’Ascola rei

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2) Preliminarmente parte controricorrente ha chiesto alla Corte di

l’incertezza, circa gli esiti della sua attività di notificazione,
che ha indotto la Corte Costituzionale a elaborare il principio
della scissione del momento perfezionativo della notificazione per
il richiedente e per il destinatario (Corte Cost. 477/02).
Ne consegue l’ammissibilità dell’impugnazione con la forme della

ordinario c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
3) Il primo motivo denuncia insufficienza della motivazione.
Esso si riferisce alle due comunicazioni, del 14 e 21 settembre
1995, con le quali Comu avrebbe, secondo il ricorso, effettuato un
riconoscimento specifico dei vizi denunciati e dell’obbligo di
eliminarli.
La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia escluso che
queste comunicazioni avessero portata interruttiva della
prescrizione.
La censura è infondata.
Le lettere di Comu avevano comunicato che la società convenuta
aveva cessato dui espletare il servizio di assistenza per le
maccimne ARD, “espletata dalla ditta Wagner”. Aveva pertanto
invitato l’attrice a rivolgersi alla medesima. Nella prima lettera
aveva precisato che il costo dell”intervento sarebbe stato
rimborsato, trattandosi di macchina ancora in garanzia. Nella
seconda lettera aveva corretto la prima chiarendo che invece di
rimborsare il costo avrebbe “direttamente” pagato Wagner per
l’intervento.

n. 997-09 D’Ascola rei

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notificazione previste per i gravami interposti entro il termine

3.1) Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici
di merito hanno dato convincente spiegazione del perché la
precisazione relativa al pagamento non costituiva riconoscimento
dei vizi
Il tribunale di Venezia ha spiegato che la Comu non aveva neppure

l’assistenza tecnica, restando inteso che avrebbe assunto i costi
solo se Wagner avesse effettivamente riscontrato dei difetti di
funzionamento della macchina e fosse effettivamente intervenuta
per eliminarli.
La Corte d”appello ha rigettato l’appello sul punto, ribadendo
concisamente, ma esaurientemente, in considerazione della funzione
del giudice di appello, che le comunicazioni non avevano portata
di riconoscimento perché “essa aveva cessato di essere la
concessionaria della ditta costruttrice”.
Ha dunque confermato la congrua e ineccepibile motivazione del
primo giudice: il concessionario non più esercente l’assistenza
tecnica del venditore era disposto a sostenere i costi di una
riparazione eventualmente dovuta, se riconosciuta dal soggetto
(Wagner) titolato ad esaminare la denuncia di vizi e a prestare
l’eventuale intervento.
Nessun’altra portata si è creduto di poter riconoscere alle due
missive.
Viene in tal modo rigettato anche il

terzo motivo di ricorso, che

sostanzialmente ripercorre la prima doglianza, poiché chiede che
sia affermato che la dichiarazione di disponibilità a sostenere i
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esaminato la macchina e si era limitata ad indicare la Wagner per

costi della riparazione costituisse rinuncia all’ececzione di
prescrizione.
4) Il secondo motivo denuncia motivazione contraddittoria, nonchè
violazione e falsa applicazione degli artt.1476, 1490, 1492, 1494
c.c..

cessazione del rapporto tra concedente e concessionario, l’obbligo
di garanzia permaneva a carico del primo distributore, con
conseguente esperibilità nei suoi confronti delle azioni di cui
agli artt. 1492 e 494 c.c..
La censura è infondata, perché non coglie né la ratio della
decisione né l’evolversi della vicenda.
La domanda è stata infatti respinta per prescrizione della azione
esercitata e non per carenza di legittimazione passiva della
convenuta.
Quest’ultima inoltre, proprio nelle comunicazioni prima esaminate,
aveva dichiarato che non si sarebbe sottratta all’obbligo di
sostenere i costi di eventuali riparazioni coperte da garanzia, se
riconosciuta sussistente.
Il motivo è quindi inconferente.
5)

Il quarto motivo denuncia esclusivamente “motivazione

insufficiente”.
Si duole dell’affermazione della sentenza di appello, secondo la
quale la macchina, dopo un precedente intervento Comu, era stata
restituita riparata in data 28. 8. 1994, circostanza che la Corte

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Parte ricorrente chiede che sia stabilito se, anche dopo la

di appello ha ritenuto essere “un dato non contestato e quindi
pacifico in causa”.
La ricorrente sostiene che essa non aveva mai ammesso
esplicitamente o implicitamente che l’intervento effettuato da
Comu era sufficiente ad assicurarne la funzionalità.

appello:«onde eventuali irregolarità di funzionamento non erano
verosimilmente da ascriversi a COMU>>, sarebbe stata smentita
nella consulenza tecnica di ufficio, di cui riporta un lungo
passo.
Ne desume che pertanto «non è meglio comprensibile il processo
logico che ha condotto i Giudici di appello>> a concludere nel
senso che la macchina era stata resa riparata e che i vizi non
erano da ascriversi a Comu.
Il motivo non merita accoglimento, perché non censura la ratio
decidendi della sentenza.
Essa, va ripetuto, è costituita dall’accoglimento dell’eccezione
di prescrizione, sul presupposto che la denuncia di vizi del
settembre 1995 sarebbe giunta oltre un anno dopo la restituzione
della macchina da parte di Comu.
Quest’ultimo rilievo non è attaccato con un profilo giuridico di
doglianza, relativa all’interpretazione o all’applicazione della
normativa in tema di prescrizione, profilo che pur sarebbe stato
possibile invocare con apposito motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., ma
che non risulta esposto in alcun modo.

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Espone poi che la successiva frase della sentenza di

La eventuale erroneità delle valutazioni della Corte di merito in
ordine alla validità della riparazione effettuata prima
dell’agosto 1994 – complessa questione di merito comunque oggetto
di una valutazione difficilmente sindacabile in sede di
legittimità – non è di per sé argomento decisivo.

giudici dei due gradi di merito, tra la restituzione della
macchina e la denuncia di nuovi vizi e non sono svolte in ricorso
censure in diritto volte a far ritenere inoperante la garanzia
oltre l’anno.
La Corte Suprema non può sostituirsi alla parte ricorrente
nell’individuare altri profili di ricorso.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna
alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in
relazione al valore della controversia.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna alla refusione delle spese di lite liquidate in euro
3.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre spese generali e
accessori di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione
civile tenuta il 17 giugno 2014

Resta il superamento dell’anno di tempo, rilevato da entrambi i

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