Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20642 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. I, 29/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 29/09/2020), n.20642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5460/2019 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della I

sezione civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato BASSAN MARIA;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

02/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con decreto depositato in data 2.01.2019, ha rigettato la domanda di D.M., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo stato il suo racconto ritenuto credibile (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal (OMISSIS) per il timore di finire in prigione per avere messo incinta una ragazza appartenente ad una casta superiore, peraltro poi deceduta).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione D.M. affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è tardivamente costituito in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata censurata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Espone il ricorrente che la Commissione territoriale non ha provveduto a depositare tutta la documentazione relativa alla procedura amministrativa svolta innanzi alla stessa, con conseguente compromissione del suo diritto di difesa.

2. Il motivo è inammissibile.

Va, in primo luogo, osservato che non avendo il ricorrente precisato quali documenti non sarebbero stati depositati, si appalesa evidente la genericità di tale doglianza, di cui, peraltro, non vi è traccia nel decreto impugnato.

In proposito, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione sia prospettate – come nel caso di specie questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

Non vi è dubbio che il ricorrente non abbia adempiuto a tale onere di allegazione, non avendo neppure dedotto di aver sottoposto tale censura all’esame del giudice di merito.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa considerazione di elementi offerti in giudizio nonchè la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Si duole il ricorrente che il Tribunale di Venezia non abbia considerato che la zona di provenienza del ricorrente è definita insicura dal sito “(OMISSIS)” del Ministero degli Esteri. Inoltre, non è stato preso in considerazione il rischio concreto di “danno grave” prospettato dal ricorrente di essere perseguito anche legalmente per la morte della giovane, appartenente ad una casta superiore, che aveva messo incinta e con cui aveva avuto una relazione nonostante il dissenso della famiglia della donna.

4. Il secondo motivo è infondato.

Va, in primo luogo, osservato che la situazione generale del paese è stata valutata dal Tribunale per escludere la sussistenza di una violenza generalizzata o guerra diffusa, conclusione che non solo non è stata contestata dal richiedente, ma anzi condivisa (vedi pag. 8 del ricorso).

Quanto, infine, al dedotto timore del richiedente di finire in prigione per avere avuto una relazione sentimentale con una ragazza appartenente ad una casta superiore alla sua, va osservato che il giudice di merito, pur osservando che è un fatto notorio in Senegal che il matrimonio tra soggetti appartenenti a caste diverse non è tradizionalmente accettato, ha escluso, alla luce delle fonti internazionali consultate, che la violazione di tale tradizione sia punita con il carcere, affermazione che è stata solo genericamente censurata.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art., comma 6.

Si duole il ricorrente che non abbia tenuto conto della fortissima limitazione alla libertà individuale che esiste in (OMISSIS) a causa del censo e dell’etnia, quale la libertà di formarsi una famiglia, che è limitata o impedita dall’appartenenza ad una o all’altra classe sociale.

6. Il motivo è fondato.

Va osservato che lo stesso giudice di merito ha evidenziato che nella tradizione (OMISSIS) costituisce fatto notorio il forte richiamo all’appartenenza censuaria, della cui effettività non si può dubitare soprattutto in una piccola realtà rurale come quella di provenienza del ricorrente, con la conseguenza che non è accettato il matrimonio tra soggetti appartenenti a caste diverse per censo ed estrazione sociale e culturale (pur non comportando la violazione di tale tradizione, come conseguenza, il carcere).

E’, pertanto, pacifica e radicata nella società (OMISSIS) l’esistenza di una fortissima limitazione della libertà individuale in ragione del censo e della casta, che determina una inammissibile compressione dei diritti fondamentali, tra cui il diritto di scegliersi il proprio compagno di vita, di formarsi una famiglia, soprattutto in piccoli villaggi in cui il soggetto che infrange le regole non scritte appartenenti alla tradizione è oggetto di discriminazione e riprovazione.

Proprio alla luce della compressione in (OMISSIS) dei diritti fondamentali quantomeno nei termini sopra illustrati, potrebbe quindi ritenersi sussistente in capo al richiedente una condizione soggettiva di vulnerabilità che giustifica la concessione della protezione umanitaria.

Il decreto impugnato deve quindi essere cassato con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo, inammissibile il primo, infondato il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Venezia, in diversa composizione per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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