Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20642 del 09/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 20642 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 18560-2007 proposto da:
SIMONETTI NAZZARENA SMNNZR23R52F978T, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 35, presso lo
studio dell’avvocato CERASOLI FAUSTO, rappresentata e
difesa dall’avvocato BRUNETTI MARCO MARIA;
– ricorrentecontro

2013

STRAPPATO GINA, PUGNALONI MIRELLA;

1542

– intimate

sul ricorso 20309-2007 proposto da:
PUGNALONI MIRELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
I.

Data pubblicazione: 09/09/2013

VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio dell’avvocato
SCARDIGLI MASSIMO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato NOVELLI ANDREA;
-controricorrente ricorrente incidentale contro

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 35, presso lo
studio dell’avvocato CERASOLI FAUSTO, rappresentato e
difeso dall’avvocato BRUNETTI MARCO MARIA;
– controricorrente al ricorso incidentalenonchè contro

STRAPPATO GINA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 285/2006 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 12/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALI SI;
udito l’Avvocato SCARDIGLI Massimo, difensore della
resistente che ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

SIMONETTI NAZZARENA SMNNZR23R52F978T, elettivamente

Svolgimento del processo
I coniugi Strappato e Guerrino Palmieri

con atto pubblico del 9 dicembre

1967 avevano acquistato una porzione di fabbricato alla via Marina di
Marcelli di Numana, costituita da appartamenti, situati a piano terra, oltre le

davanti al Tribunale di Ancona la venditrice Nazzarena Simonetti deducendo
che costei da qualche tempo ostacolava il loro diritto e godimento sulle parti
comuni. Domandavano, pertanto, l’accertamento della loro comproprietà

e

l’ordine alla convenuta di cessare le molestie, oltre alla condanna alle
rimozione di opere abusive eseguite sulla corte comune, nonché il ripristino di
una canna fumaria di proprietà di essi esponenti danneggiata mediante
riduzione dell’altezza.
Si costituiva la convenuta, eccependo di non aver mai inteso trasferire agli
acquirenti la comproprietà anche della corte esterna annessa al fabbricato. In
via subordinata, specificava la convenuta, che la domanda degli attori avrebbe
potuto essere accolta solo limitatamente al rettangolo di terreno antistante il
fabbricato e necessario per l’accesso degli attori alla loro proprietà, nel qual
caso la convenuta chiedeva il rimborso delle spese dalla stessa sostenute per
la sistemazione e miglioramento del sito.
..

11 Tribunale di Ancona, ammessa ed espletata consulenza tecnica, con
sentenza del l i novembre 2001, accoglieva la domanda degli attori dichiarava
che la corte circostantel’immobile compravenduto dalle parti confinante con
la proprietà Bernardi Monaco e Balocchi, era di proprietà comune a tutto il
condominio, fatta eccezione di quella piccola polzione che figulava acquistata

dal Bellocchi , rigettava le istanze relative alla cessazione delle molestie, ma
accoglieva la domanda di risarcimento del danno per il taglio della canna
1

parti comuni, tra cui una corte annessa al fabbricato, conveniva in giudizio

fumaria che liquidava in lire 750.000; rigettava la domanda riconvenzionale,
dichiarava compensati i due terzi delle spese di lite e condannava la
convenuta al pagamento del restante terzo.
Avverso questa sentenza proponeva appello Nazzarena Simonetti.

.

rigetto del gravame e proponendo appello incidentale.
Il processo veniva dichiarato interrotto per morte dei due attori appellati.
Riassunto il processo, si costituiva Mirella Pugnaloni quale successore a titolo
particolare di Guerrino Palmeri per avergli costui donato la sua quota pari alla
metà dell’immobile controverso.
La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 285 del 2006, accoglieva il
secondo motivo dell’appello principale e riformando la sentenza respingeva la
domanda risarcitoria in relazione al taglio della canna fumaria, rigettava gli
altri motivi di appello principale e l’appello incidentale, compensava le spese
del primo e del secondo grado del giudizio. Secondo la Corte anconetana
l’oggetto del contratto di compravendita di cui si dice comprendeva anche la
corte che circondava il fabbricato sia perché ove si fosse dovuto interpretare
in modo diverso il contratto di compravendita si sarebbe dovuto concludere
che gli attori avrebbero acquistato un immobile senza la garanzia di potervi

_

accedere, atteso che non era stato costituito alcune diritto di servitù; sia perché
i confini individuati

trovavano spiegazione solo considerando la corte

comune; per altro era pacifico in causa che r edificio con la sua corte
circostante era di proprietà della Simonetti che io aveva costruito su un lotto
di terreno -piccedeutemente acquistato. Infondata

Cid

la doglianza di

ultrapetizione del Tribunale che aveva dichiarato compravenduto tutta la corte
circostante Vedificie mentre era stato chiesto -dagli acquirenti che fosse
2

Si costituivano gli appellati Guerrini Palmieri e Luigia Strappato, chiedendo il

dichiarata trasferita solo la corte comune che separa dalla nuova strada, per la
ragione assorbente che gli attori avevano specificato la domanda in sede di
precisazione. Fondata era la doglianza avanzata con il secondo motivo di
appello relativa alla canna fumaria, atteso che il CTU aveva accertato, non
solo che la canna fumaria era stata abbassata dalla convenuta in quanto
scaricava nella sua proprietà i fumi della caldaia a gasolio degli attori e che la

.

stessa non era conforme alla normativa ma, soprattutto, che gli stessi avevano
disattivato l’impianto termico precedente sostituendolo con una nuova caldaia
a metano a flusso forzato, dotato di propria presa d’aria e uscita di fumi.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Simonetti Nazzarena per
due motivi. Pignaloni Mirella ha resistito con controricorso, proponendo
altresì, ricorso incidentale per un motivo, illustrato con memoria. Simonetti
Nazzarena ha resistito al ricorso incidentale con controricorso, proponendo
altresì, a sua volta, ricorso incidentale. Strappato Gina intimata, in questa fase
non ha svolto attività giudiziale.
Motivi della decisione
In via preliminare i ricorsi, principale e incidentali, ai sensi dell’art. 335 cpc.
vanno riuniti atteso che sono stati proposti contra la stessa sentenza.
1.= Vanno anzitutto esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per
cassazione avanzate da Pugnalone Martella con il controricorso, presentando

le stesse il carattere della pregiudizialità rispetto ad ogni altro motivo del
ricorso.

.

_•

II . io

. e-

II

A 1

dd

. 1″

ticoiso pei inesistenza/invalidità della procura speciale, ovvero per violazione dell’art.365 cpc. Secondo la deducente il ricorsa per cassazionc presentato

.

dalla Simonetti sarebbe

rive di procura speciale, atteso elle la Simonett .
3

hAI

l

,
avrebbe rilasciato una procura generale a margine dell’atto di appello con la

,

specifica indicazione di ricomprendere con quella procura anche “l’incarico di
sottoporre al vaglio del Giudice di legittimità la sentenza di merito (…)”.
a.1).= L’eccezione è fondata e va accolta per diverse ragioni e, comunque, per
la ragione assorbente che nel giudizio di cassazione, la procura speciale non

_

può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal

.

controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83, comma terzo, cod. proc.
civ., che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da
quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali
atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma
del suddetto art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata,
facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione
e
delle parti e della sentenza impugnata. In difetto dell’osservanza di una di tali
necessarie forme consegue l’inammissibilità del ricorso. (cfr. ex multis, Cass.
Sez Un. n. 13537 del 12/06/2006).
E di più, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte con la
sentenza n. 488 del 2000, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., la procura
rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la
proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico
..

ntenmento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza
impugnata. È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina
linarnmissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce allatto
introduttivo del giudizio di mento, “mellé contenta pei tutti i gradi L le fasi
del giudizio,

pelale

da

ChScl 11011 è dato l,VilICCIL il Suo WIlklillIelltO 111

epoca

sucssi va alla s11tL1ILa i• iiipUiictta.
,

a.2).— Pertanto, nell’ipotesi in esame, essendo stata la procura rilasciata a
4

14-1

.
margine dell’atto di appello e, non invece a margine o in calce all’atto di
ricorso e/o comunque con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, il
ricorso presentato da Simonetti Nazzarena recante il n del RG

18560 del

2007 è inammissibile.

inammissibile, il ricorso incidentale proposto da Pugnalotti Mirella va

.

dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 cpc. perché notificato oltre
il termine lungo per l’impugnazione per cassazione della sentenza di cui si
dice cioè oltre i termini di cui all’art. 325 cc., considerato che la sentenza
,
impugnata risulta depositata e non notificata il 12 maggio 2006 e il ricorso
incidentale di Simonetti Nazzarena risulta notificato il 18 luglio 2007, cioè
oltre l’anno dal deposito della sentenza considerati anche i 46 giorni di
sospensione feriale dei termini (scaduti il 27 giugno 2007).
Tale inefficacia implica -assorbendo ogni altra considerazione al riguardo,
che nessuna sanatoria può considerarsi verificata per il ricorso principale, in
relazione alla sua proposizione con il controricorso al ricorso incidentate della
Pugnaloni.
In definitiva, riuniti tutti i ricorsi va dichiarato inammissibile il ricorso
principale ed inefficace il ncorso incidentale La ricorrente Simonetti
Nazarena va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di

cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricoisi, dichiara inammissibile il iicorso principale e
inefficace il lieti’ so 111Cidelltd1C, conciamici la iieuliente Simunati Nazalena al
pdganient-u-deHe spese del presente giudizio di cassazionc che liquida in C.
3.200900 di cui €.20€90 per eck—r’
r

5

2.= Posto che il ricorso presentato da Simonetti Nazzarena, va dichiarato

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 29 maggio 2013

Aut-A.44,0

Il Consigliere relatore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA