Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20642 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. I, 07/10/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 07/10/2011), n.20642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18518/2007 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA

14, presso lo STUDIO DE ROSA, rappresentato e difeso dall’avvocato

RUTA Carmelo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATORE DEL FALLIMENTO DI CA.NU.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 683/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con ricorso depositato il 4.12.1992 C.E. ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di Ca.

N. dinanzi al Tribunale di Modica. Fissata l’udienza del 18.3.1993, l’opponente ha notificato il ricorso ed il decreto al curatore ma non ha provveduto all’iscrizione della causa a ruolo omettendo di coltivare il giudizio fino al 18.11.2000, data nella quale ha chiesto la fissazione di una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, fissata la quale, nella contumacia del curatore fallimentare, l’opposizione è stata dichiarata inammissibile con sentenza del 2.7.2002, confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 28.7.2006.

Contro la sentenza di appello il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Non ha svolto difese la curatela intimata.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 165 c.p.c., L. Fall., art. 98 e art. 71 disp. att. c.p.c. e formula il seguente quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: “se gli adempimenti espletati dall’opponente possano essere sufficienti a perfezionare la costituzione in giudizio anche in mancanza di deposito della nota di iscrizione a ruolo”.

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione delle norme di cui all’art. 2727 c.c., e segg., e formula il quesito: “se la motivazione della sentenza della Corte di merito sia da ritenere congrua dal punto di vista logico ed immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni”.

3.- Osserva la Corte che, sebbene le questioni giuridiche poste col ricorso siano state già ritenute infondate con una pronuncia resa in fattispecie analoga (Sez. 1, Sentenza n. 14061 del 2007) nella concreta fattispecie l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., posto che nessuno dei due quesiti formulati dal ricorrente è rispettoso dei criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. In altri termini, “il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie” (Sez. 3^, ordinanza n. 19769 del 17/07/2008). E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge perchè, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Sez. U., Sentenza n. 26020 del 30/10/2008).

Nulla va disposto in ordine alle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata curatela.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA