Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20641 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 19/05/2017, dep.31/08/2017),  n. 20641

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29164-2015 proposto da:

F.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARTOLOMEO

CAPASSO, 7, presso lo studio dell’avvocato DANIELA GARBARINO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

XTC MOTORS DI D.C., in persona del Titolare,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA

MONTELEONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1084/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la manifesta infondatezza del ricorso perchè si traduce nella richiesta di una diversa valutazione dei dati processuali, non proponibile nel giudizio di cassazione.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio premesso che:

F.B., con ricorso del 11 dicembre 2015, ha chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 1084 del 2015, con la quale la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza, del Tribunale di Torino, che aveva rigettato la domanda di F. dispiegata nei confronti della ditta XTC Motors per ottenere, previo accertamento dell’esistenza dei vizi relativi al veicolo Audi, oggetto del contratto di compravendita concluso con la ditta convenuta in data 20 gennaio 2010, declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1492 cod. civ. con condanna alla restituzione del corrispettivo della vendita pari ad Euro 8.000,00, nonchè la condanna della ditta convenuta al risarcimento dei danni quantificati in Euro 10.000,00. La cassazione è stata chiesta per due motivi: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 1490 cod. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3.

La ditta XTC Motors ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. civ..

1.= Infondato è il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta un errore di inquadramento della fattispecie per il fatto che la Corte distrettuale avrebbe ritenuto applicabile la norma di cui all’art. 1491 cod. civ. (Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti, non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi) e non, invece, la norma di cui all’art. 1490 cod. civ.(Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore) non tenendo conto che il mancato funzionamento della retromarcia era da ritenersi vizio occulto.

1.1.= Il motivo è infondato, essenzialmente, perchè l’assunta violazione di legge si basa e presuppone una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa (valutazione dei vizi denunciati ed, in particolare, valutazione del preteso mancato funzionamento della retromarcia), censurabile – e solo entro certi limiti – sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto per la formulazione di detto motivo.

Va qui ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica, necessariamente, un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di Cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in tal senso, essenzialmente, cfr. Cass. n. 16698 e 7394 del 2010).

Come, esaustivamente, ha avuto modo di precisare la Corte distrettuale in ordine al difetto di funzionamento della retromarcia in salita “(…..) tale vizio (….) può appunto essere considerato (ex art. 1491 cod. civ.) non occulto, in quanto facilmente riconoscibile, ove il F. avesse richiesto di esaminare la funzionalità della retromarcia anche in un tratto in salita. L’attenzione del soggetto interessato all’acquisto durante il giro di prova doveva, del resto, essere evidentemente più elevata del normale trattandosi di una vettura usata di rilevante anzianità (….)”.

2.- Infondato è anche il secondo motivo del ricorso con il quale il ricorrente lamenta la contraddizione del giudicante nel riconoscere la probità del teste L., per le stesse ragioni già indicate nell’esame del primo motivo, e, comunque, perchè, anche in questo caso, la censura si traduce nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza, condannato a rimborsare a parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente, a rimborsare, a parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2,200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% ed accessori, come per legge, dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis delle stesso art. 13.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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