Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20641 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10530/2014 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Gracchi

39, presso lo studio dell’avvocato Spata Emanuele, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositato il

17/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/04/2019 dal cons. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del 08.07.2013, G.A., dipendente con mansioni dirigenziali della (OMISSIS) s.p.a., dichiarata fallita con sentenza del 14 marzo 2013, proponeva istanza di ammissione al passivo del fallimento per crediti da ammettersi, in parte in via privilegiata ex art. 2751 bis, ed in parte in prededuzione. Il ricorrente riferiva a sostegno della domanda: – di essere stato dipendente della società debitrice dal 1.10.2011, con la qualifica di dirigente in qualità di “controller di gruppo”, con una retribuzione lorda iniziale di 90.000,00 Euro e di essere stato inviato, a partire dal 1.02.2012, a svolgere la propria attività presso lo stabilimento di (OMISSIS);

– di aver continuato a lavorare in favore della procedura, anche dopo che il Tribunale di Reggio Emilia, (il 14.3.2013) aveva dichiarato il fallimento della suddetta società, maturando ulteriori crediti, di cui chiedeva il pagamento in prededuzione;

con lettera del 15.4.2013 la procedura fallimentare gli aveva comunicato il licenziamento, chiedendo peraltro al G. di proseguire l’attività lavorativa durante il periodo di preavviso;

in data del 2.5.2013 gli era stato invece richiesto di cessare la propria attività lavorativa, con riconoscimento dell’indennità di preavviso per il residuo periodo di tempo.

A seguito dell’esame dello stato passivo, venivano esclusi i seguenti crediti, richiesti in prededuzione:

– rimborso dei canoni di locazione per l’alloggio nel luogo di comando, riferibili al periodo di preavviso;

– benefit relativo all’utilizzo dell’autovettura durante il periodo di preavviso;

– rimborso del canone di locazione di aprile 2013 e quello per le utenze contrattualmente a carico dell’azienda.

Inoltre, l’indennità di preavviso veniva ridotta da 8 a 7 mensilità, in contrasto con quanto previsto dalla contrattazione collettiva e nonostante che il ricorrente avesse prestato la propria attività lavorativa per ulteriori 15 giorni: per tale periodo chiedeva il pagamento della corrispondente indennità.

Si costituiva in giudizio la curatela del fallimento (OMISSIS) s.p.a., eccependo l’inammissibilità della domanda e contestandone, nel merito, la fondatezza.

Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto emesso in data 26 febbraio 2014, rigettava l’opposizione del G., rilevando che a seguito dell’apertura del fallimento il rapporto di lavoro con la società è ex lege sospeso ed il lavoratore subordinato non matura dunque alcun credito retributivo, a meno che non sia lo stesso curatore a scegliere di proseguire il rapporto, adempiendo a tutte le obbligazioni già a carico della società debitrice.

Da ciò la conseguenza che nel caso di specie non doveva essere corrisposta l’indennità di mancato preavviso, nè le altre voci richieste, trattandosi di crediti maturati dopo la dichiarazione di fallimento.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, G.A..

La curatela del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per essersi il Giudice pronunciato su eccezioni che potevano essere rilevate solo dalle parti.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza per violazione della L. Fall., art. 101, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver il giudice posto a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, senza assegnare alle parti un termine per depositare in cancelleria delle memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

In particolare, il ricorrente deduce l’erroneità del decreto nella parte in cui il Tribunale, in assenza di allegazione e di discussione orale, ha ritenuto che, secondo il dettato della L. Fall., art. 72, gli effetti del rapporto di lavoro tra le parti dovessero considerarsi sospesi a seguito della pronuncia del fallimento.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere il Tribunale negato il diritto del lavoratore al riconoscimento ex art. 2118 c.c., comma 2, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nella misura dovuta, nonchè gli ulteriori rimborsi spese.

I prime due motivi che, in quanto strettamente connessi, vanno unitariamente esaminati, sono fondati.

Il tribunale ha posto a fondamento della pronuncia di rigetto dell’opposizione una questione estranea alla materia del contendere, introducendo nel processo un fatto impeditivo nuovo e diverso da quello enunciato dalla curatela fallimentare nelle proprie difese (Cass. 29200/2018).

La mancata prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la dichiarazione di fallimento, infatti, non era stata posta dal giudice delegato a fondamento del provvedimento di parziale rigetto dell’insinuazione, nè era stata sollevata, quale fatto impeditivo della pretesa dell’odierno ricorrente, dalla curatela fallimentare; ed anzi la curatela fallimentare, a fronte della allegazione dell’opponente, riportata nello stesso provvedimento impugnato, di aver prestato attività lavorativa in favore della debitrice per ulteriori quindici giorni dopo la dichiarazione di fallimento, non aveva neppure specificamente contestato tale circostanza.

Il tribunale, peraltro, a fronte della specifica allegazione dell’opponente di aver prestato attività lavorativa successivamente al fallimento si è limitato a richiamare l’effetto sospensivo previsto dalla L. Fall., art. 72 anche in materia di rapporti di lavoro pendenti alla data di fallimento, che postula, peraltro, la mancata esecuzione della prestazione lavorativa, mentre com’e noto, ai sensi dell’art. 2119 c.c., comma 2 non costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro il fallimento dell’imprenditore.

La mancata prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il fallimento, e la conseguente operatività della regola generale di cui alla L. Fall., art. 72.

non integra una questione accessoria o consequenziale, che possa comunque ritenersi implicitamente ricompresa nella contestazione della pretesa del G., svolte dalla curatela fallimentare nel giudizio L. Fall., ex art. 98, ma costituisce un’ eccezione in senso stretto, in quanto tale non rilevabile d’ufficio.

Si osserva, in ogni caso, che la questione della prosecuzione o meno del rapporto di lavoro dopo il fallimento e le sue conseguenze sul piano retributivo e del diritto all’indennità sostitutiva del preavviso ed agli altri benefits in favore del dirigente, integra una questione mista di fatto e di diritto, e pertanto, ai sensi dell’art. 101 c.p.c. tale questione avrebbe dovuto essere sottoposta al contraddittorio delle parti, ai sensi dell’art. 101 c.p.c.

Da ciò la nullità della sentenza impugnata.

L’accoglimento dei primi due motivi assorbe l’esame del terzo motivo.

Il provvedimento impugnato va dunque cassato e la causa va rinviata al tribunale di Reggio-Emilia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato.

Rinvia la causa anche per la regolazione delle spese al tribunale di Reggio-Emilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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