Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20640 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.31/08/2017),  n. 20640

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3056-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

O.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RITA SANNA;

– controricorrente –

nonchè contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI,

S.F.E., C.C., CE.MA., FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza N. 4638/2014 R.G. del TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositata il 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

il Consigliere relatore Dott. Scalisi A. ha proposto che la controversia di cui al RG. 3056 del 2015, fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo infondato l’unico motivo del ricorso, posto che il decreto che decide in merito al compenso ha natura decisoria e giurisdizionale e non è suscettibile di revoca (o di modifica) di ufficio: l’autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere decisionale (cfr., con riferimento al decreto di pagamento del commissario giudiziale, Cass. 19/10/2007 n. 22010).

La proposta del relatore è stata notificata alle parti. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che

1.= Il Ministero della Giustizia con ricorso notificato il 22 gennaio 2014 ha chiesto a questa Corte, la cassazione dell’ordinanza emessa il 24 settembre 2014, con la quale il Tribunale di Cagliari ha disposto l’annullamento del decreto di liquidazione di indennità di custodia giudiziaria del 7 aprile 2014 emesso dal PM presso la Procura del Tribunale di Cagliari. Il ricorrente ha chiarito che, in data 12 dicembre 2013, il PM presso la Procura del Tribunale di Cagliari emetteva decreto di pagamento per la custodia di macchinari utilizzati per la raccolta e la successiva lavorazione di carciofi, a vantaggio di O., per la somma complessiva di Euro 83.220,00. Tuttavia, prima di disporre materialmente il pagamento a seguito di verifica contabile, il Magistrato procedente ha effettuato un’ulteriore analisi della documentazione in atti. All’esito di tale verifica il PM ha ritenuto che il precedente decreto fosse viziato perchè emesso sull’erroneo presupposto che il sig. O. esercitasse professionalmente l’attività di custode. Pertanto, in dato 4 aprile 2014 il PM emetteva nuovo decreto, previa revoca del precedente riducendo il compenso in Euro 9.000,00.

Il Sig. O.’ proponeva opposizione davanti al Tribunale di Cagliari, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

Il Presidente del Tribunale di Cagliari con ordinanza accoglieva l’opposizione e annullava il secondo decreto, specificando che il PM, esercitando mediante la liquidazione del compenso al custode un potere sostanzialmente giurisdizionale e non amministrativo, non aveva il potere di revocare la precedente liquidazione del compenso.

La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta dal Ministero della Giustizia per un motivo. O. ha resistito con controricorso.

2.= Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero della Giustizia lamenta la falsa applicazione dell’art. 1 c.p.c., violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale di Cagliari abbia attribuito al provvedimento di liquidazione del compenso al custode una natura giurisdizionale che, a suo avviso, non avrebbe. Secondo il ricorrente, il provvedimento di liquidazione non potrebbe costituire un provvedimento giurisdizionale perchè la proponibilità di un’opposizione nelle forme del giudizio di cognizione da proporsi dinanzi al giudice civile, escluderebbe che il provvedimento possa avere tale natura.

2.1. = Il motivo è infondato e non può essere accolto.

Va qui osservato che le intrinseche caratteristiche del provvedimento di liquidazione inducono a ritenere che abbia natura giurisdizionale ad escludere che, invece, possa avere natura di atto amministrativo come tale revocabile. Infatti, trattasi di provvedimento: a) emesso da organo che appartiene all’ordine giudiziario, b) che va notificato; c) la parte interessata può impugnarlo; d) se non impugnato, ha idoneità ad acquisire il valore di giudicato e, dunque, diventare irrevocabile; e) ha contenuto essenzialmente decisorio su diritti soggettivi, dato che statuisce sulla pretesa dell’ausiliario al compenso; f) è titolo immediatamente esecutivo. Caratteristiche queste che, senza dubbio, appartengono ai provvedimenti giurisdizionali e non, invece, agli atti amministrativi. D’altra parte, come ha evidenziato questa Corte in altra occasione (Cass. n. 13892 del 2012): “(…) il decreto che decide in merito al compenso ha natura decisoria e giurisdizionale e non è suscettibile di revoca (o di modifica) di ufficio, posto che l’autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere decisionale (cfr., con riferimento al decreto di pagamento del commissario giudiziale, Cass. 19/10/2007 n. 22010); il potere di revoca (o di modifica), del resto, appare del tutto incompatibile con la previsione (D.P.R. n. 115 del 2000, art. 170) di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento. Come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (a proposito della revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), è estraneo all’assetto del D.P.R. n. 115 del 2002, il conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell’azione amministrativa, all’autorità che ha provveduto. A maggior ragione, siffatto potere d’intervento non risulta ipotizzabile laddove, come nella specie, il provvedimento abbia ormai esaurito i suoi effetti (Cass. 30/5/2008 n. 14594)”.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso, ed accessori come per legge.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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