Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20640 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 31/07/2019), n.20640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6277/2015 proposto da:

G.A.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Della

Balduina 187, presso lo studio dell’avvocato Alessandra Tombolini,

che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Di Credito Cooperativo di Roma, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Cicerone 44, in forza di procura in calce alla memoria con atto di

nomina di difensore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15251/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 11/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/03/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.A.M. ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma la Banca di Credito Cooperativo di Roma soc.c.oop. a r.l., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’omessa comunicazione dell’esito negativo del mandato conferito per il pagamento di somme dovute a titolo di Irpef mediante modulo F24 non compilato in modo completo, deducendo responsabilità contrattuale della Banca, sia con riferimento alla disciplina del mandato, sia con riferimento al rapporto di conto corrente e ai conseguenti obblighi informativi.

Si è costituita in giudizio la Banca convenuta, chiedendo il rigetto della domanda degli attori.

Il Giudice di Pace con sentenza del 5/6/2009 ha respinto la domanda, attribuendo all’attrice la responsabilità esclusiva dell’errata compilazione del modulo F24.

2. G.A.M. ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, a cui ha resistito l’appellata Banca di Credito Cooperativo.

Il Tribunale di Roma, con sentenza dell’11/7/2014, ha respinto il gravame, con aggravio delle spese.

Secondo il Tribunale, nessuna responsabilità incombeva alla Banca per l’errata compilazione del modulo, di cui invece doveva rispondere esclusivamente il cliente; la condotta negligente della G. era assorbente sotto il profilo causale; i doveri informativi erano stati assolti dalla Banca con l’annotazione dello storno del pagamento e con la successiva comunicazione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2006.

3. Con atto notificato il 25/2/2015 ha proposto ricorso per cassazione G.A.M., svolgendo unico motivo.

La Banca intimata con atto del 25/11/2016 ha depositato procura speciale al difensore per la partecipazione all’udienza di discussione del ricorso e ha successivamente depositato memoria in data 12/2/2019 chiedendo declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1856 c.c., comma 1, artt. 1710,1175,1176,1375,1710,1713,1718,1732,1713,2059 c.c. e all’art. 2, comma e art. 18, comma 1, delle Norme regolanti i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi.

1.1. Secondo la ricorrente, il Giudice del merito aveva errato non valutando gli adempimenti a carico della Banca e omettendo di accertare gli obblighi derivanti dal contratto di conto corrente e relativi alla immediata informativa da dare alla correntista.

Alla stregua delle regole che governano il rapporto di mandato, il dipendente della Banca avrebbe dovuto verificare allo sportello le mancanze di compilazione di alcuni campi del modello F24 (codice ufficio e codice atto) e comunque era mancata la comunicazione alla cliente, tentata solo telefonicamente.

La comunicazione era avvenuta solo con la ricezione da parte della cliente dell’estratto conto trimestrale, nel mese successivo alla chiusura del trimestre 1/10-31/12/2006 ben oltre la data in cui si doveva effettuare il pagamento dell’imposta, provocando così l’emissione della cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

1.2. Le censure sono fondate, anche a prescindere dall’affermazione contenuta nella sentenza impugnata e criticata dalla ricorrente, secondo cui la Banca mandataria non avrebbe avuto alcun obbligo di verificare la correttezza e la completezza del modulo standard (F24) utilizzato per l’adempimento del debito tributario, in relazione al quale la cliente le aveva conferito delega irrevocabile a procedere all’operazione.

L’adempimento del mandato esige e ricomprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonchè di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all’esatto espletamento dell’incarico (Sez. 1, n. 2149 del 25/02/2000, Rv. 534420-01).

Inoltre il mandatario, tenuto al compimento, con la diligenza del buon padre di famiglia, degli atti preparatori e strumentali alla esecuzione del mandato (artt. 1708-1710 c.c.), nonchè di quelli ulteriori, che dei primi costituiscano il necessario completamento, ha il dovere di informare tempestivamente il mandante anche della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti necessari all’esatto espletamento dell’incarico (Sez. 3, n. 10073 del 27/04/2010, Rv. 612599-01; Sez. 3, n. 25410 del 12/11/2013, Rv. 629168-01).

Se pur quindi la ricorrente aveva errato nel compilare il modulo, non completandolo integralmente, ed anche ammesso che la Banca mandataria non fosse tenuta a rilevare tale circostanza nel momento preciso in cui ha accettato di eseguire l’operazione in data 6/11/2006 e con essa il conferimento del mandato di pagamento, occorre tener presente i principi generali che governano il contratto di mandato, quanto alla responsabilità della Banca successivamente alla constatata impossibilità di procedere all’esecuzione dell’operazione, a suo stesso dire emersa certamente poco dopo, almeno in data 9/11/2006.

Al proposito occorre rammentare che l’art. 1708 c.c., prescrive al mandatario il compimento anche di tutti gli atti necessari per l’assolvimento del compito; l’art. 1710 c.c., impone al mandatario di adempiere ai propri obblighi con la diligenza del buon padre di famiglia; l’art. 1176 c.c., comma 2, quanto alle obbligazioni inerenti lo svolgimento di un attività professionale richiede la valutazione della diligenza con riguardo alla natura dell’attività esercitata, e quindi con riferimento al parametro della diligenza professionale; dell’art. 1710, il comma 2, obbliga il mandatario ad informare il mandante delle circostanze sopravvenute che incidono sul mandato; ai sensi dell’art. 1856 c.c., la banca risponde secondo le regole del mandato quanto agli incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

E’ quindi evidente che la Banca mandataria avrebbe dovuto quantomeno informare senza indugio la signora G. della mancata esecuzione dell’operazione che le era stata affidata.

1.4. Al proposito la ricorrente censura efficacemente l’errore commesso dal Giudice del merito affermando che sin dal 13/11/2006 la signora G. ben avrebbe potuto sapere che il pagamento non era andato a buon fine.

Tale assunto viene fondato dal Tribunale romano sul fatto che in quella data (13/11/2006) era stata eseguita l’annotazione nelle scritture contabili (ovviamente della banca) dello storno del pagamento. Siffatto adempimento è del tutto irrilevante ai fini degli obblighi di comunicazione gravanti sul mandatario, trattandosi evidentemente di operazione contabile che resta nella sfera interna del soggetto che la esegue, e non di comunicazione di carattere recettizio.

Dalla stessa sentenza la comunicazione al cliente mandante con atto recettizio risulta invece compiuta solo con l’invio dell’estratto conto dell’ultimo trimestre del 2006, in data non precisata, ma comunque necessariamente successiva al 31/12/2006 (gennaio 2007, secondo la ricorrente).

La Banca ha assunto di aver cercato di contattare telefonicamente la cliente senza successo in data 9/11/2006, ma non ha nè dedotto, nè dimostrato, di avervi successivamente insistito, nè di aver inviato immediata comunicazione, tantomeno con lo strumento più rapido a disposizione, al domicilio della propria cliente; a tal proposito con la memoria la controricorrente attribuisce, del tutto erroneamente, a controparte l’onere di dimostrare la propria reperibilità al domicilio eletto nel contratto di conto corrente al quale neppure allega di aver inviato una comunicazione anteriore all’estratto conto del gennaio del 2017.

Competerà al giudice del merito in sede di rinvio stabilire se e quali pregiudizi siano stati determinati dal ritardo fra il momento di accertata impossibilità di esecuzione dell’operazione, quantomeno collocabile al 9/11/2006, e la data di effettiva comunicazione alla cliente della mancata esecuzione del mandato mediante invio dell’estratto conto (all’incirca nel mese di gennaio 2017).

3. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti. con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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