Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20640 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. I, 29/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 29/09/2020), n.20640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5057/2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della

I sezione civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato BAROTTI CARLO;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con decreto depositato in data 8.01.2019, ha rigettato la domanda di A.A., cittadino della (OMISSIS) proveniente dall'(OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo stato il suo racconto ritenuto credibile (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dalla (OMISSIS) a causa delle minacce di morte rivoltegli da un gruppo di individui che lo avevano precedentemente aggredito e gli avevano distrutto la sua casa per motivi politici, e, in particolare, per il suo sostegno durante la campagna elettorale per il candidato M., già appartenente al partito (OMISSIS), poi transitato nel (OMISSIS)).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nella regione di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione A.A. affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata censurata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole il ricorrente che il Tribunale non abbia valutato correttamente la pericolosità e la situazione di violenza generalizzata esistente in (OMISSIS), all’uopo citando un precedente a sè favorevole del Tribunale di Venezia.

Inoltre, il richiedente si duole che le sue dichiarazioni non siano state ritenute credibili in ordine agli episodi di aggressione che avrebbe subito nonostante vi siano documenti che precisano e circostanziano i fatti narrati (docc. 8 e 9) e vi sia altresì documentazione medica (doc. 24) che prova la violenza subita.

2. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che questa Corte, ai fini della concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) anche recentemente, ha statuito che la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, alla luce di fonti internazionali qualificate, come il rapporto EASO 2017 e ACCORD giugno 2018, l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione dell'(OMISSIS) della (OMISSIS) (verificandosi per lo più fatti di criminalità comunale che non rientrano nel concetto di conflitto armato) ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente sul punto si configurano come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

Quanto al pericolo di grave danno invocato a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) va osservato che il giudice di merito, con argomentazioni immuni da vizi logici, ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente. In particolare, è stato persuasivamente osservato in ordine all’affermazione del ricorrente che sarebbe stato aggredito da esponenti del partito del (OMISSIS) che appariva illogico che dei membri del (OMISSIS) potessero aver aggredito un soggetto che aveva votato per il candidato M., entrato a far parte proprio di quel partito. Tale ratio decidendi non è stata, in alcun modo aggredita, non essendosi il ricorrente minimamente confrontato con tale preciso rilievo. In particolare, il richiedente si è limitato ad invocare la credibilità del proprio racconto, facendo riferimento a documentazione o non pertinente (docc. 8 e 9 certificati italiani) o comunque non rilevante, (trattandosi di memorie che contengono mere allegazioni) o un certificato medico di cui viene allegata solo apoditticamente la riferibilità all’aggressione subita. In particolare, il ricorrente, nella sua ricostruzione, non ha neppure mai fornito una precisa descrizione nè in sede di merito, nè in questa sede, in ordine alle parti del suo corpo che sarebbero state attinte dagli aggressori ed alle stesse modalità dell’aggressione.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma comma 3.

Il ricorrente espone di aver intrapreso un proficuo percorso di integrazione in Italia, avendo lavorato per tutto il 2018 con contratti a tempo determinato in agricoltura.

4. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che il ricorrente non si è minimamente confrontato con la valutazione comparativa effettuata dal giudice di merito in ordine ai due contesti di vita nel paese d’origine ed in quello d’accoglienza. In proposito, è stata ritenuta insussistente una condizione di effettiva vulnerabilità in relazione al fatto che il ricorrente svolgeva in (OMISSIS) l’attività di meccanico ed ha ancora dei riferimenti familiari nel paese d’origine, mentre in Italia non ha un lavoro sufficientemente stabile ed attuale.

In ogni caso, il richiedente si duole che non si)4k tenuto conto del suo percorso di integrazione non considerando che tale elemento – l’unico dallo stesso invocato a sostegno della domanda di protezione umanitaria – secondo il costante insegnamento di questa Corte, può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi sempre Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate a debito (S.P.A.D.).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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