Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20640 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 13/10/2016), n.20640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2288/2015 proposto da:

M.R., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PASQUALE PACIFICO, VITTORIO DI MEGLIO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E.;

– intimata –

nonchè da:

B.E., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ELENA FORTUNA unitamente all’avvocato DOMENICO PUCA

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2257/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso

incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Napoli B.E. convenne in giudizio M.R. chiedendo che fosse dichiarata la cessazione del contratto di affitto agrario intercorrente tra le parti ovvero la risoluzione dello stesso per grave inadempimento della convenuta, con condanna della M. al rilascio del fondo affittato.

Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda principale e proponendo domanda riconvenzionale per il riconoscimento dell’usucapione del fondo, ovvero per l’indennità spettante per l’avvenuta esecuzione di migliorie.

Il Tribunale rigettò la domanda principale, dichiarò inammissibili o improponibili le domande riconvenzionali e compensò le spese di giudizio.

2. Appellata la pronuncia in via principale dalla B. e in via incidentale dalla M., la Corte d’appello di Napoli, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 29 maggio 2014 ha riformato quella del Tribunale, ha dichiarato il contratto di affitto risolto per grave inadempimento della M., ha dichiarato improponibili le domande da quest’ultima proposte ed ha condannato la conduttrice al rilascio del fondo per il (OMISSIS), nonchè al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale che il contratto di affitto non poteva considerarsi cessato in quanto l’unico atto di valida disdetta era tardivo rispetto alla scadenza del (OMISSIS), con conseguente rinnovo automatico del contratto fino al (OMISSIS).

Il contratto, però, era da ritenere risolto per grave inadempimento della conduttrice, la quale aveva realizzato sul fondo, senza autorizzazione della proprietaria, due costruzioni prive di concessione edilizia, ossia un locale bagno di mq 9 e un ricovero per gli animali di mq 13. Tali costruzioni erano da ritenere non solo abusive, ma anche estranee ai bisogni del fondo ed alla destinazione del medesimo, poichè il fabbricato rurale ivi esistente era già dotato di servizi igienici e il piccolo fondo, di mq 1.648, aveva una destinazione esclusiva a vigneto. La condotta della M. era quindi ritenuta fonte di grave inadempimento e tale da legittimare la domanda di risoluzione, anche in considerazione delle gravi conseguenze penali ed amministrative ricadenti sul proprietario in relazione alle costruzioni abusive. La pronuncia di risoluzione assorbiva l’esame delle ulteriori censure di inadempimento della conduttrice lamentate dalla locatrice.

Quanto alle domande riconvenzionali della M., la Corte le ha ritenute improponibili in considerazione del mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso principale M.R. con atto affidato a sette motivi.

Resiste B.E. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5), violazione degli artt. 112, 115 e 342 c.p.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo.

Rileva la ricorrente che la sentenza avrebbe errato nell’affermare che la casa colonica era già dotata di un servizio igienico e non avrebbe considerato che l’originaria domanda era fondata su di una diversa causa petendi, poichè la B. aveva lamentato che il servizio poteva essere costruito all’interno della casa colonica e non che la costruzione rappresentava grave inadempimento.

1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Il presunto omesso esame di cui alla prima parte della censura è inammissibile. Trattandosi di sentenza pubblicata dopo l’11 settembre 2012, deve essere applicato il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è configurabile il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (v. la sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte). Nella specie, al contrario, non c’è stata alcuna omissione, perchè la questione relativa alla preesistenza di un servizio igienico all’interno del fabbricato rurale è stata comunque esaminata dalla Corte d’appello.

L’ulteriore censura è, invece, priva di fondamento. Anche volendo tralasciare, infatti, la genericità della prospettazione, osserva il Collegio che non sussiste alcuna diversità della causa petendi nè violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la domanda giudiziale era di risoluzione del contratto per grave inadempimento della M., inadempimento che la sentenza in esame ha valutato e ritenuto sussistente. La doglianza, del resto, finisce col censurare, sia pure indirettamente, proprio la valutazione del grave inadempimento compiuta dalla Corte d’appello (sulla quale si tornerà più avanti), per cui risulta non pertinente rispetto alla presunta violazione di legge.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., comma 2.

Osserva la ricorrente che la preesistenza del servizio igienico all’interno della casa colonica non poteva dedursi neppure dalle nozioni di comune esperienza, posto che la costruzione di bagni esterni alle abitazioni fa parte delle tradizioni rurali della zona. Quanto alla costruzione del riparo per gli animali, la decisione sarebbe errata, perchè la presenza di animali garantisce la produzione del concime necessario alla coltivazione del terreno, sicchè non potrebbe parlarsi di inadempimento grave.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, oltre a presentare una serie di considerazioni critiche del tutto generiche, si risolve nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 342 c.p.c..

Rileva la ricorrente che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto che la costruzione del ricovero per gli animali era funzionale al migliore utilizzo del fondo, e che l’atto di appello si era appuntato solo sul fatto che la coltivazione del fondo non richiedeva l’uso degli animali da soma. In tal modo, però, la doglianza non avrebbe colto l’integrale motivazione della sentenza di primo grado, con conseguente formazione del giudicato sull’affermazione compiuta dal Tribunale, siccome non specificamente contestata.

3.1. Il motivo non è fondato.

Il giudicato, com’è noto, non si crea su singole affermazioni contenute nella pronuncia al fine di dare conto del ragionamento svolto dal giudice di merito. La domanda giudiziale proposta dalla B., come si è detto, era di risoluzione del contratto per grave inadempimento della M. e su tale domanda il giudice era chiamato a decidere. La valutazione compiuta dalla Corte d’appello, che è stata di diverso avviso rispetto al Tribunale, attiene al merito di quel punto, per cui certamente nessuna lesione del giudicato può essere invocata dall’appellante. Del resto, l’estraneità della costruzione alle finalità di coltivazione del piccolo fondo a vigneto sono il risultato della valutazione del giudice di merito, che ha fornito esplicita motivazione sul punto.

4. Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Si sostiene che la sentenza impugnata, pur avendo considerato le migliorie apportate dalla ricorrente al corpo di fabbrica principale, non avrebbe considerato anche quelle relative al servizio igienico ed al ricovero per gli animali; da tale esame sarebbe emerso che le costruzioni non erano state realizzate ex novo, ma che erano state soltanto restaurate.

4.1. Il motivo è inammissibile perchè, oltre a presentare una serie di considerazioni critiche del tutto generiche, si risolve nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

5. Con il quinto motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione delle norme civilistiche e agrarie in ordine alla valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione.

6. Con il sesto motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 7 e 10 e del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, contestando che il carattere abusivo delle costruzioni potesse avere rilevanza penale anche a carico del proprietario.

7. Con il settimo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., nonchè della L. n. 203 del 1982, artt. 5 e 16.

I motivi quinto, sesto e settimo lamentano che la Corte d’appello abbia ritenuto grave l’inadempimento della conduttrice, in violazione delle regole in materia.

8. I motivi quinto, sesto e settimo, da trattare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono tutti privi di fondamento.

La Corte di merito, infatti, con una motivazione corretta, logicamente argomentata e priva di vizi logici, ha valutato come grave l’inadempimento dell’affittuaria consistito nella costruzione di due corpi di fabbrica senza autorizzazione della proprietaria, senza concessione edilizia e per bisogni estranei a quelli del fondo oggetto di affitto. A supporto di tale conclusione, la sentenza ha posto in luce il carattere di violazione delle norme penali ed amministrative conseguenti alle costruzioni abusive in oggetto.

Ora, fermo restando che la valutazione della gravità dell’inadempimento di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 5, comma 2, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in questa sede se non in presenza di una motivazione mancante o priva di supporti logici, va ricordato che questa Corte – con la sentenza 14 maggio 2014, n. 10538, alla quale la presente pronuncia intende dare continuità – ha già affermato che ogni comportamento del conduttore che si risolva in una gestione impropria del fondo oggettivamente lesiva degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del concedente è suscettibile, ancorchè non incida sull’ordinamento colturale del terreno e sul pagamento del canone, di dare luogo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. E, a questo riguardo, la sentenza citata ha stabilito che rientra nel paradigma di cui all’art. 5, comma 2, cit. anche l’ipotesi della realizzazione, da parte dell’affittuario, di una costruzione abusiva sul fondo non autorizzata dal concedente.

Ne consegue l’evidente infondatezza delle censure proposte.

9. Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento dell’unico motivo del ricorso incidentale condizionato.

10. Il ricorso principale, pertanto, è rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Pur sussistendo, in astratto, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, tale obbligo va escluso, trattandosi di ricorso esente per legge, attesa la natura della controversia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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