Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20640 del 08/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 20640 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26583/2014 R.G. proposto da

e),\

QUARESMINI GIUSEPPINA, BARATTI GIANCARLAC BARATTI
ADRIANO e BARATTI CLAUDIO, nella qualità di eredi di Ugo Baratti,
rappresentati e difesi dagli Avv. Carlo Braga e Paola Chirulli, con
domicilio eletto in Roma, via Emilia n. 88, presso lo studio della
seconda;
– ricorrenti contro
GRUPPO FAUSTINI s.p.a. e VEZZOLA s.p.a., anche quali successori
a titolo universale della INERTI s.r.l. in liquidazione, tutte in
persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe
rappresentate e difese dagli Avv. Innocenzo e Mario Gorlani,
nonché Ilaria Romagnoli, con domicilio eletto in Roma, via Livio
Andronico n. 24, presso lo studio dell’ultima;
– controricorrenti –

1/1

Data pubblicazione: 08/08/2018

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1075
depositata il 30 settembre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre
2017 dal Consigliere Milena Falaschi.

Osserva in fatto e in diritto
Ritenuto che:

2006, accoglieva gran parte delle domande proposte dalle società
Inerti s.r.I., Gruppo Faustini s.p.a. e Vezzola s.p.a. nei confronti di
Ugo Baratti, dichiarando la risoluzione del contratto di cessione
(vendita) del materiale inerte, in essere con la Faustini e la
Vezzola, e quello di appalto, in essere con la Inerti, per grave
inadempimento del convenuto, oltre alla condanna della somma di
C 1.204.680,54, escluso un collegamento negoziale fra il contratto
di affitto del fondo dove avveniva l’estrazione (intercorso con la
stessa Inerti, proprietaria del mappale) e gli altri due contratti;
– sul gravame proposto dal Baratti, che decedeva nel corso del
giudizio, per cui si costituivano i suoi eredi, la Corte d’appello di
Brescia, nella resistenza delle società appellate, respingeva il
gravame, confermando il giudizio circa l’inadempimento grave del
Baratti, che pur avendo ricevuto il pagamento dalle società attrici
in esecuzione della convenzione di estrazione del prodotto, non
avevano ricevuto alcunchè, ritenuta inammissibile la lagnanza sul
quantum del danno per essere generica;
– per la cassazione del provvedimento della Corte d’appello di
Brescia ricorrono gli eredi del Baratti sulla base di tre motivi;
– le società intimate resistono con controricorso;
– in prossimità della camera di consiglio, è stata depositata
memoria illustrativa dal sostituto procuratore generale, dott.
Gianfranco Servello.

2

– il Tribunale di Brescia, con-una sentenza n. 3651 del 3 novembre

Atteso che:
– il primo \rdi ricorso (con il quale è denunciata la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché degli artt.
2907, 1453, 1218 e 1223 c.c., nella sostanza censura un vizio di
ultrapetizione per avere la corte di merito erroneamente dichiarato
la risoluzione del contratto di cessione del materiale inerte estratto,

essendo stata la richiesta di risoluzione limitata al contratto di
appalto e di affitto) non può trovare ingresso.
In primo luogo, osserva il Collegio che la censura relativa alla
risoluzione del Qontratto di cessione del materiale inerte estratto
non risulta proposta dai ricorrenti con l’atto di appello, avendo
avuto ad oggetto la prima e complessiva doglianza la richiesta dì
risoluzione del solo contratto di affitto (v. pag. 4 della sentenza
impugnata).
Pur vero che per consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, il collegamento negoziale non dà luogo a un nuovo ed
autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le
parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che
non si realizza per mezzo di un singolo contratto, ma attraverso
una pluralità coordinata di contratti, finalizzati ad un unico
regolamento dei reciproci interessi, ma aventi ciascuno una causa
autonoma, con la conseguenza che, pur creandosi un vincolo di
reciproca dipendenza, in virtù del quale le vicende relative
all’invalidità, all’inefficacia ed alla risoluzione dell’uno possono
ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi conserva una propria
distinta individualità giuridica (cfr. Cass. 10 luglio 2008 n. 18884;
Cass. 12 luglio 2005 n. 14611; Cass. 25 agosto 1998 n. 8410),
spettando a chi intende avvalersene la prova della strumentalità.
Tuttavia – non avendo la sentenza di appello riformato la sentenza
di primo grado – i ricorrenti avrebbero dovuto formulare specifico
3

per il quale non era stata formulata alcuna domanda in tal senso,

motivo di impugnazione quanto alla declaratoria di risoluzione di
entrambi i contratti, prospettando proprio la erroneità del ritenuto
collegamento negoziale quanto alla sorte degli stessi.
E’ di palmare evidenza che poichè i giudici del gravame non hanno
minimamente affrontato la questione in sentenza, spettava ai
ricorrenti precisare di averla introdotta già in grado di appello; nè

parti disporre dei propri diritti, soprattutto in sede di impugnazione
il cui giudizio non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno
nel merito della decisione impugnata (‘novum judiciumu’), ma ha
assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata
(‘revisioprioris instantiae’) (in senso conforme Cass. Sez. Un. n.
28498 del 2005; di recente, Cass. Sez. Un. n. 11799 del 2017).
Ne consegue che poiché il giudizio di appello mira ad una revisione
in chiave critica dell’operato del giudice di primo grado, del quale
deve essere evidenziata l’erroneità sia nella corretta applicazione
delle norme che regolano il processo, sia nella concreta attività
valutativa dei fatti di causa, sia nella corretta applicazione delle
norme di diritto, la critica deve essere necessariamente veicolata
mediante la specifica formulazione di un motivo di gravame, in
ossequio al dettato dell’art. 342 c.p.c. ovvero dell’art. 329 c.p.c., di
modo che, anche il vizio di omessa pronuncia, deve costituire
oggetto di un puntuale motivo di appello, con il quale si segnali
l’errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la
specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa
esaurirsi nell’evidenziare la mancata adozione in sentenza di una
decisione sulla domanda ritualmente proposta. Solo a tali
condizioni, e cioè imponendosi che le critiche alla sentenza
impugnata trovino formale esplicitazione in un espresso motivo di
impugnazione, è possibile assicurare che il giudizio di appello
conservi la natura di revisio prioris instantiae.

4

poteva essere disposta di ufficio, rientrando nell’autonomia delle

Giusta quanto osservato si deve rilevare l’inammissibilità della
censura per non essere stata proposta con i motivi di appello;

il secondo mezzo (con il quale i ricorrenti denunciano la
violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e ss, 1453 e ss,

c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a vizio di
motivazione, quanto alla convenzione di cessione o vendita del
materiale, per avere la corte territoriale erroneamente ricostruito le
modalità di pagamento poste a fondamento del ritenuto
inadempimento; assume, inoltre, che non c’era un onere di
consegna a suo carico, dovendo essere le società acquirenti a
doversi recare alla cava con propri mezzi per ritirare il materiale) è
manifestamente infondato.
Questa Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui “in
tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore
che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di
scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui
pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di
riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in
cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il
risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento
ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in
lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui
inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio
adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza
dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
5

1460, 1175, 1176, 1375, 1476, 1477, 1182, 1510, 1498, 2697

l’inadempimento

dell’obbligazione,

ma

il

suo

inesatto

adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera
allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di
doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata
osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o
qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez.

successivamente ribadito (cfr Cass. n. 2387 del 2004; Cass. n.
15677 del 2009; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 15659 del
2011).
La corte di appello ha applicato esattamente questa regola: dopo
avere ricostruito il complesso rapporto di collegamento negoziale
intercorso fra le parti, ha concluso nel senso che a fronte dei
pagamenti effettuati da parte delle società attrici, Faustini s.p.a. e
Vezzola s.p.a., in esecuzione della convenzione di estrazione del
materiale inerte, comprovati dalla documentazione in atti (in
particolare, negli stessi contratti, di cui ai documenti n. 12 e n. 13
di parte appellante), il Baratti non aveva consegnato alcun
materiale cavicolo.
Dunque non vi è stata alcuna violazione dell’onere della prova da
parte dei giudici di merito che hanno accertato l’avvenuto
pagamento del materiale estrattivo.
Va del resto considerato che tanto l’interpretazione delle domande
e delle eccezioni delle parti, quanto la valutazione dell’entità
dell’inadempimento rientrano nel potere discrezionale del giudice di
merito, dalla cui ricostruzione in fatto emerge come le società
attrici avessero dedotto dei profili di inadempimento radicali
perché, per quanto concernenti la mancata fornitura del materiale
di estrazione, erano purtuttavia tali da vanificare l’intera

6

Un. n. 13533 del 2001). Questo orientamento è stato più volte

convenzione pattizia, stante il dato fattuale e processuale del
conclamato inadempimento del Baratti;

il terzo mezzo (con il quale viene lamentata la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1225 e 2697 c.c., nonché
degli artt. 112, 115, 116, 342 c.p.c., oltre ad omessa,

del giudizio afferente i criteri di computo del risarcimento del
danno) è inammissibile in quanto vengono criticate le statuizioni
nascenti dalla sentenza del Tribunale e non già quelle contenute
nella decisione della Corte di appello la quale, sul punto, ha
giudicato affetto da genericità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il motivo
di impugnazione. Per il giudizio di secondo grado, infatti, l’art. 342
c.p.c. impone che l’impugnazione sia fondata su motivi specifici, e
pertanto non sono ammissibili censure generiche, se il giudice di
primo grado ha determinato, come nella specie, le varie voci del
danno da risarcire (Cass. n. 753 del 2002).
Conclusivamente, il ricorso, nella riscontrata infondatezza dei
motivi articolati per suffragarlo, deve essere rigettato, con
condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato,
sempre a carico della parte ricorrente, soccombente, ai sensi
dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. I 15/02, inserito dall’art. 1,
comma 17 legge n. 228/12.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali
in favore delle società controricorrenti che liquida in complessivi C

7

contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo

5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella
misure del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito
dall’art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 novembre 2017.

Il Presidente

1 Fun4iario Giudiziario
la NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA