Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20640 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. I, 07/10/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 07/10/2011), n.20640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16710/2009 proposto da:

V.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA S. CATERINA DA SIENA 46, presso l’avvocato RAPONE

PATRIZIA (STUDIO LEGALE GRECO), rappresentato e difeso dagli avvocati

VITALI CASANUOVA Elisabetta, VITALI CASANUOVA ENRICO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI FIESOLE;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE DI FIESOLE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 18, presso lo STUDIO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato

FALORNI FAUSTO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. CATERINA

DA SIENA 4 6, presso l’avvocato RAPONE PATRIZIA (STUDIO LEGALE

GRECO), rappresentato e difeso dagli avvocati VITALI CASANUOVA

ELISABETTA, VITALI CASANUOVA ENRICO, giusta a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 274/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

uditi, per il ricorrente, gli Avvocati ELISABETTA ed ENRICO VITALI

CASANUOVA che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il

rigetto dell’incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

FAUSTO FALORNI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l’1 aprile 1996, l’avv. V. G. conveniva dinanzi al Tribunale di Firenze il Comune di Fiesole, chiedendone la condanna al risarcimento dei danno derivatogli dall’adozione, in data 16 luglio 1971, di un piano regolatore che aveva impedito illegittimamente – tanto da essere annullato dal Consiglio di Stato (sentenza sez. 4^, 22 gennaio 1990, n. 24) – il compimento della lottizzazione in loc. (OMISSIS), prevista da una convenzione stipulata dall’attore con il Comune il 3 marzo 1964; destinando, invece, i relativi terreni a verde agricolo.

li pregiudizio allegato consisteva nelle spese incontrate per le opere di urbanizzazione, direttamente eseguite, ed in quelle di assistenza legale e tecnica che il mancato inserimento della lottizzazione nel piano aveva reso vane; nonchè, nel lucro cessante da mancata vendita dei lotti, resa impossibile dall’inopinato mutamento del regime urbanistico.

Costituitosi ritualmente, il Comune di Fiesole eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto assoluto di giurisdizione – vertendosi in tema di interessi legittimi – e nel merito l’infondatezza della domanda.

Nel merito, esponeva:

che una variante del 1984 aveva classificato la proprietà del V. come zona in parte boschiva, in parte agricola ed in parte coltivata, di particolare valore ambientale e paesaggistico;

che a seguito della sentenza di annullamento, per difetto di motivazione, del piano regolatore del 1971 (approvato nel 1974), era intervenuta la Delib. Consiliare 20 marzo 1990, n. 184, che aveva riadottato, stavolta con puntuale motivazione, il P.r.g., riaffermando l’inedificabilità della zona;

che il Consiglio di Stato (sez. 4^, 16 ottobre 1995, n. 800), tornato ad occuparsi della vicenda in sede di ottemperanza, aveva statuito che il precedente annullamento non impediva la rinnovazione dell’atto, immune dal vizio motivo: rinnovazione, attuata dal Comune con Delib. n. 184 del 1990, da intendersi come adempimento del precedente giudicato.

In subordine, eccepiva la prescrizione dei diritto.

Nel corso del giudizio di primo grado, il comune di Fiesole provvedeva ad investire la Corte di Cassazione con regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo l’impropontbiiità della domanda risarcitoria, relativa ad una lesione di interessi legittimi.

Con sentenza 22 luglio 1999, n. 500, questa Corte, a sezioni unite, dichiarava l’inammissibilità del ricorso; statuendo che doveva essere sottoposto a riesame critico il tradizionale principio di irrisarcibilità della lesione di interessi legittimi, stante la garanzia – on norma primaria – della riparazione dei danni da fatto illecito, indiscutibilmente attribuita alla giurisdizione ordinaria:

salvo l’accertamento di merito sull’effettiva esistenza di un interesse tutelato ed ingiustamente leso.

Con sentenza 28 febbraio 2000, il Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda, condannava il Comune di Fiesole a risarcimento dei danni, liquidato in L. 526.272.730; oltre rivalutazione ed interessi dal luglio 1971 e la pubblicazione della sentenza.

In accoglimento del gravame del comune di Fiesole, la Corte d’appello di Firenze con pronuncia del 29 maggio 2001 rigettava la domanda.

Motivava:

che la sentenza 500/1999 delle sezioni unite faceva stato solo in ordine riconoscimento della giurisdizione ordinaria ed alla qualificazione della situazione giuridica prospettata;

che la tutela risarcitoria era autonoma rispetto al giudizio di annullamento, dal momento che il criterio di imputazione della responsabilità non era riducibile alla semplice illegittimità del provvedimento, bensì ricomprendeva anche l’accertamento della colpa dell’azione amministrativa denunciata come fonte di danno ingiusto:

da demandare al giudice ordinario in considerazione del petitum risarcitorio, indipendente dalla sanzione di illegittimità dell’azione amministrativa spettante invece ai giudice amministrativo;

che a tal fine non era sufficiente la mera lesione di un interesse legittimo, occorrendo altresì la lesione dell’interesse al bene della vita al quale l’interesse legittimo si correlava, per effetto dell’attività illegittima (e colpevole) della Pubblica amministrazione;

che, mentre per gli interessi oppositivi il danno ingiusto era ravvisabile nel sacrificio dell’interesse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio, per gli interessi pretensivi occorreva vagliare la consistenza della protezione che l’ordinamento riserva alle istanze di ampliamento della sfera giuridica del soggetto: con valutazione prognostica della fondatezza, o no, della relativa istanza del privato e dell’eventuale affidamento sulla sua conclusione positiva, secondo un criterio di normalità;

che, nella specie, non sussistevano i presupposti del nesso causale tra la condotta della Pubblica Amministrazione ed il pregiudizio allegato, visto che il P.r.g. adottato dal Comune di Fiesole nel 1971, pur dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato, non poteva però essere definito illecito, non essendo stato emesso in carenza dei presupposti di fatto e di diritto che condizionano l’esercizio della potestà pianificatoria: tanto che, successivamente al suo annullamento per vizio formale (carenza di motivazione), il Consiglio comunale di Fiesole, nel 1990, aveva riadottato io stesso piano, con motivazione puntuale e pertinente in adempimento al giudicato (come riconosciuto da Cons. Stato, sez. 4^, 800-95);

che dunque mancava il nesso di causalità tra la condotta esplicata con l’atto amministrativo del 1971 ed il pregiudizio lamentato, posto che il rischio di non poter soddisfare l’interesse all’edificazione sarebbe stato identico anche nell’ipotesi in cui il Comune non avesse contravvenuto all’obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

Avverso la decisione l’avv. V. proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato, articolato in sette motivi, il comune di Fiesole.

Con sentenza 10 gennaio 2003, questa Corte di legittimità accoglieva, per quanto di ragione, il secondo e terzo motivo del ricorso principale e, per l’effetto, cassava la sentenza, con rinvio, anche per il regolamento delle spese, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Statuiva:

che l’avv. V. vantava una posizione acquisita di edificabilità del fondo, in virtù della convenzione di lottizzazione stipulata ne 1964, assimilabile ad un piano regolatore particolareggiato: onde, il suo interesse legittimo era di natura oppositiva, meritevole di protezione a prescindere dalla prognosi sull’esito favorevole delle aspettative dell’interessato, propria invece degli interessi pretensivi;

che doveva essere perciò oggetto di apprezzamento il pregiudizio arrecato al plusvalore connesso alla vocazione edificatoria del fondo, non eliso ex post dalla rinnovazione del piano regolatore annullato.

Dopo la riassunzione in termini e l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il comune di Fiesole al risarcimento del solo danno emergente, liquidato nella somma di Euro 5861,78, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Rigettava le ulteriori domande attrici e dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Motivava:

che era infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di adozione dell’atto illegittimo, in virtù sia dell’efficacia interruttiva e sospensiva del processo amministrativo conclusosi con sentenza 22 gennaio 1990 del Consiglio di Stato di annullamento del Piano Regolatore Generale – passata in giudicato il 9 marzo 1991, una volta decorso il termine lungo, maggiorato della sospensione feriale, per il ricorso per cassazione (per motivi di giurisdizione), o per revocazione, ex art. 395 cod. proc. civ., nn. 4 e 5 – sia dell’ulteriore efficacia interruttiva della costituzione in mora del comune di Fiesole, con raccomandata in data 21 aprile 1995, prima dell’introduzione del giudizio con atto di citazione notificato l’1 aprile 1996;

che era inapplicabile lo jus superveniens costituito dall’art. 21 octies (Annullabilità del provvedimento) della L. 7 agosto 1990, n. 1 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi), inserito dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, secondo cui non era annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato: dal momento che a questione era ormai coperta da giudicato di annullamento amministrativo e che comunque si verteva in tema di attività amministrativa caratterizzata da discrezionalità;

che, esclusa la configurabilità di una colpa in re ipsa nell’emanazione di un provvedimento illegittimo per difetto di motivazione, doveva però ritenersi presuntivamente dimostrata la colpa della P.A. nel conferire al terreno dell’avv. V. una destinazione incompatibile con l’edificazione programmata nella convenzione di lottizzazione, senza adeguata ponderazione dei contrapposti interessi;

che il difetto di motivazione non poteva integrare, per definizione, un errore scusabile e dava quindi luogo a responsabilità, ex art. 2043 cod. civ., della Pubblica Amministrazione, consapevole dell’esistenza della lottizzazione, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.;

che il T.a.r. della Toscana aveva statuito che la lottizzazione non privava, peraltro, del potere di variare il piano regolatore generale, a tutela giustificata – ed anzi, doverosa – dei patrimonio storico, culturale ed ambientale, in considerazione della palese erroneità delle valutazioni compiute dal comune di Fiesole nel 1964 nello stipulare la convenzione di lottizzazione;

che, nonostante l’interesse oppositivo alla conservazione della qualità edificatoria, indipendentemente dal concreto rilascio di concessioni edilizie, non era riconoscibile, nella specie, il lucro cessante per la mancata vendita dei lotti alla ditta Stea, unica trattativa contrattuale dimostrata: sia per l’inattendibilità del prezzo allegato, sia perchè dalle deposizioni raccolte era risultato che la vendita era sospensivamente condizionata alla trascrizione della lottizzazione nel piano regolatore generale in fieri e altresì, implicitamente, al rilascio delle licenze edilizie;

che, in effetti, sulla zona gravavano vincoli paesaggistici, e quindi l’edificazione doveva essere approvata dalla Sovrintendenza alle Belle Arti: ciò che giustificava la cautela dell’acquirente nel subordinare il contratto all’inserimento della lottizzazione nella nuova disciplina urbanistica;

che mancava la prova di un altro prezzo inferiore, che la società acquirente sarebbe stato disposta egualmente a pagare, ad onta del mancato avveramento della condizione;

che dunque il risarcimento era dovuto in ordine alle sole voci di danno emergente per spese legali e di assistenza tecnica sostenute per la convenzione di lottizzazione – da liquidare equitativamente, in mancanza documentazione specifica – e per spese di registrazione della convenzione; mentre, dovevano essere esclusi il lucro cessante e gli ulteriori esborsi per le opere abusive di urbanizzazione primaria, in difetto di autorizzazione della Sovrintendenza richiesta dalla L. n. 1487 del 1939, art. 7.

In considerazione dell’estrema complessità della causa compensava tra le parti le spese di tutti gradi di giudizio.

Avverso la sentenza, non notificata, l’avv. V. proponeva ricorso per cassazione, articolato in sette motivi e notificato il 15 luglio 2009.

Deduceva:

1) la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., perchè la corte territoriale non si era attenuta al principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio, avendo ritenuto che la titolarità del potere conformativo fosse causa esimente dell’ingiustizia del danno, nonostante l’interesse oppositivo alla conservazione di una posizione di vantaggio già acquisita;

2) la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., artt. 1223, 2043, 2056 cod. civ., nonchè degli artt. 40 e 41 cod. pen. e la carenza di motivazione, per aver ritenuto subordinata all’edificazione l’efficacia del contratto di compravendita stipulato con l’impresa Stea;

3) la falsa applicazione delle norme in materia di efficacia nel tempo delle convenzioni di lottizzazione e dei piani regolatori, nonchè la carenza di motivazione nell’attribuire natura di interesse pretensivo, non risarcibile in misura piena, a quello che invece era un interesse oppositivo consacrato da uno strumento urbanistico, quale la lottizzazione convenzionata;

4) la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., nonchè la carenza di motivazione, nell’escludere l’illegittimità sostanziale dell’atto annullato, sulla base della successiva pianificazione urbanistica adottata dal comune di Fiesole, tuttora sub judice;

5) la carenza di motivazione nel disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta dalla stessa corte d’appello per accertare il plusvalore conseguito dal fondo a seguito dell’inserimento nel piano di lottizzazione;

6) la violazione di legge in tema di efficacia della convenzione di lottizzazione nel tempo e la falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., nonchè l’omessa motivazione in ordine al preteso vincolo paesaggistico che avrebbe reso abusive le opere di urbanizzazione primaria, con conseguente irripetibilità dei relativi costi;

7) la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè la carenza di motivazione nella liquidazione delle spese, legali e tecniche, ripetibili in misura inferiore alla domanda, non contestata, sul punto, in primo grado.

Chiedeva che la Corte di legittimità, cassata la sentenza, decidesse la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2.

Il comune di Fiesole resisteva con controricorso e proponeva, a sua volta, ricorso incidentale articolato in dodici motivi, con cui deduceva:

1) la violazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., nel mancato rilievo dell’eccezione di prescrizione;

2) la violazione degli articoli 2043 e 2909 cod. civile, perchè la corte territoriale non aveva tenuto conto delle novità apportate dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, tramite l’inserimento dell’art. 21 octies (Annullabilità del provvedimento) nel testo della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

3) la violazione di artt. 384 e 394 cod. proc. civ., nel ritenere preclusa l’applicazione dello jus superveniens in conseguenza del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in sede di rinvio;

4) la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies e successive modifiche ed integrazioni, erroneamente ritenuto inapplicabile ad una fattispecie di provvedimento dal contenuto non vincolato;

5) la violazione dell’art. 2043 cod. civ., nel ritenere dimostrata la colpa della Pubblica Amministrazione nell’emanazione di un provvedimento illegittimo, in quanto immotivato, nonostante l’incertezza della interpretazione giurisprudenziale, all’epoca, in materia;

6) la violazione dell’art. 2043 cod. civ. e dei principi sulla motivazione degli atti amministrativi;

7) la violazione di legge, nel ritenere consolidato e pacifico, in giurisprudenza, il principio di motivazione degli strumenti urbanistici generali;

8) la carenza di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa nell’omessa motivazione del piano regolatore generale, poi annullato;

9) l’insufficiente motivazione in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa;

10) la contraddittorietà della motivazione in ordine al medesimo elemento psicologico della fattispecie;

11) la violazione dell’art. 2725 cod. civ., nei ritenere ammissibile a prova testimoniale del contratto preliminare di compravendita ex adverso allegato;

12) l’inosservanza degli artt. 112 e 189 cod. proc. civ., nel respingere l’eccezione di rinunzia al rimborso delle spese legali e tecniche, non richiesto più dall’avv. V. in sede di precisazione delle conclusioni.

Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa, ex art. 378 cod. proc. civ..

All’udienza del 10 giugno 2011 il Procuratore generale ed i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. All’esito, il difensore del ricorrente depositava note d’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dev’essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale n. 16710/2009 e del ricorso incidentale proposto dal comune di Fiesole, concernenti entrambi la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Con il primo motivo il V. deduce la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ..

Il motivo è infondato.

La sentenza di cassazione e rinvio ha enunciato il principio di diritto che nella fattispecie in esame vi era un indubbio interesse oppositivo alla conservazione di una posizione di vantaggio già acquisita con la convenzione di lottizzazione del 1964; e non solo un interesse pretensivo ad ottenere un provvedimento favorevole, la cui risarcibilità restasse condizionata alla prognosi favorevole del suo accoglimento demandata al giudice. Ha pure statuito che il danno ingiusto può derivare, in tesi generale, anche dalla violazione di una norma procedimentale; e quindi anche oltre i limiti della nullità assoluta dell’atto amministrativo inficiato da carenza di potere o da contrarietà a norme imperative di legge.

Eccede, invece, il dictum della Corte la pretesa risarcibilità piena del danno da mancata vendita, in misura pari al prezzo pattuito con l’impresa Stea, le cui trattative erano state oggetto di prova nel giudizio di merito.

Il fatto che la P.A. non abbia rispettato i corretto iter procedurale nell’emettere un provvedimento di sicuro interesse pubblico si pone, certo, come causa di pregiudizio dell’interesse legittimo, in astratto suscettibile di risarcimento: fermo restando però che tale incidenza lesiva è limitata all’arco di tempo in cui il provvedimento viziato è rimasto vigente; e cioè, fino alla data di rituale rinnovazione dell’atto, dotata di efficacia sanante ex nunc. Solo il danno medio tempore maturato è dunque eziologicamente riconducibile all’atto illegittimo del comune di Fiesole: il cui piano regolatore generale non era irrimediabilmente nullo per carenza di potere o illiceità del suo contenuto conformativo del territorio, bensì solo affetto da irregolarità procedimentale. Ne consegue che è risarcibile il pregiudizio causalmente ricollegabile al vizio procedimentale stesso, fintanto che sussistente. La riprova a contrario è data da rilievo che se l’atto fosse stato dotato ab initio di adeguata motivazione, a parità di disposizioni, non sarebbe stato neppure ipotizzabile un danno ingiusto: non essendo seriamente contestabile la preminenza dell’interesse pubblico alla tutela paesaggistica, ambientale e culturale, di espressa rilevanza costituzionale (art. 9 Cost.), sulle pur legittime aspettative di sfruttamento commerciale del privato, ricavabili dalla proprietà di un bene.

Nel liquidare quindi il danno ingiusto da provvedimento amministrativo illegittimo, nei rispetto dei principi enunciati in sede di rinvio, non può essere incluso il riflesso indiretto sull’appetibilità commerciale del bene determinato dalla volontà della Pubblica Amministrazione, già palesatasi, di emanare un nuovo piano regolatore conformativo del territorio.

Appare dunque corretta la valutazione della corte territoriale delle concrete possibilità di alienazione dei terreni lottizzati in pendenza di un procedimento formativo del piano regolatore generale che il comune di Fiesole aveva dato inequivoca prova di voler riadottare. In questo senso, non è contraddicono, nè tanto meno affetto da violazione di legge l’apprezzamento delle ragioni sottostanti alle modalità di pagamento pattuite con l’impresa STEA, promissaria acquirente, significative della sua cautela nei perfezionare un contratto di compravendita di terreni di insicura vocazione edificatoria; e pertanto subordinato ad una condizione sospensiva, in seguito destinata a non verificarsi.

Con il secondo motivo si censura la violazione di legge e la carenza di motivazione nel ritenere condizionata all’edificazione l’efficacia del contratto di compravendita stipulato tra il V. e l’impresa Stea.

Il motivo, strettamente connesso al precedente, è inammissibile, risolvendosi in una critica dell’accertamento di fatto operato dalla corte territoriale, insuscettibile di riesame nel merito in questa sede.

Il giudice ha tratto, infatti, una praesumptio hominis dalle modalità di pagamento del prezzo pattuito, in più rate di uguale importo (L. 15 milioni), in corrispondenza della vendita di ciascuna villetta o di ciascun lotto; con un termine finale, definito perentorio (rectius: essenziale), coincidente con la data di scadenza della convenzione edilizia.

Non vi è alcun vizio di illogicità nel predetto iter argomentativo, che tiene conto delle finalità costruttive perseguite dall’impresa acquirente e collega con un nesso logico l’efficacia del contratto alla permanente validità del progetto di lottizzazione del 1964, passibile di sacrificio per effetto della nuova disciplina urbanistica in fieri chiaramente prefigurata dal comune di Fiesole.

Perdono quindi di autonoma rilevanza i riferimenti, del resto incidentali, in sentenza alla poca attendibilità del prezzo di vendita allegato, in quanto superiore al plusvalore da edificabilità accertato dal consulente tecnico d’ufficio; pur dovendosi osservare che il pregiudizio risarcibile coincideva proprio con quest’ultimo elemento, dato che il terreno invenduto conservava pur sempre un valore commerciale per il proprietario, sia pur inferiore, quand’anche privo di vocazione edificatoria.

Il terzo motivo, con cui si denunzia la violazione di legge ed il vizio di motivazione nell’attribuire natura di interesse pretensivo, non risarcibile in misura piena, a quello che invece era un interesse oppositivo, pur essendo fondato in linea di principio, perde di rilevanza alla luce dei principi di diritto sopra esposti.

E’ vero che il V. era titolare di un interesse oppositivo derivante da una posizione di vantaggio già acquisita con la convenzione di lottizzazione; e che quindi l’atto illegittimo della Pubblica Amministrazione ledeva una situazione giuridica in se stessa meritevole di tutela risarcitoria. Ma la correzione non ha incidenza in punto quantum debeatur, visto che la corte territoriale ha liquidato il pregiudizio secondo i canoni ordinari ed escluso il lucro cessante da mancata vendita, non già a priori, in virtù di una enunciazione di principio astratta, sibbene all’esito di una valutazione concreta, aderente alle modalità storiche di trattativa con l’unico soggetto dimostratosi interessato all’acquisto.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., nonchè la carenza di motivazione nell’escludere l’illegittimità sostanziale dell’atto annullato, sulla base della successiva pianificazione urbanistica adottata dal comune di Fiesole, tuttora sub sudice.

Il motivo è infondato.

La corte territoriale non ha affermato che la lesione dell’interesse legittimo positivo sia venuta meno per effetto della successiva pianificazione urbanistica. Ha invece escluso, come testè rimarcato, la risarcibilità del lucro cessante in considerazione del carattere sospensivamente condizionato del contratto di compravendita del fondo stipulato dal V.. Incontestabile il perdurante potere della Pubblica amministrazione di emettere un nuovo piano regolatore generale ed incontroverso il vaglio positivo di quest’ultimo da parte del giudice amministrativo, consegue, come detto, che il pregiudizio da compensare si colloca nell’arco temporale intercorrente tra i due atti amministrativi e va liquidato per la lesione storicamente verificatasi al suo interno.

Con il quinto motivo si censura la carenza di motivazione nel disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio.

La doglianza si riferisce alla risposta fornita dall’ausiliario del giudice al quesito sul plusvalore conseguito dal terreno in questione, alla data del provvedimento annullato, per effetto dell’inserimento nel piano di lottizzazione. Sennonchè, tale dato è superato dal mancato riconoscimento del lucro cessante – nel che si compendia la voce di danno pertinente all’accertamento peritale – per effetto della ricordata natura condizionata del contratto preliminare di compravendita stipulato con l’impresa Stea.

Venuto meno l’affare, per mancata verificazione della condizione sospensiva, perde di rilievo il plusvalore accertato dal consulente tecnico d’ufficio.

Il sesto motivo di doglianza concerne la violazione di legge in tema di efficacia della convenzione di lottizzazione nel tempo.

Deve essere premessa, al riguardo, l’inconferenza dell’eccezione di preclusione, sollevata dal V., della contestazione del carattere abusivo delle spese in esame, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio ai fini della ripetibilità dei relativi costi, subordinata al previo accertamento incidentale della loro legittimità. L’eccezione in esame risulta, poi, definitivamente smentita dalla stessa sentenza 10 gennaio 2003 di questa Corte che faceva espressamente salva, in punto quantum debeatur, la valutazione della liceità, o abusività, delle opere di urbanizzazione:

questione, neppure trattata nella sentenza cassata, perchè assorbita dal rigetto della domanda attrice già sotto il profilo dell’an debeatur.

Per il resto, lo stesso ricorrente ammette l’esistenza di un vincolo paesaggistico tutelato dall’allora vigente L. 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali); anche se lo limita ad una parte sola del terreno. Nè ha rilevanza la posteriorità della data del decreto ministeriale 10 ottobre 1964, impositivo del vincolo paesaggistico, rispetto alla convenzione di lottizzazione, resa esecutiva dal Prefetto di Firenze il 3 marzo 1964, dal momento che la legittimità delle opere di urbanizzazione, ai fini della ripetibilità dei relativi costi, andava valutata nel momento della loro esecuzione. La corte territoriale ha accertato in punto di fatto che il V. aveva ottenuto solo un “limitato assenso per le possibilità di utilizzare a fini residenziali la zona proposta da lottizzare”: ciò che non includeva l’assenso all’esecuzione degli interventi previsti dalla progettazione definitiva.

Sta di fatto, dunque, che per effetto del decreto ministeriale 10 ottobre 1964 una vasta zona dell’area di proprietà del V. si trovò soggetta a vincolo paesaggistico che rendeva necessaria l’autorizzazione della Sovrintendenza per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; a pena di illegittimità, correttamente rilevata dal giudice del rinvio al fine di escluderne il ristoro.

Sotto questo profilo, le contrarie argomentazioni difensive si risolvono in una difforme valutazione, nel merito, delle risultanze documentali che non può trovare ingresso in questa sede.

Con l’ultimo motivo l’avv. V. deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè la carenza di motivazione nella liquidazione delle spese legali e tecniche.

Il motivo è infondato.

Premesso che si verte in tema di liquidazione di danno da fatto illecito, operata sulla base delle prove addotte, e che non è quindi preclusiva della riduzione del petitum l’omessa o tardiva contestazione, sul punto, da parte del debitore, si osserva che la corte territoriale ha dato adeguata motivazione delle ragioni del ricorso al criterio equitativo, dovute all’omessa documentazione delle spese ripetibili. Non sussiste, quindi, alcun vizio logico nella statuizione; la cui concreta determinazione numeraria si sottrae al sindacato di merito, in questa sede.

Passando ora alla disamina del ricorso incidentale de comune di Fiesole, si osserva come con il primo motivo si deduca la violazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., nel mancato rilievo dell’eccezione di prescrizione.

Il motivo è infondato.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la domanda che il privato propone al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento di provvedimenti illegittimi della Pubblica Amministrazione interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivatone e ne determina altresì la sospensione fino alla definizione del giudizio (Cass., sez. 3, 14 luglio 2004, n. 13.065;

Cass., sez. 3, 24 maggio 2004, n. 9987; Cass., sez. 1, 25 novembre 2003, n. 17.940). Nè il ricorrente prospetta profili di critica idonei a giustificare il riesame della predetta giurisprudenza;

limitandosi a ribadire la difforme interpretazione del dato normativo già espressa in sede di rinvio e disattesa in sentenza con richiami giurisprudenziali.

Con il secondo, terzo e quarto motivo, meritevoli di trattazione congiunta in ragione dell’affinità di contenuto, il comune di Fiesote censura la violazione degli artt. 2043 e 2909 cod. civ., perchè la corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle novità apportate dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, introduttiva dell’art. 21 octies (Annullabilità del provvedimento) nella L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Il motivo è manifestamente infondato.

Recita la norma invocata, al secondo comma: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato…”.

Premesso che i presupposti in fatto ed in diritto di un’azione di risarcimento dei danni da atto illecito vanno identificati nell’ambito del quadro normativo esistente alla data di maturazione della fattispecie concreta, si palesa dei tutto erronea l’invocazione di una novità normativa intervenuta (molti anni) dopo l’adozione del Piano regolatore generale viziato da eccesso di potere ed annullato.

L’autonomia dell’azione civile di danni rispetto al giudizio demolitorio amministrativo non comporta, certo, l’ammissibilità di una rivalutazione ex post della fattispecie aquiliana in forza dello jus superveniens, privo di efficacia retroattiva.

Per di più, come rilevato correttamente dalla corte territoriale, la norma introdotta ex novo neppure si attaglia al caso in esame, dal momento che l’esenzione dall’annullamento è ivi contemplata, per i soli provvedimenti di natura vincolata: quale certo non è un piano regolatore, informato a discrezionalità amministrativa nella comparazione ponderata dell’interesse pubblico e privato e come tale estraneo, per definizione, alla suddetta previsione di non annullabilità.

Con cinque motivi successivi in gran parte ripetitivi, si lamenta la violazione dell’art. 2043 cod. civ., nel ritenere dimostrata la colpa della Pubblica Amministrazione. Concernono tutti la medesima questione della sussistenza, o no, dell’obbligo di motivazione degli strumenti urbanistici generali negli anni 1971-1974 secondo la giurisprudenza coeva: questione, di volta in volta prospettata sotto il profilo alternativo della violazione di legge e della carenza di motivazione.

Al riguardo, si osserva come siano del tutto inadeguati i quesiti di diritto sottesi alla violazione dell’art. 2043 e dei principi in tema di motivazione degli atti amministrativi, che in termini del tutto generici intendono richiedere a questa Corte di legittimità l’accertamento storico della giurisprudenza dell’epoca.

Del pari inammissibile appare la doglianza ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, che si risolve in una difforme valutazione di scusabilità del vizio infirmante il provvedimento amministrativo generale (carenza di motivazione): scusabilità, che la corte territoriale ha escluso con riferimento non solo allo stato della giurisprudenza, ma anche al contenuto specifico del provvedimento emanato, incidente su una qualificata situazione soggettiva del privato: onde, non poteva non predicarsene l’obbligo di motivazione.

L’undicesimo motivo appare dedotto solo in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale in punto quantum debeatur e resta quindi assorbito.

L’ultimo motivo, con cui si lamenta l’inosservanza degli artt. 112 e 189 cod. proc. civ., nel rigetto dell’eccezione di rinunzia al rimborso delle spese legali e tecniche, non richieste più dall’avv. V. in sede di conclusioni, è infine inammissibile, traducendosi, ancora una volta, in un’interpretazione alternativa, nel merito, della domanda.

Sul punto, si palesa corretto il principio enunciato dalla corte territoriale secondo cui la mancata reiterazione formale di una voce di danno, all’udienza di precisazione delle conclusioni, non integra ipso iure una rinunzia, in carenza di ulteriori elementi di riscontro della volontà della parte in tal senso.

Entrambi i ricorsi sono quindi infondati e devono essere respinti.

La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali della fase di legittimità.

P.Q.M.

– Riunisce i ricorsi e ti rigetta, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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