Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2064 del 30/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 2064 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 8978-2012 proposto da:
INNOCENTI

DETTO

MARCELLO

FALCINI

C.F.

NNCMCL41C23A5640, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE

34,

presso lo studio dell’avvocato

GIORGI MAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato
GORI SIMONE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3516

I.N.P.S.

SOCIALE,

C.F.

ISTITUTO

NAZIONALE

80078750587,

in

DELLA
persona

PREVIDENZA
del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

Data pubblicazione: 30/01/2014

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

– controricorrenti contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A.

(già Centro Riscossione

Tributi – CERIT S.P.A);
– intimata –

avverso la sentenza n. 1299/2011 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 05/01/2012 r.g.n. 252/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega SGROI
ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

D’ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.1.2012, la Corte di Appello di Firenze, in riforma della pronunzia di
primo grado, respingeva l’opposizione avverso la cartella esattoriale per euro 1803,20
proposta da Marcello Innocenti, detto Falcini relativa alla riscossione di contributi
previdenziali e relativi accessori relativi all’anno 2003, riportandosi alle motivazioni svolte
nella sentenza 1471/2009 della stessa Corte territoriale in ordine alla iscrivibilità

determinava la sussistenza dell’obbligo contributivo nei confronti della Gestione
previdenziale.
Per la cassazione della pronunzia ricorre l’Innocenti con motivo
Resiste, con controricorso, l’INPS, anche nella qualità di mandatario della Società di
Cartolarizzazione dei Crediti INPS, laddove Equitalia Centro s.p.a. è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innocenti detto Falcini Marcello denunzia, ai sensi del’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e
falsa applicazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 1 I.
1397/1960, così come modificato dall’art. 29, I comma, della legge 160/75, a sua volta da
ultimo modificato dall’art. 1, comma 203, della I. 662/1996 ed, ai sensi dell’ art. 360, n. 5,
c.p.c., omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. Premessa l’enunciazione dei
requisiti che determinano la sussistenza dell’obbligo assicurativo per gli esercenti attività
commerciali, tra i quali quello del lavoro aziendale con carattere di prevalenza ed
abitualità, sostiene che la Corte del merito avrebbe dovuto verificare la permanenza in
capo al ricorrente dei requisiti previsti dalla norma in rapporto al periodo in cui la società
era stata posta in liquidazione, non essendo sufficiente la presenza di essi al momento
dell’iscrizione ed evidenzia che l’intenzione del legislatore, resa palese dal significato
inequivoco delle parole utilizzate, non possa essere altro che quella che l’attività venga in
concreto svolta con una frequenza e per una durata tale da costituire un impegno costante
e non meramente occasionale. D’altra parte, stante il divieto di cui al combinato disposto
degli artt. 2293 e 2279 c. c., non poteva il ricorrente continuare a svolgere l’attività di
promozione ed esecuzione degli affari connessi, come rilevabile dalle lettere di recesso
inviate dalla stessa società, determinato dal pensionamento di tutti i soci, dalle fatture
aventi ad oggetto il FIRR, dal prospetto di liquidazione di quest’ultimo e dalla diversa
natura delle incombenze successive alla messa in liquidazione, consistenti nell’ incasso
1

dell’attività liquidatoria in quella commerciale precedentemente svolta dal predetto, che

del FIRR, nell’ incasso di provvigioni precedentemente maturate negli anni 2002 e 2003,
nella registrazione delle fatture, di provvigioni ed indennità e nel trasferimento delle
autovetture oltre che nell’attivarsi per la risoluzione dei contratti relativi alle utenze. Né —
secondo il ricorrente – rileva che l’attività liquidatoria si sia protratta per circa due anni,
anche per attendere che venissero a maturazione provvigioni relative ad ordini acquisiti
immediatamente prima dello scioglimento dei rapporti di agenzia.

Si riporta di seguito la motivazione della sentenza pronunziata sull’analogo ricorso trattato
all’odierna udienza ed avente ad oggetto le medesime questioni.
Per i soci incaricati di effettuare le operazioni inerenti la messa in liquidazione della
Società continuano ad essere operanti le norme comuni in vigore nella Gestione
assicurativa degli esercenti attività commerciali.
In linea generale e secondo i riferimenti normativi applicabili — in particolare l’art. 1 comma
203 della I. 662/96, che ha modificato l’art. 29, comma I, della legge 160/75 – l’iscrizione
alla Gestione commercio deve, infatti, ritenersi che permanga valida sia per i soci
liquidatori e sia per gli altri soci che continuano a svolgere l’attività sociale, rimanendo
inalterato il principio dell’attività svolta con carattere dell’abitualità e della prevalenza, fino
alla conclusione di tutte le operazioni di liquidazione culminanti con la totale cessazione
delle attività sociali e la cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese.
L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui
alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste,
invero, a norma della disposizione richiamata (art. 1, comma 203 I. 662/96), per i soggetti
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano
familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi
alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o
siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Nel caso in cui l’incarico della liquidazione sia affidato ad uno dei soci lavoratori, il
medesimo ed eventuali altri soci rimangono regolarmente iscritti alla Gestione fintanto che
2

Il ricorso è infondato.

sussistano le condizioni di iscrivibilità sopra richiamate e, ovviamente, non oltre la data di
cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Soltanto qualora, prima o durante
le operazioni di liquidazione della società, l’attività svolta da uno o più soci perda i requisiti
dell’abitualità e della prevalenza, deve escludersi che permanga per gli stessi l’obbligo
contributivo e si pone la necessità di ottenere la cancellazione dalla Gestione Commercio.
In relazione alla fattispecie esaminata, l’assunto del mancato svolgimento in concreto di

deposizioni testimoniali che non si dimostra – in dispregio del principio della
autosufficienza del ricorso per cassazione — che siano stati ritualmente e tempestivamente
acquisiti al processo. Inoltre, la critica si rivela infondata, sotto altro versante, perché la
permanenza della iscrizione nella gestione era idonea a fare presumere, come
implicitamente ritenuto nella sentenza impugnata, lo svolgimento dell’attività lavorativa che
determina l’insorgenza degli obblighi contributivi, attività nella quale è stata ricondotta
anche quella svolta durante il periodo della liquidazione della società in nome collettivo —
ritenuta in rapporto di strutturale continuità con la fisiologica attività commerciale ed
agenziale svolta in precedenza — in considerazione della quale la Corte territoriale è
pervenuta alla conclusione di rigettare l’opposizione proposta dall’Innocenti.
La riferibilità dei compiti svolti nella fase della liquidazione all’originario oggetto della
compagine sociale ed alla classificazione merceologica di essa attiene ad un giudizio
valutativo non sindacabile nella presente seNi legittimità, poiché spetta al giudice di
merito, e non è censurabile in sede di legittimità, ove correttamente ed adeguatamente
motivata, la qualificazione dell’attività svolta dal contribuente ai fini di causa, effettuata,
come già rilevato, in base ad una corretta applicazione dei criteri sopra richiamati.
Nel pervenire al rigetto del presente ricorso, va evidenziato come il giudice del gravame
abbia fatto corretta applicazione anche del principio reiteramente affermato da questa
Corte, secondo cui l’iscrizione negli elenchi ed il suo mantenimento possono costituire una
presunzione semplice di continuazione dell’attività lavorativa suscettibili di essere smentiti
da prova contraria (Cfr. Cass. 3 luglio 2001 n. 9006 e Cass. 9 gennaio 2009 n. 260,
nonché, da ultimo, Cass. 12 aprile 2010 n. 8651), prova che nella specie non è stata
fornita dalla parte oneratane.
• Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate
come in dispositivo, in favore dell’INPS.
Nulla va disposto nei confronti di Equitalia, rimasta intimata..
P.Q.M.
3

alcuna attività rilevante ai fini contributivi non viene corredato da documenti e da

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 2600,00 per compensi
professionali, oltre accessori come per legge, nei confronti della parte costituitasi.

Così deciso in ROMA, il 4.12.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA