Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2064 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8804/13 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

C.G., rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in

calce al controricorso, dall’avv. Salvatore Papa, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avv. Domenico Siciliano, in Roma,

via Antonio Gramsci, n. 14;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 48/24/11 depositata in data 21 febbraio 2011;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 dicembre

2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.G. impugnò gli avvisi di accertamento, per gli anni d’imposta 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 – con i quali l’Agenzia delle entrate aveva rettificato sinteticamente il reddito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, sul presupposto del possesso di un’autovettura a benzina Porsche turbo – deducendo che, pur essendo formalmente proprietaria del veicolo, non ne aveva mai avuto la disponibilità, essendo il fratello l’effettivo utilizzatore. La contribuente eccepì inoltre la nullità degli atti impositivi per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, nonché l’assenza di presupposti legittimanti la determinazione sintetica del reddito.

2. La Commissione tributaria provinciale adita accolse parzialmente il ricorso, annullando l’atto impositivo limitatamente alla parte in cui non teneva conto dell’utilizzo effettivo dell’automezzo come risultante dai relativi periodi di copertura assicurativa, mandando all’Ufficio di rideterminare quanto dovuto.

3. Avverso detta sentenza propose appello principale la contribuente, insistendo nell’accoglimento dell’eccezione di inesistenza dell’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate per difetto di valida sottoscrizione e ribadendo che l’autovettura era nella disponibilità del fratello, ed appello incidentale l’Ufficio finanziario, sottolineando che il possesso dell’autoveicolo costituiva indice di capacità contributiva.

La Commissione tributaria regionale, disattesa l’eccezione di inesistenza dell’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate e quella di nullità dell’avviso di accertamento per mancata instaurazione di qualsiasi forma di contraddittorio, respinse gli appelli, confermando la sentenza di primo grado. Osservò, in particolare, che dalla carta di circolazione del veicolo risultava che la contribuente era proprietaria dell’autovettura e che non aveva rilevanza la circostanza che il contratto di assicurazione fosse intestato al fratello della contribuente, trattandosi di fatto per sé non idoneo a contrastare la pretesa fiscale; ritenne inoltre insufficienti a vincere la presunzione le ulteriori prove addotte. Respinse pure l’appello incidentale dell’Ufficio rilevando che sebbene il possesso dell’autovettura denotasse capacità contributiva, era anche vero che al limitato possesso nel tempo doveva corrispondere una riduzione del maggior reddito sinteticamente accertabile, con la conseguenza che il reddito doveva essere rideterminato, in relazione a ciascuna annualità, tenendo conto del rapporto tra i giorni di utilizzo risultanti dai certificati di assicurazione ed i giorni dell’anno.

4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della decisione d’appello, con un unico motivo, cui ha resistito C.G. mediante controricorso.

In data 13 giugno 2019 la contribuente ha depositato domande di definizione agevolate D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, presentate in relazione agli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004 ed ha allegato quietanze di versamento in relazione ai medesimi anni d’imposta.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso, deducendo la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 2728 e 2697 c.c., la difesa erariale censura la decisione gravata là dove ha ritenuto che la capacità contributiva dovrebbe essere determinata in proporzione al periodo di tempo in cui il contribuente, proprietario dell’autovettura che è indice idoneo per l’accertamento sintetico del reddito, disponga effettivamente di siffatto bene, con conseguente esclusione dei periodi di tempo in cui egli ne abbia ceduto l’uso a terzi (nel caso di specie al fratello).

A sostegno della censura la ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12448 del 2011 e Cass. n. 16284 del 2007) secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sul reddito, costituiscono elementi indicativi e coefficienti presuntivi di capacità contributiva, tra gli altri, la disponibilità di un autoveicolo, situazione nella quale deve farsi rientrare anche l’intestatario di un’autovettura che concede la medesima a terzi a titolo di comodato gratuito, con la conseguenza che la disponibilità di tali beni costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., non potendo il giudice tributario togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva e potendo soltanto valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma.

2. Preliminarmente va rilevato che la contribuente, come evidenziato dalla stessa Agenzia delle entrate, per gli anni d’imposta 2000 e 2001 ha usufruito del condono delle liti fiscali minori, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, definendo la controversia in relazione a dette annualità d’imposta.

3. Inoltre, come esposto in premessa, la contribuente ha avanzato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, come emerge dalla documentazione allegata (domanda di definizione e quietanze di versamento) in relazione alle annualità d’imposta 2002, 2003 e 2004.

Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, prevede che “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali…” e, ai sensi del successivo comma 13, “in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto…”.

Nel caso di specie, non risulta che sia stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né che sia stato notificato atto di diniego della definizione entro il 31 luglio 2020 e, pertanto, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata.

Le spese del giudizio estinto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, restano a carico della parte che le ha anticipate.

In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782).

PQM

dichiara estinto il giudizio.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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