Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20639 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 31/07/2019), n.20639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3688/2015 proposto da:

Multitrend Verona Srl, in persona del legale rappresentate pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma V. F. P. dè Calboli 54

presso lo studio dell’avvocato Francesco Papandrea che lo

rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Marco Pedrett e Alberto

Maria Persico in forza di procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Unicredit Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via Bertoloni 44 presso lo studio

dell’avvocato Antonio Formano che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Giovanni Ferrini, in forza di procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1419/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/03/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 21/4/2008 Multitrend Verona s.r.l. ha convenuto in giudizio Unicredit Banca s.p.a., ora Unicredit s.p.a., dinanzi al Tribunale di Verona, esponendo di aver usufruito di un servizio di home banking presso la filiale di (OMISSIS), operativo sul conto corrente n. (OMISSIS), per effettuare transazioni bancarie funzionali alla propria attività, come il pagamento di fornitori mediante bonifici; l’attrice ha sostenuto di aver verificato nella prima settimana di luglio del 2007, durante un controllo di magazzino, la sussistenza di ammanchi di merce per Euro 240.000,00, rilevando, in seguito ai successivi controlli contabili, l’esecuzione di numerosi bonifici effettuati a favore di terzi estranei, non giustificati contabilmente da fatture di acquisto o altri documenti, e numerose incongruenze fra il soggetto indicato nei bonifici bancari e il titolare delle coordinate bancarie del conto destinatario del bonifico, nonchè l’incompatibilità fra la causale del pagamento e il destinatario del bonifico, persona fisica non imprenditore; ha individuato come autore delle operazioni tale T.F., ex collaboratore autonomo della società, destinatario personalmente di tre dei bonifici in questione.

La società ha pertanto richiesto l’accertamento dell’inadempimento della Banca all’obbligo di effettuare i controlli necessari e la condanna di Unicredit al risarcimento del danno, quantificato in Euro 242.869,21, oltre interessi e maggior danno.

Si è costituita in giudizio Unicredit, chiedendo il rigetto della domanda e assumendo che nell’attivato servizio di banca multicanale per azienda era consentito ai soggetti nominativamente indicati dal correntista e definiti “facoltizzati” o “utilizzatori” (dipendenti, collaboratori continuativi o amministratori del cliente), dotati di appositi codici di identificazione (codici di adesione e PIN) di accedere alle funzioni di pagamento in regime di segretezza; ha fatto rilevare inoltre che in forza delle previsioni contrattuali la Banca era liberata da qualsiasi onere di accertamento in ordine alla legittimazione dei soggetti esecutori delle operazioni.

Il Tribunale di Verona con sentenza del 10/4/2010 ha respinto le domande di Multitrend Verona; ha rilevato che in nove casi non vi era discrepanza tra generalità dei beneficiari e coordinate bancarie e che le persone fisiche destinatarie erano titolari di impresa individuale (salvo certo B.F., le cui generalità però coincidevano con il titolare del conto); ha rimarcato che parte attrice non aveva prodotto le fatture di riferimento dei pagamenti; ha osservato che le disposizioni di bonifico indicavano come beneficiario la Nazionale Profumi di B.: ha ritenuto che Unicredit non avesse nè l’obbligo giuridico, nè la concreta possibilità materiale, di impedire o interrompere l’effettuazione delle operazioni, anche a prescindere dalla clausola contrattuale di esonero da responsabilità; ha osservato che il sistema di pagamento non consentiva il riscontro automatico tra numero di conto corrente beneficiario e generalità del titolare e che l’attrice non aveva allegato che altri istituti bancari utilizzassero all’epoca già tale funzione; ha quindi attribuito la responsabilità dell’accaduto a un difetto di controllo da parte degli amministratori della società attrice.

2. Multitrend Verona s.r.l. ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, a cui ha resistito l’appellata Unicredit.

La Corte di appello di Venezia con sentenza del 13/6/2014 ha respinto il gravame con aggravio di spese.

La Corte di appello ha attribuito rilievo dirimente al fatto che i bonifici in questione erano stati eseguiti da T.F., ossia da un soggetto debitamente autorizzato e abilitato ad operare sul conto, quale collaboratore della società; ha considerato inconferenti i capi di prova dedotti da parte appellante, perchè non riferibili al sistema operativo di Unicredit all’epoca dei fatti; ha escluso la colpa grave ex art. 1229 c.c., della Banca per la mancata verifica della non corrispondenza fra coordinate bancarie dei conti correnti e soggetti beneficiari dei pagamenti sia perchè una persona fisica come il B. ben poteva essere titolare di una ditta individuale, sia perchè era irrilevante la condizione di pluriprotestato del B., che comune veniva in considerazione quale destinatario di pagamenti, sia perchè nessuna situazione sospetta sino a luglio del 2007 era stata notata neppure dall’amministratore della società; inoltre, pacificamente, erano stati rispettati i codici da indicare nelle varie operazioni, e non vi era alcuna prova della possibilità di Unicredit di effettuare il controllo in simultanea con l’esecuzione del bonifico circa la rispondenza della titolarità del conto corrente sul quale affluivano i pagamenti e il nominativo del beneficiario.

3. Avverso la sentenza del 13/6/2014, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione Multitrend Verona s.r.l. con atto notificato il 27/1/2015, svolgendo quattro motivi.

Con controricorso notificato il 4/3/2015 Unicredit ha resistito al ricorso avversario.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, e violazione e falsa applicazione della L. n. 197 del 1991, art. 3, con riferimento l’art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1229 e 1856 c.c..

1.1. La ricorrente si duole del fatto che la sentenza abbia omesso di esaminare la circostanza che il beneficiario di ben 19 bonifici incongruenti, e cioè tal B.G., aveva provveduto sistematicamente a prelevare in contanti le somme accreditategli presso la stessa Unicredit, realizzando così una fattispecie integrante l’obbligo di segnalazione previsto appunto dalla L. n. 197 del 1991, art. 3.

La Corte territoriale non aveva dato risposta all’interrogativo proposto da Multitrend se la Banca ricevente i bonifici non avrebbe dovuto attivare i controlli presso la Banca ordinante (che era comunque un’altra filiale della stessa Unicredit), nel caso, effettivamente occorso, in cui sul conto corrente di una persona fisica, non censita quale titolare di una partita IVA, oltretutto protestata, iniziavano ad arrivare bonifici per ingenti importi in un arco di tempo limitato, con causali di asserito pagamento di fatture, sistematicamente incassate in contanti dal beneficiario nell’immediatezza per oltre Euro 200.000.

1.2. Come eccepisce la controricorrente Unicredit, la ricorrente mescola effettivamente all’interno dello stesso motivo sia la doglianza di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, sia quella di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Un ampio indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, in tema di motivi promiscui, non ritiene consentito proporre cumulativamente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Sez.3, 23/6/2017 n. 15651; Sez.6, 4/12/2014 n. 25722; Sez. 2, 31/1/2013 n. 2299; Sez.3, 29/5/2012 n. 8551; Sez.1, 23/9/2011 n. 19443; Sez.5, 29/2/2008 n. 5471). Appare infatti inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, Sent. n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790-01).

Tuttavia nella giurisprudenza di questa Corte si è anche ritenuto che l’inammissibilità in linea di principio della mescolanza e della sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Sez.6, 09/08/2017 n. 19893; Sez. un. 6/5/2015, n. 9100).

In particolare, le Sezioni Unite con la sentenza n. 17931 del 24/7/2013 hanno ritenuto che, ove tale scindibilità sia possibile, debba ritenersi ammissibile la formulazione di unico articolato motivo, nell’ambito del quale le censure siano tenute distinte, alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento processuale, segnatamente a quello, tradizionale e millenario, iura novit curia, ed a quello, di derivazione sovranazionale, della c.d. “effettività” della tutela giurisdizionale, da ritenersi insito nel diritto al “giusto processo” di cui all’art. 111 Cost., elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile e segnatamente nell’attività di interpretazione delle norme processuali, corrispondere una effettiva ed esauriente risposta da parte degli organi statuali preposti all’esercizio della funzione giurisdizionale, senza eccessivi formalismi.

Nella fattispecie, tale operazione di scissione può essere compiuta senza troppe difficoltà nell’ambito delle deduzioni del Comune ricorrente, isolando le censure volte a denunciare una violazione di legge da quelle relative a un asserito vizio motivazionale.

1.3. Quanto all’omesso esame, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

1.4. Il fatto storico non considerato dalla Corte territoriale, secondo la ricostruzione di Multitrend Verona, è – e non può che essere – il sistematico e immediato prelievo in contanti da parte del B. delle somme affluite sul suo conto Unicredit per effetto degli ordini di bonifici impartiti per conto di Multitrend dal collaboratore abilitato ma infedele.

Il predetto fatto, invece, non può essere costituito dall’asserita violazione della normativa antiriciclaggio e dei conseguenti obblighi di segnalazione da parte della Banca, che non è un fatto storico, ma semmai una valutazione di carattere giuridico.

Tale fatto (i prelievi sistematici in contanti), però, è stato tenuto presente sia dalla sentenza di primo grado, sia dalla sentenza di secondo grado, che riporta il contenuto della decisione del Tribunale, che hanno entrambe quindi dato espressamente atto della circostanza del prelievo in contanti sistematicamente effettuato dal B. delle somme a lui erogate.

L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053).

Per altro verso, la ricorrente, in ciò peccando sotto il profilo della specificità e completezza della censura, non deduce nel contesto del motivo come e quando, nel corso dei giudizi di merito, avrebbe sottoposto al Giudice la predetta circostanza nella sua ora proclamata valenza giuridica, allegandone la decisività.

Infine, nella sostanza e anche prescindere dalla prospettazione della ricorrente, la circostanza in questione non ha effettivamente carattere decisivo, come è necessario per la proposizione del vizio motivazionale attualmente declinato dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.5. Infatti, anche la censura di violazione di legge conglobata nello stesso primo motivo ora in esame, non si regge su di una corretta prospettazione giuridica.

La ricorrente invoca il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 3, modificato dalla L. 5 luglio 1991, n. 197, articolo unico, in sede di conversione (sostituito dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153, art. 1, comma 1 e successivamente modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 150, comma 4 e art. 151, comma 2 e D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, art. 6, comma 3, ora abrogato dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 64, comma 1, lett. a) e sostituito dall’art. 73, comma 1, lett. a), dello citato Decreto).

In tema di “Segnalazioni di operazioni” la norma prevedeva che il responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo dell’istituto di credito avesse l’obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducesse a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime potessero provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio).

A sua volta il titolare dell’attività, il legale rappresentante o un suo delegato doveva esaminare le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenesse fondate tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, doveva trasmetterle senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, anche in via informatica e telematica, all’Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.

L’Ufficio italiano dei cambi era competente ad effettuare i necessari approfondimenti ed indagini sulle segnalazioni nonchè le conseguenti denunce alle Autorità inquirenti.

Tale disciplina, come quella che ora l’ha sostituita, che grava di un preciso onere i responsabili degli istituti di credito, assolve però alla specifica funzione di prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e non crea alcun obbligo, sul piano civilistico, della Banca verso i propri clienti, suscettibile di essere fatto valere sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi contrattuali, e tantomeno di un obbligo di avvertimento al proprio cliente autore delle rimesse seguite da prelievo in contanti da parte del beneficiario, come è costretta a sostenere la ricorrente (pag. 19 del ricorso); in ogni caso l’elemento sospetto era semmai il fatto che B. operasse ingenti prelievi in contanti e non già che egli ricevesse i bonifici in questione per causali non dovute, fatto questo che, come la Corte di appello non ha mancato di sottolineare, era la Multitrend a dover controllare con ben maggiori attenzione e diligenza.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1229 c.c., in combinato disposto con l’att. 1176 c.c., comma 2, art. 1856 c.c. e della L. n. 197 del 1991, art. 3; la ricorrente lamenta che non sia stata apprezzata in capo alla Banca la colpa grave e comunque la violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

2.1. In tale prospettiva la Corte territoriale non aveva considerato: l’incongruenza dei bonifici affluiti sul conto del B. e i suoi comportamenti di prelievo successivi; la veste di Unicredit, che era ad un tempo Banca ordinante e ricevente; la sussistenza dell’obbligo di protezione di cui all’art. 10 del contratto Banca Multicanale che prevedeva invio di conferma scritta dell’avvenuta esecuzione delle operazioni; il fatto che il sistema, in presenza di discrasia tra numero di conto corrente e nome del beneficiario prevedeva un intervento manuale di convalida dell’operazione; il rilievo attribuibile alle istanze istruttorie (capo 24 e consulenza tecnica d’ufficio, che avrebbero permesso di raggiungere la prova proprio sul fatto che la Corte ha ritenuto non provato).

2.2. Con la censura, sotto le spoglie della violazione normativa, la ricorrente lamenta in sostanza una valutazione di merito asseritamente erronea.

Inoltre, come si è detto al p. 1.5., la normativa pubblicistica aveva ben altra funzione che quella di proteggere Multitrend Verona dall’uso indebito ed anzi criminoso dell’autorizzazione rilasciata al proprio collaboratore da parte di costui.

I Giudici del merito si sono basati sul fatto che il sistema operativo al momento in uso non consentiva il riscontro automatico della corrispondenza fra il numero del conto corrente e le generalità del suo titolare ed hanno invece messo in rilievo il fatto decisivo che l’uso anomalo era stato compiuto da un soggetto regolarmente autorizzato ad operare.

Nè poteva essere preteso dall’ordinante un controllo di merito circa la congruità e plausibilità delle operazioni commerciali a cui i bonifici si riferivano.

Il fatto che Unicredit non avesse adempiuto all’obbligo di invio di conferma scritta delle operazioni eseguite in regime di home banking è contestato dalla controricorrente, mentre la ricorrente non indica quando e come avrebbe dedotto la circostanza, facendola valere a supporto del preteso inadempimento di controparte.

I fatti che avrebbero dovuto essere dimostrati dalle istanze istruttorie non sono provati e si tratterà, semmai, di valutare a parte la censura specifica inerente la mancata ammissione delle prove dedotte.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c., in combinato disposto con l’art. 1176 c.c., comma 2 e art. 1856 c.c. e la L. n. 197 del 1991, art. 3, perchè la Corte di appello non aveva considerato in capo ad Unicredit l’onere della prova relativamente all’obbligo di diligenza a suo carico nell’esecuzione del contratto bancario, secondo il parametro di diligenza del corretto banchiere.

La censura è infondata, perchè la Corte non ha affatto ritenuto che la Banca non dovesse dimostrare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni con la debita diligenza professionale, ma ha ritenuto che nessun addebito le potesse esser mosso in tal senso sulla base dei cinque specifici rilievi articolati a pagina 6 della sentenza impugnata, rispetto ai quali la ricorrente si limita, sotto le apparenze di una censura per violazione di legge, a manifestare il proprio dissenso sul merito della valutazione di fatto operata dalla Corte territoriale, insindacabile in sede di legittimità.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione e violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 1229 c.c., in combinato disposto con l’art. 1176 c.c., comma 2, art. 1856 c.c. e della L. n. 197 del 1991, art. 3, in relazione all’art. 2697 c.c., perchè la Corte di appello aveva erroneamente o illegittimamente rigettato le istanze istruttorie (e quindi non aveva valutato i fatti sottesi) proposte da parte attrice con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, del 22/11/2008 (capi 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29 e consulenza tecnica sub 4).

4.1. In particolare, quanto ai capi 24, 25, 26 e 29, la ricorrente si lamenta del fatto che la Corte di appello aveva del tutto illogicamente e incomprensibilmente ritenuto che essi si riferissero all’attuale sistema operativo di Unicredit e non a quello in funzione all’epoca dei fatti.

Nonostante l’uso del “presente storico” i capitoli in questione si riferivano all’epoca dei fatti, come rendeva evidente il tenore del capitolo 29, chiaramente riferito all’attualità, e altrimenti meramente duplicativo; anche il concetto di “bonifici multipli” era stato oggetto di equivoco, perchè con tale termine la Multitrend aveva inteso riferirsi a quelli con i quali in unica sessione veniva richiesta l’esecuzione di un bonifico a diversi beneficiari.

4.2. Il motivo, che cumula mezzi di ricorso eterogenei (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo), in realtà non si duole nè dell’uno, nè dell’altro vizio, giacchè lamenta l’errore interpretativo compiuto dai Giudici circa il contenuto dei capitoli di prova orale, con specifico riguardo alle coordinate temporali dei fatti con essi dedotti.

Giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte afferma che qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonchè di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia,senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Sez. 6-1, n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753-01).

In ogni caso, la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile quando con essa il ricorrente si duole della valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, nè adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione (Sez. 6-L, n. 8204 del 04/04/2018, Rv. 647571-01).

Nella specie, la doglianza attiene proprio all’interpretazione dei capitoli di prova, ossia all’interpretazione degli atti processuali effettuata dal Giudice del merito che ha in concreto assolto al proprio onere di motivazione.

La doglianza si colloca quindi nel campo della recriminazione di merito inammissibile in sede di legittimità.

4.3. La ricorrente si lamenta inoltre che la consulenza tecnica d’ufficio richiesta era stata ritenuta erroneamente “esplorativa” nonostante il suo carattere “percipiente”, volta com’era ad accertare esistenza o entità di determinati fatti percepibili solo se in possesso di specifiche competenze tecniche.

Anche in questo caso la censura contrasta la valutazione espressa dai Giudici del merito che hanno ritenuto che l’ingresso della consulenza presupponesse la previa – mancata dimostrazione dell’esistenza di un sistema di rilevamento di discrasie fra le coordinate bancarie dei destinatari dei bonifici e i titolari dei conti correnti di riferimento (o meglio fra il nominativo del beneficiario e il titolare del conto bonificato).

Vien meno quindi lo stesso presupposto della censura e cioè l’assunto che la consulenza tecnica fungesse essa stessa da fonte oggettiva di prova: tale principio, infatti, non può mai significare che le parti possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente.

Anche ai fini dell’ingresso della consulenza c.d. “percipiente” è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all’accertamento (Sez. un., 04/11/1996, n. 9522).

5. Il ricorso, proposto sulla base di censure in parte inammissibili e in parte infondate, deve quindi essere complessivamente rigettato e la parte ricorrente dev’essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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