Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20639 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. I, 29/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 29/09/2020), n.20639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2891/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato presso la I sezione Civile

della Suprema Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Bassan Maria;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 6/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con decreto depositato in data 6.12.2018, ha rigettato la domanda di S.M., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo stato il suo racconto ritenuto credibile (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal (OMISSIS) per il timore di essere ucciso dal proprio fratello che lo aveva così minacciato dopo aver già sottratto tutti i terreni del padre).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione S.M. affidandolo ad un unico articolato motivo.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ stata censurata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Espone il ricorrente che il Tribunale, nell’escludere in capo allo stesso la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ha omesso di valutare la situazione del suo paese d’origine, non considerando l’elevato tasso di corruzione nel paese e la sua diffusione, in particolare, all’interno delle forze di polizia e in campo giudiziario.

2. Il ricorso è fondato.

Va osservato che il ricorrente ha dedotto di essersi allontanato dal suo paese di origine per sfuggire alla minaccia di morte rivoltagli dal fratello, che aveva già sottratto tutte le terre alla sua famiglia e temeva che il richiedente potesse rivendicarne la restituzione.

Il ricorrente aveva altresì allegato (pag. 2 del ricorso in primo grado) di essersi rivolto, per ottenere giustizia, al capo villaggio ed alla polizia, ma di non aver avuto alcun supporto a causa del livello di corruzione di tali organi.

A fronte di tali deduzioni, il giudice di merito, pur non dubitando della credibilità del racconto del richiedente, non ha assunto alcuna informazione in ordine in ordine al grado di tutela che potevano offrire le autorità del (OMISSIS), limitandosi a sostenere che non sussisteva un concreto pericolo per l’incolumità del ricorrente, avendo costui rappresentato il proprio rischio in via del tutto generica (affermazione che si pone, peraltro, in netto contrasto con quanto dallo stesso giudice di merito evidenziato nel decreto impugnato, ovvero che il ricorrente aveva espressamente riferito di essere stato minacciato di morte dal fratello).

E’ dunque fondata la censura secondo cui il giudice di merito non ha considerato la situazione del Paese, non tentando neppure di acquisire informazioni idonee al cospetto delle questioni sottopostegli dal ricorrente (corruzione delle autorità di sicurezza e/o del sistema giustizia in generale in (OMISSIS)), rilevanti ai fini della valutazione della condizione di vulnerabilità.

Il decreto impugnato deve quindi essere cassato con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Venezia, in diversa composizione per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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