Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20639 del 09/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20639 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 1221-2007 proposto da:
BONACCORSI

FRANCESCO

C.F.BNCFNC43A26A479I,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DANTE 12,
presso lo studio dell’avvocato AVELLANO SILVIO, che lo
m
rappresenta e difende;
– ricorrente2013
1276

contro

FONDAZIONE ANGELO GALEONE, P.I.97188620583, IN PERSONA
DEL SUO PRESIDENTE, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE LIEGI 42, presso lo studio dell’avvocato ALOISIO
ROBERTO GIOVANNI, che la rappresenta e difende

Data pubblicazione: 09/09/2013

-

unitamente all’avvocato POLIDORO EMILIO;
FONDAZIONE SAN RAFFAELE CITTADELLA DELLA CARITA’, IN
PERSONA DEL SUO PROCURATORE E DIRETTORE GENERALE,
P.I.90014210737, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE LIEGI 42, presso lo studio dell’avvocato ALOISIO

RAMELLINI GIUSEPPE;
CASSANO PIETRO C.F.CSSPRT4OL31L049U, IN QUALITA’ DI
ESECUTORE TESTAMENTARIO DI ANGELO GALEONE,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 42,
presso lo studio dell’avvocato ALOISIO ROBERTO
GIOVANNI che lo rappresenta e difende;
– controri correnti nonchè contro

TECCO MARIA ALEXANDRA, BANCA SICILIA SPA;
– intimati contro

AMM BENI ATTIVITA’ CULTURALI MUSEO ARCHELOLOGICO
TARANTO IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., elettivamente
domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– resistente –

avverso la sentenza n. 1037/2006 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 14/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato

udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito l’Avvocato Colica Roberto con delega depositata
in udienza dell’Avv. Avellano Silvio difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Pietro e la Fondazione Angelo Galeone che ha chiesto
il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. Ramellini Giuseppe per la Fondazione San
Raffaele Cittadella Della Carità che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito l’Avv. Aloisio Roberto Giovanni per Cassano

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 21-7-2000 l’avvocato Pietro Cassano nella qualità di esecutore
testamentario del professor Angelo Galeone conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino
Francesco Bonaccorsi, Maria Alexandra Tecco, il Banco di Sicilia, la Fondazione San Raffaele

e la Fondazione Angelo Galeone assumendo:

con testamento olografo del 7-3-1999 pubblicato il 9-11-1999 il Galeone, deceduto in
Torino il 30-7-1999, aveva disposto dei propri beni prevedendo in particolare di dare una
diversa destinazione ai titoli azionari da un lato ed alle obbligazioni di Stato dall’altro,
stabilendo per i primi che il ricavato della vendita delle azioni, all’epoca in deposito presso
il Banco di Sicilia di Torino Via Alfieri — Agenzia A (deposito n. 3100100527), fosse destinato
per la metà al Museo Archeologico di Taranto e per l’altra metà in due parti uguali alla
Cittadella della Carità di Taranto ed alla istituzione di un premio cittadino intestato ad
Angelo Galeone; per le obbligazioni, invece, il ricavato della vendita veniva destinato al
Conte Bonaccorsi, in parte quale lascito, in parte per adempiere le obbligazioni fiscali
derivanti dalla devoluzione del patrimonio;

l’esponente era stato nominato esecutore testamentario;

il 31-8-1999 il Banco di Sicilia aveva fatto transitare le 58.085 azioni delle Assicurazioni
Generali dal dossier titoli intestato al testatore al dossier titoli n. 3100 — 19507 sulla base di
una disposizione di giro del Galeone attraverso un modulo bancario del 1-7-1999, e tale
trasferimento aveva indotto il Bonaccorsi a rivendicare la proprietà di tali azioni; l’attore in
proposito rilevava che, ammesso e non concesso che l’ordine suddetto fosse stato firmato
ed inviato effettivamente dal Galeone (circostanza che si contestava), poiché tale modulo

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Cittadella della Carità, il Museo Nazionale Archeologico di Taranto, il Ministero per i Beni Culturali

era da qualificare come un mandato, il depositario non avrebbe potuto dare esecuzione
all’incarico dopo la morte del mandante.

Il Cassano, disconosciuta comunque la firma del “de cuius” in calce al suddetto modulo, chiedeva
accertarsi e dichiararsi che le predette azioni Generali dovevano essere devolute a favore dei

dichiararsi che le azioni in questione dovessero essere trasferite sul dossier titoli n. 3100-00527 del
Banco di Sicilia di Torino – Agenzia A, dove si trovavano all’epoca del decesso del Galeone; in ogni
caso disporre che l’esecutore testamentario vendesse le predette azioni devolvendo il ricavato
secondo le modalità indicate nel testamento.

Il Bonaccorsi costituendosi in giudizio contestava il fondamento delle domande attrici di cui
chiedeva il rigetto; in via riconvenzionale chiedeva, dato atto che il Galeone aveva lasciato
all’esponente il ricavato della vendita dell’immobile sito in Roma, via Pavia 43, ordinarsi al Cassano
i

di procedere alla vendita di tale cespite, affidando apposito incarico a primarie agenzie immobiliari
ed accreditando il ricavato in proprio favore.

La Tecco restava contumace.

Il Banco di Sicilia costituendosi in giudizio si dichiarava soggetto estraneo alla lite e chiedeva il
rigetto delle domande attrici.

La Fondazione San Raffaele Cittadella della Carità si costituiva in giudizio chiedendo l’accoglimento
delle domande attrici e, in via riconvenzionale, la condanna del Banco di Sicilia e del Bonaccorsi in
solido alla corresponsione della rivalutazione e degli interessi al tasso ritenuto di giustizia sul
capitale derivante dalla vendita delle azioni dalla data di notifica dell’atto di citazione al saldo.

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legatari di cui al punto 1 lett. a) e b) del menzionato testamento, in subordine accertarsi e

L’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali si costituiva in giudizio proponendo le stesse
conclusioni dell’attore.

Anche la Fondazione Angelo Galeone costituendosi in giudizio chiedeva l’accoglimento delle
domande attrici.

rigettava la domanda riconvenzionale relativa alla vendita dell’immobile di via Pavia 43 in Roma e
condannava il Banco di Sicilia a corrispondere alla Fondazione San Raffaele Cittadella della Carità la
rivalutazione monetaria e gli interessi legali sull’importo spettante alla Fondazione stessa dalla
vendita delle azioni.

Proposto gravame da parte del Bonaccorsi resistevano in giudizio il Cassano quale esecutore /
testamentario dell’eredità Galeone, il Banco di Sicilia che proponeva appello incidentale, l
Fondazione San Raffaele — Cittadella della Carità che chiedeva il rigetto di entrambi gli appelli,
l’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali e la Fondazione Angelo Galeone che chiedevano
il rigetto dell’appello principale.

La Corte di Appello di Torino con sentenza del 14-6-2006 ha rigettato sia l’appello principale che
quello incidentale.

Per la cassazione di tale sentenza il Bonaccorsi ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi
cui il Cassano, la Fondazione San Raffaele — Cittadella della Carità e la Fondazione Angelo Galeone
hanno resistito con separati controricorsi; il Cassano ha successivamente depositato una memoria.

Con ordinanza del 13-12-2012 la Corte ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti
dell’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali concedendo termine a tal fine di giorni 90 ed
ha rinviato la causa a nuovo ruolo; a tale ordinanza è stata data puntuale esecuzione da parte del
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Il Tribunale adito con sentenza del 28-10-2002 accoglieva le domande proposte dal Cassano,

ricorrente; la suddetta Amministrazione non ha svolto attività difensiva in questa sede; il Cassano
ha depositato una seconda memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione sollevata dalla Fondazione Angelo Galeone di

richiama tutte le altre parti del pregresso giudizio di secondo grado, è priva di riferimenti
all’esponente.

L’eccezione è infondata in quanto, nonostante che la suddetta procura apposta in calce al ricorso
non faccia riferimento alla Fondazione suddetta, la lettura del ricorso stesso consente
agevolmente di ritenere che esso è stato proposto anche nei confronti di tale parte.

Venendo quindi all’esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo il ricorrente, deducendo
omessa motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver svolto alcuna argomentazione
in ordine alla domanda del Bonaccorsi formulata al punto C delle conclusioni istruttorie di
esibizione dei carteggi intercorsi tra l’esecutore testamentario ed il Museo di Taranto che
avrebbero condotto, se acquisiti, all’estromissione di quest’ultimo dal processo; invero,
considerato che il Galeone nel predetto testamento aveva subordinato il legato in favore del
suddetto Museo alla condizione che il legatario, accettato entro un anno il legato, avesse
destinato la metà del ricavato dalla vendita delle azioni Generali entro l’anno successivo a spese
per miglioramenti ed arredamento di una o più sale di esposizione, occorreva rilevare che il
predetto Museo, a distanza di oltre un anno dalla suddetta vendita e di oltre sei anni dalla
consegna dei reperti, non aveva ancora adempiuto all’obbligazione impostagli dal testatore.

Il motivo è inammissibile.

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inammissibilità del ricorso in quanto la relativa procura, apposta in calce al ricorso stesso, mentre

Premesso che il ricorrente non ha indicato il contenuto del carteggio asseritamente intercorso tra
l’esecutore testamentario ed il Museo di Taranto, precludendo così ogni valutazione in relazione
alla decisività della suddetta documentazione oggetto dell’istanza dell’ordine di esibizione, è
comunque assorbente di ogni altra considerazione il rilievo che il carteggio predetto, nella stessa

Taranto dalla sua qualità di legatario per inadempimento del modo previsto a suo carico dal
testatore — che non risulta mai essere stata oggetto della presente controversia.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione in ordine al rigetto della
domanda riconvenzionale relativa all’appartamento di via Pavia 43 in Roma; premesso che il
testamento al riguardo prevedeva che, ove si fosse realizzata la vendita

“entro breve tempo” di

detto immobile, il ricavato sarebbe confluito su di un conto corrente destinato al Bonaccorsi,
mentre, in caso di non sollecita vendita del cespite, quest’ultimo sarebbe stato destinato al
Cassano, assume che secondo la Corte territoriale, non essendo stata conclusa la vendita a breve
termine, considerato il lasso di tempo trascorso dalla data del testamento (7-3-1999) a quella del
decesso del testatore (30-7-1999), la condizione doveva ritenersi non avverata e, pertanto,
l’esecutore testamentario non avrebbe dovuto fare nulla per realizzarla; il Bonaccorsi sostiene che
con tale carente motivazione il giudice di appello non ha dato risposta al rilievo dell’esponente in
ordine alla impossibilità sul piano logico di riferire una clausola testamentaria ad ipotetici fatti da
avverarsi con il testatore ancora in vita, atteso che un testamento non contiene l’elenco dei beni
del “de cuius”, ma solo la loro destinazione dopo la sua morte unitamente alle modalità di
devoluzione ad eredi e legatari; conseguentemente l’espressione “entro breve tempo” doveva
essere riferita ai giorni successivi alla morte del Galeone, anche perché, se costui avesse venduto
l’appartamento in vita, del suo ricavato avrebbe potuto disporre a suo piacimento, non trovando
certo le sue azioni un vincolo restrittivo nel testamento già redatto.
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prospettazione del ricorrente, atteneva ad una questione — ovvero la decadenza del Museo di

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha escluso che nel testamento per cui è causa fosse stato dato incarico
all’esecutore testamentario di provvedere alla vendita dell’appartamento suddetto, ed ha
aggiunto che neppure poteva ricavarsi la sussistenza di un tale incarico interpretando la clausola

esame induceva a ritenere che l’immobile, messo in vendita, avrebbe potuto essere alienato in
breve termine e, in tale ipotesi, il ricavato sarebbe confluito sul conto corrente destinato in
successione al Bonaccorsi; tale eventualità avrebbe dovuto realizzarsi “entro breve tempo”, fatto
sicuramente non verificatosi nel periodo 7-3-1999 (data del testamento) — 30-7-1999 (data del
decesso del Galeone); pertanto la condizione non si era avverata, e l’esecutore nulla doveva fare
per realizzarla; si è quindi in presenza di una interpretazione del testamento frutto di un
accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione.

Orbene con il motivo in esame il ricorrente, nel contestare l’interpretazione del testamento in
oggetto con particolare riferimento alla clausola della vendita dell’appartamento suddetto “entro

breve tempo”,

non denuncia la violazione di alcun canone ermeneutico, né evidenzia

sostanzialmente vizi del “iter” argomentativo seguito dalla Corte territoriale, ma si limita
inammissibilmente a prospettare una diversa lettura del testamento stesso a sé più favorevole,
senza comunque censurare specificatamente il decisivo rilievo di ordine letterale del giudice di
appello secondo cui nel testamento del Galeone non è ravvisabile l’indicazione di un incarico
all’esecutore testamentario di vendere l’immobile suddetto.

Con il terzo motivo il Bonaccorsi, denunciando falsa applicazione dell’art. 1722 n. 4 c.p.c., censura
la sentenza impugnata per aver confermato la statuizione del giudice di primo grado, che aveva
dichiarato che le 58.085 azioni delle Assicurazioni Generali giacenti alla morte del Galeone nel
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testamentaria; infatti l’interpretazione più aderente alla lettera ed alla logica della disposizione in

deposito n. 310000527 presso il Banco di Sicilia dovevano essere devolute ai legatari indicati, ed
aveva autorizzato l’esecutore testamentario a vendere tali azioni ed a devolverne il ricavato
secondo le modalità testamentarie; invero la Corte territoriale, rilevato che dette azioni erano
transitate dal dossier dei titoli azionari nel deposito n. 310/ 19507 con operazione del Banco di

il 31-8-1999, ha ritenuto che l’ordine di trasferimento di tali azioni realizzava un mandato che si
era estinto, ove non ancora eseguito, con la morte del mandante ai sensi dell’art. 1722 n. 4 c.c.

Il ricorrente ritiene detta norma inapplicabile in materia testamentaria, qualora il mandato stesso
sia rivolto all’attuazione della volontà del testatore; infatti un conto è l’estinzione di un mandato
avente ad oggetto la vendita di un bene, perché in tal caso al momento della morte del testatore il
bene stesso viene acquisito dai suoi eredi i quali hanno diritto di disporne a loro piacimento senza
interferenze postume, un conto è l’estinzione di un mandato il cui scopo era quello di incidere
sulla distribuzione dei beni caduti in successione all’interno dell’asse ereditario, dovendosi in
questa seconda ipotesi ritenere che la volontà del

“de cuius” prevalga su qualsiasi altra

disposizione di legge; pertanto con l’ordine suddetto il Galeone aveva effettuato una revoca
parziale e tacita del legato.

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha ritenuto insuperabile il rilievo che l’ordine di trasferimento delle azioni
rientrava nel conferimento di un mandato che si estingue, ove non ancora eseguito, con la morte
del mandante ai sensi dell’art. 1722 n. 4 c.c.; tale convincimento è corretto avuto riguardo alla

“ratio” di tale disposizione, consistente nella considerazione che la morte del mandante determina
la cessazione della gestione da parte di quest’ultimo del proprio patrimonio con il conseguente
venir meno del fondamento dell’incarico conferito al mandatario.
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Sicilia svolta su una esplicita richiesta del Galeone di trasferimento titoli del 1-7-1999 ma eseguita

E’ comunque decisivo rilevare che la sentenza impugnata ha espresso una seconda ed autonoma
“ratio decidendi”, non oggetto di impugnazione, secondo la quale dalla scheda testamentaria
risultava l’inequivocabile distinzione delle azioni dalle obbligazioni e la diversa destinazione delle
prime rispetto alle seconde.

disposizione relativa ai titoli presenti sul conto n. 3100/00527 destinato ai legatari configurava una
ipotesi di legato di cosa da prendersi in un certo luogo ai sensi della norma ora menzionata,
assume che con il predetto ordine di trasferimento del 1-7-1999 al Banco di Sicilia il Galeone aveva
inteso revocare parzialmente il legato assegnando le 58.085 azioni Generali all’esponente;
pertanto il fatto che al momento del decesso detti titoli fossero ancora sul conto destinato ai
legatari era irrilevante, posto che la seconda parte della norma ora citata prevede che il legato ha
ugualmente effetto qualora le cose non siano presenti nel luogo presunto casualmente o
temporaneamente.

Tanto premesso, il ricorrente ritiene che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso
l’applicabilità dell’art. 655 c.c. in quanto le azioni suddette, al momento dell’apertura della
successione, non si trovavano sul conto n. 3100/00527 per casualità o temporaneità; infatti dette
azioni al momento del decesso del Galeone erano ancora casualmente sul conto destinato ai
legatari esclusivamente per l’inerzia e la mancanza di diligenza del Banco di Sicilia, che aveva
impiegato due mesi ad eseguire l’ordine conferitogli, mentre tali titoli secondo le aspettative del
testatore all’apertura della successione avrebbero dovuto trovarsi sul conto destinato all’erede.

La censura è infondata.

La Corte territoriale, premesso che doveva escludersi una revoca ai sensi dell’art. 686 secondo
comma c.c. che presuppone la trasformazione della cosa legata, mentre le azioni erano sempre
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Con il quarto motivo il Bonaccorsi, deducendo violazione dell’art. 655 c.c., rilevato che la

rimaste tali, ha poi escluso l’applicabilità dell’art. 655 c.c. in quanto le azioni, al momento
dell’apertura della successione, non si trovavano sul conto 3100/00527 casualmente o
temporaneamente.

Tale convincimento è corretto ed immune dai profili di censura sollevati dal ricorrente; ed invero

riferimento alla natura dei beni stessi (ovvero titoli azionari per alcuni legatari e titoli
obbligazionari per altri legatari), cosicché il conto sul quale tali titoli risultavano depositati aveva
un significato solo indicativo; comunque l’applicabilità dell’art. 655 c.c. deve escludersi per il fatto
che tale disposizione — che prevede la non incidenza sull’efficacia di un legato di una rimozione
temporanea delle cose legate dal luogo in cui di solito erano custodite, e che presuppone quindi
un rapporto di normale inerenza di esse al luogo indicato — è estranea alla fattispecie, dove non vi
era stata alcuna rimozione delle obbligazioni dal deposito in cui si trovavano all’atto dell’apertura
della successione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei tre
controricorrenti di euro 200,00 per spese e di euro 5.000,00 per compensi.

Così deciso in Roma il 14-4-2013

li Consigliere estensore

l’individuazione dei legatari e dei beni a questi lasciati era stata operata dal testatore con

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