Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20639 del 08/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20639 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16935/2013 R.G. proposto da
VOLPI ANNA, in proprio e nella qualità di erede di Renato Volpi,
oltre che quale erede unica di Almo Fraboschi, ed avente causa da
Osvaldo e Luigi Peroncini, eredi di Maria Fraboschi in Peroncini,
VOLPI BRUNO e FRABOSCHI LILIANA, questi ultimi nella qualità di
eredi di Renato Volpi, rappresentati e difesi dagli Avv. Giovanni Di
Sibio e Ornella Manfredini, con domicilio eletto in Roma, via G.G.
Belli n. 36, presso lo studio dell’ultima;
– ricorrenti contro
VOLPI ADELMO, rappresentato e difeso dagli Avv. Claudio Marianelli
e Fabio Pucci, con domicilio eletto in Roma, largo C. Goldoni n. 47,
presso lo studio dell’ultimo;
– con troricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 556
depositata il 18 maggio 2012.

Data pubblicazione: 08/08/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre
2017 dal Consigliere Milena Falaschi.

Osserva in fatto e in diritto
Ritenuto che:
– il Tribunale di La Spezia, con una sentenza n. 371 del 2006, in

Renato VOLPI, Maria e Almo FRABOSCHI nei confronti di Adelmo
VOLPI, esercitata da quest’ultimo actio negatoria servitutis di passo
(offerto, ad adiuvandum, lo spostamento del preteso passaggio su
altra parte del suo terreno posta nelle immediate vicinanze), che
veniva rigettata, dichiarava che la strada agraria nel tratto inerente
il terreno di proprietà dell’attore era gravata da servitù per il solo
passo pedonale in favore delle proprietà dei convenuti, per
destinazione del padre di famiglia, ordinando all’attore il ripristino
dell’originario tracciato, spese compensate;
– sul gravame proposto da Renato ed Anna Volpi (quest’ultima
nella qualità di erede unica di Almo Fraboschi, ed avente causa da
Osvaldo e Luigi Peroncini, eredi di Maria Fraboschi in Peroncini
Prandini), la Corte d’appello di Genova, nella resistenza
dell’appellato, che proponeva anche appello incidentale, rigettava
l’appello principale e in accoglimento di quello incidentale,
dichiarava l’inesistenza della servitù di passaggio vantata dagli
appellanti in favore dei fondi di loro proprietà siti in loc. Casoni
frazione Suvero di Rocchetta Vara, precisando che per
giurisprudenza consolidata la costituzione di servitù per
destinazione del padre di famiglia postulava la presenza di opere di
natura permanente, specificamente destinate all’esercizio della
servitù, mentre nella specie dalla documentazione relativa allo
stato dei luoghi e dalle dichiarazioni testimoniali emergeva che non
vi era alcun riferimento della stradella ad una originaria funzione di
collegamento dei due fondi delle parti, ma unicamente alla
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parziale accoglimento delle domande riconvenzionali proposte da

esistenza del passaggio per il suo utilizzo all’interno del fondo
dell’appellato, nel quale si trovavano vari edifici;
– per la cassazione del provvedimento della Corte d’appello di
Genova ricorrono Liliana Fraboschi e Bruno Volpi, in qualità di eredi
di Renato Volpi, nonché Anna Volpi, sulla base di quattro motivi;
– l’intimato Adelmo Volpi resiste con controricorso;
– in prossimità della camera di consiglio parte controricorrente ha

Atteso che:
parte controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso
perché le censure di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, sarebbero state
indebitamente cumulate. Il rilievo è infondato.
L’inammissibilità di cui si discute non può sussistere allorquando il
ricorso per cassazione, pur presentando congiuntamente in rubrica
i due profili di censura, esibisca sufficiente specificità, cioè la
caratteristica che principalmente contraddistingue l’impugnazione
in sede di legittimità. Pertanto allorquando il motivo di ricorso
evidenzi nitidamente nel proprio seno i profili attinenti la
ricostruzione del fatto e passi successivamente alla trattazione
delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione della o
delle norme appropriate alla fattispecie, non v’è luogo per rilevare
vizi del ricorso stesso.
È anzi insegnamento dottrinale ed esperienziale che, in alcuni casi
(sia pur non costituenti regola generale), la trattazione congiunta
dei profili di fatto e di diritto, per il loro intrecciarsi nella vicenda
processuale, consigli l’unitaria trattazione, al fine di far meglio
cogliere al collegio giudicante l’impianto della censura. Val bene
ricordare che anche nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., il quale,
imponendo la formulazione del quesito di diritto e la chiara
indicazione del fatto controverso, esigeva maggior precisione
nell’individuazione della critica, si è ritenuto ammissibile un unico
articolato motivo d’impugnazione relativo a vizi diversi, qualora lo
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curato il depositate di memoria ex art. 378 c.p.c..

stesso si concludesse con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali
riferito al singolo profilo dedotto e idoneamente formulato (Cass.
Sez. Un. n. 5624 del 2009; Cass. n. 15242 del 2012).
Quanto all’ulteriore rilievo di violazione dell’art. 360 bis
c.p.c., anche esso non ha alcun pregio, in quanto la scelta di
trattare il ricorso in Sesta Sezione, all’interno del procedimento di
cui all’art. 380- bis c.p.c., ovvero di rimetterlo alla Sezione

o una improcedibilità o una manifesta fondatezza o una manifesta
infondatezza (cfr Cass. 14 maggio 2012 n. 7484);

– venendo al merito del ricorso, il primo ed il secondo motivo (con i
quali è denunciata l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè la
violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art.
1062 c.c., per avere la corte di merito negato integralmente la
esistenza della reclamata servitù, anche di passo pedonale, senza
un’adeguata motivazione sul punto e senza considerare le
risultanze dell’istruttoria espletata, in particolare, esaminata solo
nell’ottica della servitù per destinazione del padre di famiglia,
mentre la esistenza della servitù era stata formulata in base a tutte
le possibili origini del diritto vantato, riformulata anche in appello
quella di usucapione, illegittimamente ritenuta non riproposta), da
trattare congiuntamente, per la evidente connessione
argomentativa, sono inammissibile perché involgono un riesame
dell’accertamento di merito – non consentito in sede di legittimità correttamente svolto dal giudice di appello , tenendo conto degli
elementi ritenuti necessari per la verifica dell’esistenza di servitù di
passo per destinazione del padre di famiglia, esclusa la costituzione
volontaria e per usucapione.
Premesso che nella specie può essere esaminato il vizio di
motivazione sotto il regime antecendente alla riforma del 2012
(depositata la sentenza impugnata il giorno 18 maggio 2012),
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ordinaria non determina e non può determinare una inammissibilità

come è stato già affermato da questa Corte (Cass. 6488 del 2011),
il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del
relativo acquisto per usucapione (art.1061 c.c.) ovvero per
destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.), si configura
come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente
destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco
l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da

precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Pertanto, non è
sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo
scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in
essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso
servente a quello preteso dominante, ossia è necessario un “quid
pluris”, rispetto alla mera esistenza di un percorso o di una strada,
che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù,

E, giusto nel caso in esame, la Corte distrettuale, nel riformare la
sentenza di primo grado, ha escluso l’esistenza della servitù di
transito sul rilievo che il preteso fondo dominante è da lungo tempo
raggiungibile “per altri comodi percorsi anche carrabili”,
aggiungendo, altresì, che la situazione dei luoghi giustifica piuttosto
la presenza di un percorso costituito da distacchi non edificati tra
gli edifici, avente la funzione di assolvere ad esigenze dello stesso
fondo servente.
Inoltre i ricorrenti nel riprodurre il contenuto degli atti pubblici,
peraltro in forma frammentaria, non chiariscono quali canoni legali
di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.
sarebbero stati violati, dal momento che il riferimento ad un
accesso comune (anzi ad accessi comuni), come indicato nel titolo
di divisione, viene argomentato dagli stessi facendo un raffronto
con la situazione dei luoghi all’epoca esistente e raffigurata

dall’estratto di mappa, pèr cui non appare neanche costituire frutto
di una piana lettura letterale degli atti medesimi.

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rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via

D’altro canto al fine di far valere una violazione sotto siffatti profili,
il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento
alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione
delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti,
ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali
considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali
assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di

riesame del merito in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. n.
17168 del 2012).
La corte di merito ha ampiamente chiarito le ragioni della mancata
stipula di un atto di destinazione a creare la servitù di passo, non
avendo il percorso la finalità di mettere in collegamento i due fondi,
entrambi in proprietà del comune dante causa, bensì quello del
mettere in comunicazione le aree all’interno del solo fondo nel
quale si trovavano i vari edifici (v. pag. 4, fine, e 5 sentenza
impugnata).
Siffatto accertamento di fatto compiuto dalla Corte distrettuale,
oltre a non essere proponibile nel giudizio di cassazione, in quanto
posto alla base della valutazione compiuta, e a non presentare vizi
logici, non risulta neanche puntualmente criticato dai ricorrenti;

il terzo mezzo (con il quale è dedotta la nullità della sentenza
per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto
ad avviso dei ricorrenti la corte territoriale avrebbe limitato la sua
statuizione alla sola servitù per destinazione del padre di famiglia,
mentre la domanda era stata spiegata su tutte le possibili modalità
di costituzione del diritto) è anch’esso privo di pregio.
Diversamente da quanto asserito dai ricorrenti, la corte territoriale
ha, sia pure sinteticamente, argoCriént3t0 il proprio convincimento
su tutti i possibili modi di acquisto del diritto. Quanto all’usucapione
e alla destinazione del padre di famiglia si è già detto con
riferimento ai primi due mezzi; relativamente alla servitù
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argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il

volontaria, ha esaminato i titoli, escludendo che potesse avere
origine pattizia “dato il diverso riferimento all’esistenza di accessi
‘comunr.
In secondo luogo va condiviso l’insegnamento alla cui stregua né la
censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del comma primo dell’art.
360 c.p.c. possono risolversi in una critica del risultato
interpretativo raggiunto dal giudice, allorchè si traduca nella mera

di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni
(plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto
l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede
di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. n.
4178 del 2007 e Cass. n. 10131 del 2006);

pure il quarto ed ultimo motivo (con il quale i ricorrenti
lamentano la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115 e
346 c.p.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione per
avere la corte territoriale ritenuto rinunciata la domanda di acquisto
della servitù per usucapione) non può trovare accoglimento.
Risulta quale dato testuale – di cui vi è riscontro alla pag. 5 della
sentenza impugnata, punto 2.6, ultima parte – che la corte
territoriale, alla luce delle indagini espletate, ha ritenuto che le
considerazioni svolte con riferimento alla non univocità della
destinazione delle opere visibili erano da mutuare anche “agli
effetti della domanda di usucapione” e solo quale seconda ratio, ha
affermato non essere stata espressamente riproposta in appello.
Ne consegue che il vizio lamentato è privo di decisività.

Conclusivamente, il ricorso, nella riscontrata infondatezza dei
motivi articolati per suffragarlo, deve essere rigettato, con
condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate come in dispositivo.

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contrapposizione di una differente interpretazione; sicché, quando

Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato,
sempre a carico dei ricorrenti, soccombenti, ai sensi dell’art. 13.
comma 1 -quater D.P.R. n. I 15/02, inserito dall’art. 1, comma 17
legge n. 228/12.

La Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali
in favore del controricorrente che liquida in complessivi C 3.700,00,
di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misure del
15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito
dall’art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 novembre 2017.

Il Presidente

n

ano Giudizito
NEM

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

P.Q.M.

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