Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20638 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 31/07/2019), n.20638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2860/2014 proposto da:

Simest Spa – Società Italiana per le Imprese all’Estero, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via A. Gramsci n. 22, presso lo studio dell’avvocato Iannetti

Gianluigi che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in Liquidazione, in persona

del Curatore avv. G.G., elettivamente domiciliata in

Roma, Lungotevere della Vittoria n. 5, presso lo studio

dell’avvocato Arieta Giovanni, rappresentata e difesa dall’avvocato

Caputi Flora, giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 4245/2013 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

12/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal cons. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) S.p.A. (in seguito (OMISSIS)) ammetteva al passivo della procedura in via chirografaria il credito vantato da Simest SpA di Euro 277.439,81, ancorchè munito di garanzia ipotecaria iscritta il 7.10.11, e ciò perchè alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo del 15.11.11, poi dichiarato inammissibile, con conseguente fallimento dichiarato il 16.4.12, l’ipoteca non si era consolidata, in quanto gli effetti della dichiarazione di fallimento retroagivano al momento di presentazione dell’istanza di concordato per il cd. principio di consecuzione delle procedure.

Il Tribunale di Bari rigettava l’opposizione della Simest SpA perchè tardiva in quanto proposta oltre il termine di 30 gg. di cui alla L. Fall., art. 99, dalla comunicazione di cui alla L. Fall., art. 97, comma 2, nel testo vigente ratione temporis.

Ricorre per cassazione avverso questo decreto la Simest SpA, affidandosi a due motivi di impugnazione, illustrati da memoria. L’intimato fallimento di (OMISSIS) resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di omesso esame di una questione di fatto discussa tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e cioè, che aveva indicata come facoltà congiuntiva per le comunicazioni endofallimentari sia il telefax che la posta elettronica certificata, mentre il fallimento resistente aveva ritenuto che fosse alternativa, e dal mancato esame della suddetta questione dipendeva la decisione d’inammissibilità dell’opposizione.

Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce il vizio di omesso esame, o comunque, di violazione dell’art. 112 c.p.c., e della L. Fall., art. 93, commi 3 e 5, e L. Fall., art. 97, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in merito alla legittimità o meno e alla rilevanza della scelta della Simest d’indicazione congiunta di entrambe le modalità di comunicazione degli atti endofallimentari, sia a mezzo telefax che a mezzo posta elettronica certificata, di talchè il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la decorrenza del termine per proporre opposizione allo stato passivo decorreva dal 21 dicembre 2012, data di ricezione della seconda comunicazione a mezzo telefax.

Infine, la società ricorrente ha chiesto la decisione nel merito della controversia, ex art. 384 c.p.c., comma 2, trattandosi di controversia esclusivamente documentale, in via principale, con ammissione del credito in privilegio ipotecario, in via subordinata, con ammissione del credito in privilegio generale mobiliare, ex art. 2746 c.c..

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono infondati.

Va anzitutto dichiarata inammissibile la denuncia di omesso esame, da parte del tribunale, del fatto decisivo costituito, secondo la ricorrente, dalla interpretazione dell’indicazione del carattere cumulativo, e non alternativo, delle due modalità di comunicazione (pec e fax). L’interpretazione degli atti processuali, a fronte di una denuncia di error in procedendo, come nella specie, rientra infatti nei poteri della corte di legittimità (Cass. Sez. U. 8077/2012, Cass. Sez. I 16164/2015 e successive conformi), onde la denuncia del vizio di motivazione non ha autonoma rilevanza.

Nella specie, l’interpretazione da dare alla richiesta di una doppia modalità congiunta di comunicazione non è consentita dalla legge.

Infatti, a mente della L. Fall., art. 97, comma 2, (nel testo vigente ratione temporis) la comunicazione dell’esito della domanda e dell’avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo è dato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione; mentre, dalla data della comunicazione decorre il termine di 30 gg. previsto dalla L. Fall., art. 99, per impugnare lo stato passivo, termine ritenuto perentorio.

E’ evidente, come la tesi della società ricorrente, secondo la quale il curatore aveva l’obbligo di eseguire una doppia comunicazione secondo le vincolanti indicazioni del creditore non trova alcun fondamento nelle norme testè citate, e la preferenza per il carattere alternativo manifestata implicitamente dal Tribunale, si giustifica in base al principio generale di conservazione degli atti giuridici, che impone di preferire, tra due possibili interpretazioni, quella secondo cui l’atto sia valido, essendo conforme a legge, piuttosto che quella che ne comporterebbe l’illegittimità e la conseguente invalidità; oltre che costituire un ingiustificato aggravio procedurale che avrebbe come unico risultato quello di creare incertezza su quale debba ritenersi il dies a quo ai fini della proposizione dell’opposizione (in caso, d’invio non contestuale), con l’imposizione al curatore di una doppia comunicazione del medesimo atto al medesimo destinatario.

Pertanto, nel caso di specie, l’invio della pec in data 6.11.12, (modalità scelta dal creditore, come riportato dalla fallimento resistente alla p. 15 del proprio controricorso), che risulta regolarmente ricevuta, era idoneo a far conoscere legalmente l’esito della richiesta d’insinuazione al passivo fallimentare (e, quindi, a far decorrere il termine per l’opposizione) come riscontrato dalla successiva missiva di dicembre, dove si richiamava la precedente comunicazione via pec, che veniva nuovamente allegata per comodità di lettura, nè quest’ultima poteva avere l’effetto di rimettere in termini la società creditrice riaprendo termini perentori oramai scaduti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a pagare alla curatela controricorrente, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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