Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20638 del 30/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 20638 Anno 2014
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 28518-2008 proposto da:
PATTERI OSVALDO PTTSLD42L30H501W, PA I I ERI ALFIO
PTTLFA42L30H501V, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
TIBERIO IMPERATORE 15, presso lo studio dell’avvocato MONTI
ANDREA, che li rappresenta e difende, per procura speciale atto
notaio Alessandro Mattiangeli, Roma, del 25 maggio 2012;
– ricorrenti contro
PATTERI MARIA ANTONIETTA PTTMNT38E58H501Z,
PATTERI VERA P1TVRE40M63H501Z, elettivamente domiciliate
in Roma, P.le Ammiraglio Bergamini 12, presso lo studio dell’avvocato
GENTILI PIERO, che le rappresenta e difende, come da procura
speciale in calce al controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 1638/2008 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, det~tril 25/01/2008; (V 2-elt7°It’

4“

py

-(

5/

og

Data pubblicazione: 30/09/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/06/2014 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato Monti per i ricorrenti e l’avv. Gentili per i
controricorrenti, che si riportano agli atti e alle conclusioni assunte;
udito il sostituto procuratore generale, dott. Aurelio Golia, che

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Si tratta di scioglimento di comunione ereditaria, conseguente al
venir meno dei genitori delle odierne parti, tra loro fratelli. Il giudizio è
iniziato nel novembre del 1993 dalle signore Maria Antonietta e Vera
PATTERI che, tra l’altro, impugnavano anche il testamento olografo
della loro madre, domanda questa rinunciata in corso di giudizio.
2. Il Tribunale di Roma con ‘sentenza 10571 del 2000, espletata c.t.u.,
disponeva lo scioglimento della comunione sull’unico immobile relitto
(appartamento in Roma via Lucatelli n. 33), assegnando la proprietà
esclusiva a Osvaldo PATTERI con l’obbligo di versamento di
conguagli in favore dei fratelli nella misura di 48 milioni di lire sia a
Vera che a Maria Antonietta e di 75 milioni di lire ad Alfio.
3. La sentenza veniva impugnata da Osvaldo e Alfio PATTERI che
chiedevano l’assegnazione dell’immobile al valore di stima di 200
milioni di lire, nonché il rimborso delle migliorie apportate
all’appartamento per 5 milioni di lire e delle spese funerarie sostenute
per L. 6.500.000, oltre interessi e rivalutazione dal 25 gennaio 1991.
4. Disposta nuova c.t.u. per la stima aggiornata dell’immobile, del suo
valore locativo e delle migliorie, la Corte territoriale a) disponeva lo
scioglimento della comunione ereditaria ed assegnava in proprietà
esclusiva a Patteri Vera l’immobile in questione con obbligo di
pagamento in favore di Patteri Maria Antonietta, della somma di €
44.333,00 e di Patteri Osvaldo e Patteri Alfio della somma di €
Ric. 2008 n. 28518 sez. 52 – ud. 12-06-2014

-2-

conclude per l’inammissibilità del ricorso.

69.666,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla presente sentenza al
saldo, a titolo di conguaglio; b) condannava Patteri Alfio, Patteri Vera
e Patteri Maria Antonietta a rimborsare a Patteri Osvaldo la somma di
C 2.582,28, ciascuno in ragione della propria quota ereditaria.
La Corte territoriale, così decideva rilevando che a) il c.t.u., “con

oggetto di specifiche censure”, aveva stimato il valore attuale
dell’immobile in C 228.000; b) non poteva essere accolta, perché non
proposta, la domanda di rimborso dei frutti civili dell’immobile stante
l’utilizzazione pro quota del bene comune da parte di uno dei fratelli in
mancanza di una “distinta autonoma domanda di rendiconto”; c) dalla
c.t.u. era risultato che le migliorie apportate all’immobile all’attualità
erano pari a 4.292 a fronte di una domanda di rimborso avanzata per
C 2.582, che, quindi, doveva essere accolta.
5. Impugnano tale decisione Osvaldo e Alfio P ATTERI, che
formulano due motivi. Resistono con controricorso le signore Maria
Antonietta e Vera PATTERI.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso.
1.1 Col primo motivo si deduce vizio di motivazione, avendo la Corte
territoriale meramente recepito, senza alcuna valutazione critica, specie
alla luce delle della dettagliata relazione di parte, il valore dell’immobile
indicato dalla c.t.u. In particolare, osservano i ricorrenti che la Corte
territoriale non aveva tenuto conto che, sin da udienza del 9 giugno
2005, tramite il proprio consulente di parte, avevano segnalato che
l’immobile in questione: a) aveva un valore inferiore a metro quadro ed
una superficie pari a 134,43 metri quadri per un valore allo stato libero
e ristrutturato pari a C 215.088; b) lo stabile condominiale richiedeva
interventi di manutenzione straordinaria con una spesa pro quota di C
Ric. 2008 n. 28518 sez. 52 – ud. 12-06-2014

-3-

argomentazioni condivisibili che, tra l’altro, non hanno formato

,

9.648, nonché interventi sul giardino condominiale per una spesa totale
di € 56.019; c) parimenti richiedeva interventi di straordinaria
manutenzione l’appartamento (umidità, impianto elettrico, ripristino
sanitari e rivestimenti, opere di pittura) per € 45.852; d) l’immobile,
detratte le spese indicate aveva un valore attuale di € 149.420, con

all’andamento del valore degli immobili nel periodo; e) essendo
occupato, il valore dell’immobile era pari a € 104.594. Di tali
argomentazioni la Corte territoriale non aveva tenuto alcun conto,
senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
1.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di omessa pronuncia «in
ordine alla richiesta di rimborso delle .spese mediche» sostenute dai fratelli Alfio
e Osvaldo per la madre, spese ampiamente documentate nel giudizio
d’appello, senza che vi fosse alcuna statuizione al riguardo, malgrado le
spese dovessero essere poste a carico dell’eredità ai sensi dell’articolo
752 codice civile.
1.3 Con riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., i
ricorrenti riportano quanto segue: «1. in relaone al primo motivo di
impugnazione, l’ill.ma Corte d’Appello di Roma, nel pronunciare la sentenza che
qui si impugna, non ha in alcun modo considerato le osserva io ni critiche e
circostaniate rilevate dal consulente tecnico di parte, limitandosi ad aderire alle
conclusioni del C.T.U. senta motivare in alcun modo tale decisione, incorrendo in
tal modo in un evidente vizio di insufficienza di motivaRione circa un fatto
controverso e decisivo del giudkio; 2. in relazione al secondo motivo di
impugnazione, la Corte d’Appello di Roma ha omesso di pronunciarsi in ordine
alla richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute dai Sig.ti Alfio e Osvaldo
Patteriperfarfronte ai problemi di salute della loro madre».

2. Il ricorso è inammissibile per quanto di seguito si chiarisce.
2.1 — Il primo motivo riguarda vizio di motivazione sul valore
Ric. 2008 n. 28518 sez. 52 – ud. 12-06-2014

-4-

valore al 1991 di € 116.734 e al 2001 di 129.930 così calcolato in base

dell’immobile, deducendosi che la Corte territoriale avrebbe
acriticamente recepito le conclusioni del CTU, senza tener conto delle
osservazioni formulate dal CTU di parte.
Il motivo è generico e carente di specificità.
Si fa riferimento ad osservazioni del consulente di parte di cui la Corte

locale ha specificamente affermato di condividere le argomentazioni
del CTU, «che non hanno formato oggetto di .specfflche censure».
A fronte di tale affermazione era onere dei ricorrenti indicare
specificamente come, dove e quando si sarebbero sollevate
contestazioni alla CTU.
Al riguardo, i ricorrenti si limitano ad affermare di aver contestato la
CTU all’udienza del 9 giugno 2005 (senza chiarire in dettaglio i termini
della contestazione), aggiungendo di aver depositato la consulenza di
parte, senza riferire alcunché sul punto (in particolare sul quando e sul
contraddittorio sul punto).
Il motivo si articola sulla mera contrapposizione delle argomentazioni
della consulenza di parte alle conclusioni del CTU, senza affrontare sul
punto l’affermazione della Corte territoriale circa la mancata
sostanziale contestazione delle conclusioni del CTU.
2.2 Parimenti inammissibile è il secondo motivo (riguardante il
mancato riconoscimento delle spese funerarie).
Anche in questo caso i ricorrenti non si fanno carico della ratio decidendi
al riguardo adottata dalla Corte territoriale, che ha escluso le spese in
questione perché non tempestivamente documentate.
La Corte locale ha ritenuto la relativa documentazione tardiva e sul
punto non vi è censura.
3. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.
Ric. 2008 n. 28518 sez. 52 – ud. 12-06-2014

-5-

di merito non avrebbe tenuto conto, senza considerare che la Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente
alle spese di giudizio, liquidate in 3.000,00 (tremila) euro per compensi
e 200,00 (duecento) euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 12 giugno 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA