Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20638 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. I, 29/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 29/09/2020), n.20638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2253/2019 proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della

I sezione civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Bassan Maria;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con decreto depositato in data 23.11.2018, ha rigettato la domanda di J.A., cittadino del Gambia, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo stato il suo racconto ritenuto credibile (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal Senegal, luogo in cui si trovava da anni al momento in cui si è verificato il fatto all’origine della sua fuga, per aver ucciso il proprio patrigno nell’intento di difendere la propria madre che era stata aggredita dalla vittima).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione J.A. affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata censurata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Contesta il ricorrente le argomentazioni con cui il giudice di merito è pervenuto al giudizio di credibilità del suo racconto, in quanto o frutto di illazioni o comunque di una non adeguata considerazione di quanto dallo stesso dettagliatamente riferito sia innanzi alla Commissione Territoriale sia in udienza, oltre ad essere stato violato il principio dell’onere della prova attenuato nella parte in cui è gli è stato contestato di non aver prodotto nessuna documentazione di rilievo a riscontro del suo racconto.

2. Con il secondo motivo è stata censurata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Espone il ricorrente che il giudice di merito non ha valutato che, successivamente alla deposizione del dittatore J., nonostante vi siano stati segnali positivi per l’avvio di una stagione di riforme, il Gambia non può comunque ritenersi ancora un paese sicuro e che quindi permane il rischio per la sua incolumità e comunque di lesione e messa in pericolo dei diritti inviolabili dell’uomo. In particolare, dal rapporto EASO del dicembre 2017 emergono le condizioni assai precarie delle carceri in Gambia, avvalorando il timore del ricorrente di subire una detenzione inumana.

3. Il primo motivo è fondato.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass. n. 26921 del 14/11/2017).

Nel caso di specie, il ricorrente ha ritenuto non attendibile il racconto del ricorrente non osservando i criteri legali previsti per la valutazione delle dichiarazioni del richiedente (coerenza interna, esterna, plausibilità del narrato), ma svolgendo considerazioni che sono o per lo più frutto di mere congetture, quali, a titolo di esempio, “non si comprende l’impeto che lo avrebbe indotto a sferrare in zone vitali una bastonata al patrigno, senza prima cercare di difendere la madre con mezzi meno aggressivi o anche solo per soccorrerla” o non tengono conto di quanto riferito dallo stesso richiedente in sede di audizione (in relazione al rilievo, ritenuto probante, che il ricorrente avesse lasciato il paese ancor prima che il patrigno fosse morto, il giudice di merito aveva omesso di dare atto che il richiedente aveva riferito innanzi alla Commissione Territoriale, pag. 4 del verbale, che i figli del patrigno, suoi fratellastri, nell’accompagnare il ferito in ospedale, lo avevano minacciato che se il loro padre fosse morto lo avrebbero ucciso).

Inoltre, giuridicamente errata è l’affermazione che il ricorrente non aveva prodotto nessuna documentazione di rilievo, vigendo in materia di protezione internazionale il principio dell’onere della prova c.d. “attenuato”, evincibile dagli stessi criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (vedi Cass. n. 26921/2017 sopra citata).

Il decreto impugnato deve quindi essere cassato con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

4. Il secondo motivo è assorbito.

PQM

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Venezia, in diversa composizione per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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