Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20638 del 13/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 13/10/2016), n.20638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18625/2013 proposto da:

R.D.M. (OMISSIS), P.P.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9,

presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, che li rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.F., P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CASSIODORO 1A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

COSTANTINO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RICCARDO PEZZUTO giusta procura in calce al controricorso;

D.R.V., D.R.M.A., R.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V.ROMEO ROMEI 23, presso lo

studio dell’avvocato CRISTINA BIANCO, rappresentati e difesi

dall’avvocato CARLO STASI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 393/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato PIERO SANDULLI;

udito l’Avvocato GIORGIO COSTANTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I coniugi P.P.G. e R.D.M. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, C.M., D.R.V. e M.A., R.C., nonchè P.S. e F., proponendo nei loro confronti una serie di domande tra le quali, ai fini del presente giudizio, quella di riscatto agrario in ordine ad un fondo che i D.R. e la R. avevano venduto ai P. asseritamente in violazione del loro diritto di prelazione.

A sostegno della domanda rilevarono, tra l’altro, la P.P. di essere affittuaria e coltivatrice diretta del fondo venduto ed il R. di essere proprietario di un’azienda agrituristica insistente sul medesimo e precisarono di voler esercitare il riscatto la prima in qualità di affittuaria ed il secondo di creditore, ai sensi dell’art. 936 c.c., di una somma che gli dava titolo per agire anche in revocatoria (venne proposta, infatti, anche la domanda di revocatoria).

Si costituirono in giudizio i convenuti, ad eccezione della Cardone che rimase contumace, chiedendo il rigetto della domanda; i D.R. e la R., in particolare, eccepirono il difetto di legittimazione attiva del R. e rilevarono che la P.P. non era nè affittuaria nè coltivatrice diretta.

Espletata l’istruttoria, il Tribunale rigettò la domanda di riscatto, disponendo che il giudizio proseguisse per le altre domande.

2. La pronuncia non definitiva è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 16 maggio 2013, ha rigettato l’appello, compensando le spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale – richiamando i principi della giurisprudenza di legittimità in ordine ai requisiti necessari per l’esercizio del diritto di riscatto agrario – che la P.P. era tenuta ad allegare e a provare di essere affittuaria del fondo nonchè coltivatrice diretta del medesimo, di averlo realmente coltivato e di non aver venduto, nel biennio anteriore, altri fondi rustici. Quanto all’attività di coltivatore diretto, la Corte ha ricordato che la relativa dimostrazione – che l’interessato può fornire con ogni mezzo – non può fondarsi solo sulle attestazioni provenienti dagli uffici pubblici, dovendo comunque il riscattante dimostrare l’effettivo svolgimento di quell’attività, l’esatta superficie del fondo e la capacità agricola che egli e la propria famiglia possono in concreto esercitare.

In ordine alla titolarità del contratto di affitto, la sentenza ha dato atto che il fondo oggetto della contestata vendita faceva parte di un più ampio fondo nel quale si svolgeva l’attività di agriturismo, come emergeva anche dalla sentenza 3 marzo 1999, n. 1793, della Corte di cassazione, pronunciata tra le stesse parti; sentenza nella quale era stato affermato, tra l’altro, che l’attività svolta aveva implicato l’impiego di ingenti risorse economiche che rendevano l’affittuario un soggetto ben diverso dal semplice affittuario coltivatore diretto. Ha aggiunto la Corte leccese che la destinazione agrituristica non implica di per sè l’esclusione del diritto di riscatto, a condizione che l’attività agricola sia rispetto ad essa prevalente, con relativo onere della prova a carico dell’affittuario. Nella specie, invece, la P.P. non aveva assolto l’onere probatorio su di lei gravante nè in rapporto alla qualità di coltivatrice diretta, nè alla effettiva coltivazione diretta del fondo, non rilevando che la forza lavorativa della stessa e della sua famiglia fosse “astrattamente idonea e sufficiente alla coltivazione del complesso, occorrendo, come già accennato, che sia dimostrato l’apporto concreto alla coltivazione”. A questo proposito, la Corte leccese ha precisato non essere fondato neppure il motivo di appello col quale si era censurata la mancata ammissione di mezzi di prova, posto che doveva essere condivisa la valutazione del Tribunale che aveva, sul punto, ritenuto generica la prova richiesta; genericità risultante dal fatto che la P.P. non aveva precisato in cosa consistesse l’essersi occupata della coltivazione, tanto più che l’effettivo svolgimento di tale attività non poteva neppure essere ricavata “da provvedimenti giudiziari (essenzialmente in sede possessoria), stante la peculiarità dell’oggetto concernente l’indagine svolta in quella sede”.

La sentenza si è anche occupata del requisito della mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente e – dopo aver richiamato il principio per cui la relativa prova, sebbene negativa, è a carico di chi agisce in riscatto – è pervenuta alla conclusione che l’appello era sul punto infondato. Ed infatti il principio di non contestazione postula, per poter operare, la previa allegazione del fatto; nella specie, al contrario, gli appellanti non avevano prospettato nel corso del giudizio la sussistenza di tale requisito, “sicchè i convenuti non erano tenuti a prendere posizione sul punto”. Doveva essere esclusa, sul punto, l’ulteriore produzione documentale in grado di appello, posto che gli appellanti non avevano “speso una sola parola per l’operatività della deroga dell’art. 345 cit.” e che, ad ogni modo, il requisito della indispensabilità “postula che la prova da dare non fosse nel giudizio di primo grado apprezzabile come utile o necessaria”, con insorgenza della necessità di produzione del documento solo in appello. Il che nella specie non si era verificato, poichè il requisito in questione “era ricompreso nei fatti costitutivi della pretesa fatta valere”.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce propongono ricorso P.P.G. e R.D.M., con unico atto affidato a sette motivi.

Resistono Sandra e P.F. con un controricorso, nonchè Vincenzo e D.R.M.A. e R.C. con un altro controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Rilevano i ricorrenti che la Corte d’appello aveva disposto nel proprio giudizio due consulenze tecniche d’ufficio, la seconda delle quali, affidata al dott. B., era pervenuta alla conclusione che la P.P. era coltivatrice diretta ed aveva svolto detta attività nel fondo in questione a decorrere dal 1989, senza interruzione, come emergeva soprattutto da un’ordinanza del TAR di Lecce che tanto aveva affermato. Detta circostanza, entrata nel processo attraverso la c.t.u., non sarebbe stata affatto esaminata dalla Corte d’appello, pur dovendosi ritenere una fonte oggettiva di prova.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3.

Osservano i ricorrenti che, durante il giudizio di appello, essi avevano depositato la relazione di un proprio c.t. di parte, resa durante la procedura di accertamento tecnico preventivo, ed avevano chiesto un rinvio per acquisire la motivazione della sentenza del Tribunale di Lecce n. 6098 del 2011, che aveva accertato la qualifica di coltivatore diretto in capo alla P.P.. La Corte di merito, dopo aver disposto un rinvio in tal senso, si era poi riservata ogni decisione sul punto in sede di decisione della causa. Nonostante tale riserva, il Collegio non si è poi pronunciato pronunciato su questo punto, nè potrebbe ritenersi che la richiesta sia stata per implicito respinta; per cui l’omessa valutazione di tali richieste istruttorie si risolverebbe nella suindicata violazione di legge.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2721 c.c. e ss., nonchè del principio per il quale la prova dello svolgimento dell’attività di coltivatore diretto può essere fornita in ogni modo.

Rilevano i ricorrenti che sarebbe stato, nella specie, pienamente assolto, da parte della P.P., l’onere della prova di possedere la qualità di coltivatrice diretta e di avere effettivamente coltivato il terreno in questione insieme al proprio coniuge. Dopo aver richiamato un elenco di provvedimenti giurisdizionali dai quali risulterebbe la dimostrazione di ciò, i ricorrenti ricordano di avere articolato, nella seconda memoria di cui all’art. 184 c.p.c., una prova per testi su questo punto, prova sulla quale la sentenza impugnata avrebbe omesso ogni pronuncia. Oltre a tanto, si riportano anche una serie di atti di causa tutti convergenti nel medesimo senso, lamentando l’illegittimità della decisione siccome fondata su evidenti omissioni.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. in relazione al principio della parità degli strumenti difensivi, in connessione con l’art. 111 Cost., con l’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e con l’art. 47 della Carta di Nizza, nonchè violazione dell’art. 115 c.p.c., e art. 183 c.p.c., comma 7, e dell’art. 2697 c.c..

Il motivo ha ad oggetto la mancata ammissione della prova per testi in ordine al quesito volto a dimostrare che della coltivazione del fondo in questione si erano occupati sempre i coniugi ricorrenti; prova che la sentenza impugnata ha ritenuto generica. In realtà, invece, sulla circostanza capitolata nella seconda memoria di cui all’art. 184 c.p.c., non si sarebbe pronunciato nè il giudice di primo grado nè il giudice di appello.

5. Ritiene il Collegio che i motivi dal primo al quarto, benchè tra loro diversi, debbano essere trattati congiuntamente, in quanto ruotano tutti intorno alla medesima questione, costituita dalla dimostrazione della qualità di coltivatrice diretta in capo alla ricorrente Poti Poti.

Tali motivi sono privi di fondamento.

5.1. Va innanzitutto osservato che i motivi primo e secondo contengono un rilievo esatto là dove pongono in luce che la Corte d’appello non ha dato conto delle conclusioni alle quali era giunto il secondo c.t.u. nominato dott. B., così come non si è esplicitamente pronunciata sull’ammissibilità della produzione delle sentenze e di vari provvedimenti emessi da altre Autorità giudiziarie nell’ambito di diverse vicende che hanno visto coinvolte, in tutto o in parte, le medesime parti del giudizio odierno.

Tale constatazione, però, non conduce all’accoglimento dei motivi di ricorso. In ordine alla c.t.u. il Collegio rileva che, per ammissione degli stessi ricorrenti, la seconda c.t.u. a loro favorevole era andata di contrario avviso rispetto alla prima, almeno per quanto è dato comprendere dal tenore del ricorso (v. p. 25, ove ci si limita ad osservare che la relazione del c.t.u. dott. Guerrieri fu contestata sia innanzi alla stessa Corte d’appello che davanti al Tribunale di Lecce). D’altra parte, il c.t.u. è un ausiliario del giudice, ma è solo quest’ultimo ad essere chiamato al compito di decidere, per cui l’assenza di un richiamo alla c.t.u. redatta dal dott. B. non costituisce, di per sè, vizio della sentenza, specie se essa – come nella specie – ha dato conto in modo logico ed argomentato delle ragioni per le quali è pervenuta ad una diversa conclusione.

Quanto, invece, alla mancata acquisizione dei provvedimenti giudiziari ai quali fa riferimento il secondo motivo di ricorso (v. p. 34 e ss.), la Corte d’appello non si è pronunciata sulla loro ammissibilità, ma ne ha tuttavia (evidentemente) valutato il contenuto, tanto che alla p. 18 si legge, come si è detto, che l’effettivo svolgimento dell’attività di coltivatrice diretta da parte della P.P. non poteva essere ricavata “da provvedimenti giudiziari (essenzialmente in sede possessoria), stante la peculiarità dell’oggetto concernente l’indagine svolta in quella sede”. A ciò va aggiunta la semplice osservazione che non è comunque possibile trasporre meccanicamente il contenuto di una decisione giudiziaria, probabilmente emessa in un contesto del tutto diverso, ai fini della prova necessaria per espletare con successo il diritto di riscatto agrario.

D’altra parte, il presente ricorso si colloca, ratione temporis, nella vigenza del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e la valutazione complessiva circa la sussistenza della prova della qualifica di coltivatore diretto attiene evidentemente al merito e non è più riesaminabile in sede di legittimità.

5.2. Detto questo, la Corte ritiene necessarie alcune ulteriori osservazioni.

La sentenza impugnata non ha solo negato la qualifica di coltivatore diretto in capo alla P.P. ma, dando per pacifico il fatto che sul fondo si svolgesse attività di agriturismo, ha rilevato che occorreva dimostrare, ai fini del riscatto, la prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica. A questo proposito, la Corte di merito ha richiamato alcune pronunce di questa Corte, tra le quali la sentenza 3 marzo 1999, n. 1793, emessa in una controversia tra le medesime parti del giudizio odierno. In quella sentenza fu posto assai chiaramente in luce come vi sia una sostanziale differenza tra l’affitto di fondo rustico, nel quale la causa del contratto “è l’esercizio sul fondo stesso, da parte del conduttore, della normale attività di coltivazione”, e l’affitto a scopo di agriturismo, “che comporta un’utilizzazione ulteriore, e diversa, del bene “terra” e relative attrezzature”. Mentre nel primo caso “l’affittuario è titolare di un’unica impresa, nell’altro (affitto a scopo di agriturismo) allo stesso compete la duplice qualifica di imprenditore “agricolo” e di imprenditore “commerciale””. La sentenza n. 1793 del 1999, quindi, ha concluso nel senso che la titolarità, per chi gestisce l’attività di agriturismo, di due distinte imprese implica anche la necessità di disporre di “notevoli capitali”, con la conseguenza che si è in tali casi “ben lontani dalla figura dell’affittuario coltivatore diretto”.

La Corte leccese ha anche richiamato, correttamente, le due sentenze 27 novembre 1991, n. 12684, e 11 gennaio 2007, n. 3B4, di questa Corte, secondo le quali la destinazione agrituristica del fondo non priva l’affittuario-coltivatore diretto del diritto di prelazione e riscatto che a lui compete ai sensi della L. n. 590 del 1965, art. 8, perchè non ne muta la funzione agricola, trattandosi di una forma di turismo nelle campagne volta a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, nonchè ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, secondo le indicazioni della L. 5 dicembre 1985, n. 730, art. 1.

Rispetto a tali precedenti, ai quali la decisione odierna intende dare continuità, vanno compiute alcune precisazioni. E’ esatto che la destinazione agrituristica non impedisce, di per sè, l’esercizio del diritto di riscatto agrario; tuttavia, proprio sulla base delle differenze profonde che esistono tra l’attività di coltivazione del fondo e quella di agriturismo, assai bene evidenziate dalla sentenza n. 1793 del 1999, questa Corte ritiene di dover chiarire che l’esercizio del riscatto è ammissibile solo a condizione che l’attività di coltivazione prevalga su quella commerciale. Se è vero che chi esercita l’agriturismo è titolare di una doppia impresa, è chiaro che il riscatto agrario potrà essere ammesso purchè l’attività agricola sia prevalente rispetto all’altra, venendo altrimenti snaturata la stessa ratio dell’istituto, come più volte ricostruita dalla giurisprudenza di questa Corte.

La Corte d’appello ha fatto un uso corretto di tale principio – in un certo qual modo anticipandone l’enunciazione – mentre il ricorso tace completamente su questo punto. Di talchè non è eccessivo affermare che, ove pure la P.P. avesse dimostrato la propria qualità di coltivatrice diretta, ciò non avrebbe comunque consentito, di per sè, l’accoglimento della domanda di riscatto.

5.3. In aggiunta ai precedenti rilievi, il Collegio osserva che anche il terzo ed il quarto motivo sono privi di fondamento.

Ed invero il terzo motivo, in parte ripetitivo del primo e del secondo, si risolve nel richiamo di tutta una serie di provvedimenti giudiziari e di dichiarazioni dalle quali risulterebbe la prova dello svolgimento, da parte della P.P., dell’attività di coltivatrice diretta. Valgono, sul punto, le osservazioni già svolte in precedenza, tenendo presente che attraverso la presunta censura di violazione di legge si intende, in realtà, sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

Quanto alla mancata ammissione della prova per testi, si rileva che – in disparte le digressioni sulla presunta violazione di parametri normativi costituzionali e sovranazionali – la Corte d’appello ha confermato la decisione del Tribunale circa la genericità della prova; nè, d’altra parte, tale valutazione, che comunque spetta al giudice di merito, appare censurabile alla luce dei capitoli di prova trascritti alle p. 51 e 52 del ricorso, che si presentano, effettivamente, quanto mai generici.

5.4. Consegue da tutte le precedenti argomentazioni che i motivi di ricorso dal primo al quarto sono infondati.

6. I motivi quinto, sesto e settimo del ricorso sono concentrati, anche se con diversità di censure, sul problema della sussistenza del requisito della mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente l’esercizio del riscatto, sul principio di non contestazione (trattandosi di requisito negativo), sulla valutazione della prova per presunzioni e sulla presunta violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. in ordine alla produzione documentale esclusa dalla Corte d’appello.

Osserva il Collegio che l’esame di tali motivi rimane evidentemente assorbito. Poichè, infatti, per poter esercitare il riscatto agrario è necessario che sia data la prova dell’esistenza di tutte le condizioni di legge, l’accertata mancanza di alcune di queste rende irrilevante l’ipotetica presenza delle altre.

7. Il ricorso, in conclusione, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per i controricorrenti D.R. e R. in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, e per i controricorrenti P. in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA