Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20638 del 09/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20638 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 30477-2011 proposto da:
DOMENICO BONANNI, MARIO BONANNI, MASSIMO BONANNI, MARIA
TERESA BONANNI, CESIRA BONANNI quali eredi di Costantino Bonanni, nonché
ANTONIO BONANNI, FRANCO BONANNI, GIOVANNI BONANNI, TILDE
BONANNI, ROSA BONANNI, ELENA BONANNI, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio degli avvocati GULLOTTA FABIO
e BUFFOLO ANDREA, che li rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in
calce al ricorso;
– ricorrenti contro
ROMA CAPITALE già COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso
l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dagli avvocati CECCARELLI
AMERICO e SIRACUSA SERGIO, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/09/2013

avverso la sentenza n. 2507/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 23.3.2011,
depositata il 03/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI

RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se il collegio condividerà le
considerazioni che seguono.
7)11 primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato.
Le statuizioni concernenti la natura agricola di una parte dei suoli illegittimamente
occupati ed il loro valore sono coperte da giudicato interno, avendo questa Corte,
con la sentenza rescindente, respinto il motivo di ricorso con il quale i Bonanni
avevano lamentato l’erroneità delle determinazioni del ctu, fatte proprie dalla corte
territoriale. Si rileva, in particolare, per ciò che riguarda la stima dei terreni, che,
versandosi in tema di giudizio risarcitorio, anche la valutazione dei suoli agricoli
doveva essere effettuata alla stregua del loro valore di mercato, sicché (nell’ipotesi in
cui tale valore fosse stato superiore a quello tabellare) l’eventuale errore compiuto
dal ctu (e dal tribunale, che ne aveva interamente recepito le conclusioni), per aver
invece applicato il criterio riduttivo all’epoca previsto solo per la determinazione delle
indennità, avrebbe dovuto essere denunciato con apposito motivo di appello.
8)La questione di legittimità costituzionale sollevata col secondo motivo appare
manifestamente inammissibile, sia perché, ratione temporis, nel presente giudizio
non trovano applicazione le norme di cui è dedotta la non conformità a costituzione,
sia perché, a differenza che nell’ipotesi di espropriazione legittima (in cui sulle
somme liquidate a titolo di indennità, costituenti debito di valuta, al proprietario
espropriato competono i soli interessi legali), nel caso di occupazione appropriativa il

E’ stata depositata la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti:
1) La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 3.6.011, decidendo – in sede di
giudizio di rinvio dalla cassazione – nella causa di risarcimento del danno da
appropriazione occupativa proposta dagli eredi di Costantino Bonanni, Domenico,
Mario, Massimo, Maria Teresa e Cesira Bonanni, nonché da Antonio, Franco,
Giovanni, Tilde, Rosa ed Elena Bonanni, nei confronti del comune di Roma, ha
riliquidato le somme dovute agli aventi diritto per la perdita dei terreni di loro
proprietà, tenuto conto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 5 bis, comma 7 bis, della I. n. 359/92, mentre ha respinto, in quanto nuova e
perciò inammissibile, la domanda di riconoscimento di un indennizzo pari al triplo del
valore venale del fondo formulata dai Bonanni in ragione dell’asserita loro qualità di
coltivatori diretti.
2) La sentenza è stata impugnata dai Bonanni con ricorso per cassazione affidato a
quattro motivi.
3) I ricorrenti, con il primo motivo, lamentano l’errata qualificazione agricola, anziché
edificatoria, di una parte dei terreni e rilevano che, in ogni caso, il loro valore è stato
erroneamente determinato sulla scorta del criterio tabellare (valore agricolo medio),
laddove, attesa l’intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 16 della I. n.
865/71, avrebbero dovuto essere stimati secondo il loro valore di mercato.
4) Col secondo motivo sollevano questione di legittimità costituzionale degli artt. 2,
comma 89, della I. n. 244/07, 37, commi 1 e 2 e 55 comma 1 del d.P.R. n. 327/01,
nella parte in cui equiparano (ai fini indennitari — risarcitori) le espropriazioni legittime
a quelle appropriative. Assumono che i proprietari illegittimamente privati della
proprietà dei beni avrebbero diritto ad un ulteriore indennizzo per il pregiudizio non
patrimoniale subito, secondo quanto oggi previsto dall’art. 42 bis del d.P.R. n.
327/01, introdotto dal d.l. n. 98/011.
5) Con il terzo motivo lamentano che la corte capitolina abbia dichiarato nuova la
domanda di liquidazione del danno connesso alla loro qualità di coltivatori diretti dei
terreni, rilevando che con l’atto di citazione essi avevano richiesto la condanna del
Comune di Roma al risarcimento di tutti i danni loro derivati dall’illegittima
occupazione.
6) Con il quarto motivo lamentano che la corte non abbia chiaramente determinato le
somme ancora dovute dal comune, previa detrazione degli importi che sono stati loro
già corrisposti.
Il Comune di Roma ha resistito con controricorso.

** *******
11 collegio, letta la relazione, ne condivide le conclusioni e le fa proprie.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al paga ento delle spese
processuali, che liquida in € 6100, di cui € 100 per esborsi, oltre ccessori di legge.
Roma, 18 giugno 2013.

proprietario ha diritto al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi
legali sulla somma anno per anno rivalutata, sia, infine, perché l’art. 42 bis del d.P.R.
n. 327/01, assunto quale tertium comparationis, prevede un indennizzo per il
risarcimento del danno non patrimoniale, che non risulta essere mai stato richiesto
dai ricorrenti.
9)11 terzo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, atteso che, per un
verso, la domanda di risarcimento dei danni per la perdita dei terreni non include la
diversa voce risarcitoria derivante dalla asserita qualità dei Bonanni di coltivatori
diretti del fondo e che, per l’altro, quand’anche detta domanda fosse stata
effettivamente proposta con l’atto di citazione, la questione risulterebbe in ogni caso
coperta da giudicato interno, posto che i ricorrenti non hanno mai denunciato un vizio
di omessa pronuncia, sul punto, della sentenza di primo grado (interamente
confermata dalla prima sentenza d’appello).
10) 11 quarto motivo appare anch’esso manifestamente infondato, avendo la corte
territoriale determinato esattamente le somme dovute ai Bonanni (in € 1.908.896,34)
e non spettando al giudice (che neppure sapeva quali fossero quelle già percepite
dai ricorrenti e quando il comune le avesse corrisposte) di operare le dovute
detrazioni.
Si propone, pertanto, il rigetto del ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA