Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20637 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 25/09/2018, dep. 31/07/2019), n.20637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.A., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’avv. Antonio Maria Salvatore Drogo che indica per

le comunicazioni relative al procedimento il fax n. 0522/332904 e la

p.e.c. antoniomariasalvatore.drogo.ordineavvocatireggioemilia.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e

domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12

(p.e.c. ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it, fax n. 06/ 96514000);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3717/2016 della Corte di appello di Roma

emessa in data 11 aprile 2016 e depositata il 10 giugno 2016 R.G. n.

50694/2016;

udita la requisitoria del P.G. cons. Dott. Capasso Lucio, che ha

concluso per il rigetto del ricorso;

sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Dott. Giacinto

Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In data 9 luglio 2010 il sig. G.A., cittadino kosovaro, ha proposto ricorso avverso il provvedimento dell’8 ottobre 2007 di rigetto della sua domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale della Lombardia.

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16005/2014, ha dichiarato il ricorso inammissibile perchè proposto tardivamente. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza n. 3717/2016 che ha ritenuto soggetta la proposizione del ricorso avverso i provvedimenti di rigetto delle Commissioni territoriali al termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione dei provvedimenti, come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 attuativo della direttiva n. 2005/85/CE.

3. Ricorre per cassazione il sig. G.A. deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 189 del 2002, art. 32.

Diritto

RITENUTO

che:

4. Il ricorso è inammissibile quanto alla censura di violazione e falsa applicazione del citato art. 32 non avendo la Corte di appello basato la sua decisione sull’applicazione alla fattispecie in esame di tale disposizione normativa. La Corte distrettuale ha invece ritenuto applicabile il termine decadenziale di 30 giorni previsto dalla norma (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35) attuativa della direttiva n. 2005/85/CE. Rispetto a tale disposizione normativa introdotta dal citato decreto legislativo il ricorrente, nell’illustrazione dell’unico motivo di ricorso, deduce l’inapplicabilità al caso in esame per essere la pronuncia della Commissione territoriale (e la successiva comunicazione del provvedimento) antecedente alla sua entrata in vigore.

5. Quest’ultima censura alla decisione della Corte territoriale è infondata. Non può ritenersi infatti che l’intempestività del ricorso al Tribunale derivi da una applicazione retroattiva della disposizione di cui al citato art. 35 quanto invece dalla impossibilità di non considerare soggetto a un termine di impugnazione il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale proprio dal momento dell’entrata in vigore della norma attuativa della direttiva Europea. Se si seguisse la tesi del ricorrente la proposizione del ricorso resterebbe del tutto svincolata dall’avvenuto rigetto della domanda di protezione internazionale in sede amministrativa e esente da qualsiasi termine decadenziale, a differenza dei ricorsi relativi a provvedimenti di rigetto delle Commissioni territoriali emessi dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della direttiva, che, invece, sono soggetti al termine decadenziale di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo della Commissione. Ciò comporterebbe una evidente irrazionale e ingiustificata disparità di trattamento a fronte di ricorsi ugualmente intesi a ottenere in sede giurisdizionale l’accoglimento della domanda di protezione internazionale respinta in sede amministrativa. Deve pertanto ritenersi che, dal momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, i ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto delle Commissioni territoriali, già emessi e comunicati in precedenza, debbano essere proposti nel termine decadenziale di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della nuova normativa. Nè può ritenersi che nel caso di specie ricorra una situazione di overruling. Non sono infatti ravvisabili gli estremi di un mutamento repentino e imprevedibile di giurisprudenza, attesa la mancanza di pronunce precedenti che avessero affermato, acquisendo l’efficacia di principio giurisprudenziale consolidato, l’esclusione di qualsiasi termine decadenziale quanto ai ricorsi proposti prima dell’entrata in vigore del decreto n. 25/2008 ovvero l’applicabilità del termine decadenziale di trenta giorni ai soli ricorsi relativi a provvedimenti di diniego delle Commissioni territoriali emessi successivamente all’entrata in vigore del decreto n. 25/2008.

6. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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