Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20637 del 13/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 13/10/2016), n.20637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8734/2015 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PAGLIARI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO RONCO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SEBASTIANO ZUCCARELLO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1982/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato ALBERTO RONCO;

udito l’Avvocato SEBASTIANO ZUCCARELLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nel gennaio 2011, R.M. convenne in giudizio B.V. al fine di esercitare il riscatto agrario di terreni venduti al convenuto da M.A. (con atto del (OMISSIS)), assumendo che il trasferimento era avvenuto in violazione del diritto di prelazione ad essa spettante in qualità di coltivatrice diretta proprietaria di fondi confinanti con quelli compravenduti: dedusse – in particolare – di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L. n. 590 del 1965, art. 8 e che non ricorreva la condizione ostativa dello stabile insediamento di un affittuario nei terreni ceduti, in quanto la conduzione da parte di tale G.G. era cessata dal (OMISSIS).

B. resistette, evidenziando – fra l’altro – che l’insediamento sui terreni del G. escludeva il diritto di prelazione della confinante.

Il Tribunale di Cuneo accolse la domanda, con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello di Torino.

Ricorre per cassazione il B., affidandosi a tredici motivi; resiste l’intimata a mezzo di controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In relazione al primo motivo di appello, la Corte ha rilevato che le allegazioni della R. circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni negative per l’esercizio del retratto non erano state “minimamente contestate dalla difesa B.” (tutta incentrata nella dimostrazione che il G. non aveva rinunciato alla prosecuzione del rapporto di affittanza) e che la questione del difetto dei requisiti era stata sollevata soltanto con l’atto di appello.

Ciò premesso, ha ritenuto che la mancata tempestiva contestazione di “fatti concernenti i requisiti soggettivi legislativamente predeterminati (e come tali conoscibili)” aveva comportato la loro esclusione del thema probandum e la consequenziale inammissibilità delle contestazioni svolte in sede di appello.

In relazione al secondo motivo di gravame, la Corte ha considerato palesemente infondata l’eccezione circa la sussistenza del diritto di prelazione in capo al G. (ostativo di quello dell’attrice) in quanto questi “era insediato sul fondo a titolo precario perchè destinato a cessare in data (OMISSIS)” (rectius: (OMISSIS), come emerge anche da altri passaggi della sentenza); ha rilevato, peraltro, che la doglianza sul punto era mal posta e difettava di un “sufficiente grado di specificità”.

In riferimento al terzo motivo, la Corte torinese ha osservato che, già in data (OMISSIS), la M. aveva inviato disdetta al G. per la scadenza dell'(OMISSIS) e che, in difetto di prova contraria, il rapporto di affitto era destinato a cessare alla predetta scadenza, venendo così a mancare il requisito della stabilità dell’insediamento dell’affittuario, idoneo ad escludere la prelazione della R..

Liquidate le spese di lite, la Corte ha ritenuto che dovesse gravare sul B. anche il rimborso delle spese di registrazione della sentenza e che sussistessero, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

2. Premesso che, sia con l’atto di citazione introduttivo del giudizio che con le successive memorie ex art. 183 c.p.c., la R. aveva taciuto sull’esistenza delle condizioni – negative – costituite dalla mancata alienazione di fondi nel biennio antecedente alla vendita e della non esorbitanza dell’estensione dei fondi (posseduti e da riscattare) rispetto alla forza lavoro assicurata dalla sua famiglia, il B. ha censurato la Corte per avere ritenuto operante il principio di non contestazione: ha rilevato che “l’onere di specifica contestazione del convenuto si correla strettamente all’onere di allegazione dell’attore, nel senso che in tanto quest’onere sorge in quanto il fatto sul quale la contestazione dovrebbe esprimersi sia stato allegato con precisione dall’attore” e – altresì – che “l’onere di contestazione specifica… sorge solamente per quei fatti che il convenuto sia in condizione di conoscere e rispetto ai quali sia quindi in condizione di fornire una versione narrativa di carattere alternativo”; ha evidenziato che, comunque, “la contestazione generica (ove mai necessaria) è ravvisabile anche nella richiesta formulata dal convenuto, di rigetto della domanda avversaria”.

Ha escluso, per altro verso, che la R. potesse fornire la prova del diritto al riscatto a mezzo dei documenti inammissibilmente prodotti in appello (in violazione dell’art. 345 c.p.c.), che – peraltro – erano inidonei a fornire la prova sia della mancata vendita di fondi nel biennio anteriore (essendo state prodotte visure che non coprivano neppure l’intera provincia di Cuneo) sia della adeguatezza della capacità lavorativa della famiglia della riscattante.

Ha evidenziato, conclusivamente, che “la Corte d’Appello ha errato: -sia nel ritenere che la circostanza della mancata vendita di terreni nel biennio anteriore fosse stata ritualmente allegata già nel corso del primo grado; – sia nel tacere assolutamente sul requisito della forza lavoro -; – sia nel ritenere che il sig. B. avesse l’onere di contestare anche i fatti non compiutamente allegati dalla signora R.; sia nel ritenere che quei fatti potessero essere dimostrati per la prima volta in appello; e – sia nel ritenere la prova riuscita”.

3. Tanto premesso, il B. ha articolato tredici motivi di censura, con i quali ha dedotto:

– col primo, la violazione della L. n. 590 del 1965, art. 8 e della L. n. 817 del 1971, art. 7, comma 2, in relazione al mancato accertamento del requisito della capacità lavorativa occorrente per i fondi posseduti e per quello da riscattare;

– col secondo e col terzo, la violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., in relazione all’affermazione dell’onere del convenuto di “contestare specificamente anche i fatti che l’attore non ha specificamente allegato”;

– col quarto e col quinto, la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al sostanziale esonero dell’attrice dall’onere di fornire la prova dei requisiti della mancata vendita nel biennio e della sussistenza della necessaria capacità lavorativa;

– col sesto motivo (dedotto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione alla mancata considerazione che la sussistenza degli anzidetti requisiti era stata allegata tardivamente (e approssimativamente) solo con la memoria di replica del primo grado e con la comparsa di risposta in appello;

– col settimo e con l’ottavo, la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione alla ritenuta ammissibilità della produzione in sede di appello di nuovi documenti, in difetto delle condizioni della indispensabilità o della impossibilità di produrli tempestivamente;

– col nono, la violazione dell’art. 111 Cost., coma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e 118 disp. att. c.p.c., in quanto la Corte non aveva considerato insufficiente la prova circa la mancata vendita di altri fondi rustici (stante la limitatezza dell’estensione territoriale cui si riferivano le visure) e circa la sussistenza della capacità lavorativa (atteso che la prova era limitata alla dimostrazione della qualità di coltivatrice diretta dell’attrice);

– col decimo e con l’undicesimo, la violazione dell’art. 91 c.p.c., D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 10 e 37, in relazione all’affermazione che le spese di registrazione della sentenza di accoglimento della domanda di retratto agrario dovevano gravare sul retrattato anzichè sul retraente (ossia sul soggetto che, per effetto della pronuncia, acquistava il bene);

– col dodicesimo e col tredicesimo motivo, la violazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 17 e 18 e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione alla ritenuta applicabilità del “raddoppio” del contributo unificato in relazione ad una impugnazione proposta nel luglio 2012 (e quindi anteriormente alla stessa promulgazione della relativa normativa).

4. I primi nove motivi del ricorso sono incentrati (direttamente o indirettamente) sulla portata del principio di non contestazione che, già operante per effetto della previsione dell’art. 167 c.p.c., comma 1, ha avuto espresso riconoscimento col nuovo testo dell’art. 115 c.p.c., comma 1, introdotto dalla L. n. 69 del 2009 (applicabile alla presente controversia, iniziata nel gennaio 2011).

Al riguardo, debbono condividersi i più recenti approdi di legittimità, secondo cui “il principio di non contestazione, con conseguente “relevatio” dell’avversario dall’onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all’onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione” (Cass. n. 3023/2016); e ciò in quanto “il sistema di preclusioni del processo civile… e di avanzamento nell’accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti… suppone che la parte che ha l’onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato e analitico, così che l’altra parte abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle, ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse” (Cass. n. 21847/2014).

Ribadito, pertanto, che l’onere di specifica contestazione ad opera della parte costituita presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto specifica ad opera della parte onerata della prova, ritiene peraltro il Collegio che il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non possa prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione negata dal ricorrente.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione postula, infatti, che il vizio possa essere apprezzato sulla base del contenuto dell’atto, senza necessità di rimandi al contenuto di atti processuali che non siano in esso trascritti (ancorchè non integralmente, ma pur sempre nella misura necessaria a integrare la specificità al motivo e a consentirne la valutazione senza necessità di procedere all’esame del fascicoli d’ufficio o di quelli di parte), e ciò vale – ovviamente – anche quando il vizio dedotto concerna la sussistenza delle condizioni per ritenere che una circostanza sia stata o meno contestata (cfr. Cass. n. 15961/2007, Cass. n. 17253/2009 e Cass. n. 10853/2012).

Tale criterio non risulta soddisfatto dall’odierno ricorso, giacchè le contestazioni del B. (incentrate sul difetto di specifica allegazione della mancata vendita di fondi nel biennio precedente e della sussistenza del requisito della capacità lavorativa) sono state svolte in difetto della preliminare trascrizione dei passaggi degli atti introduttivi a mezzo dei quali l’attrice ha compiuto le proprie allegazioni e il convenuto ha resistito alla domanda, ossia delle deduzioni e delle contestazioni che hanno concorso alla delimitazione del thema decidendum e del thema probandum (con esclusione da quest’ultimo delle circostanze non contestate dal convenuto).

Non appaiono sufficienti allo scopo i fugaci riferimenti al contenuto dell’atto di citazione compiuti a pagg. 4 e 5 del ricorso, dato che non consentono di valutare le allegazioni di parte attrice nel loro complesso e di verificare, alla stregua di tali allegazioni e delle contestazioni svolte dal convenuto, se sussistessero o meno le condizioni per l’applicazione del principio di non contestazione e, con esse, se risulti corretta o meno l’affermazione compiuta dal giudice di appello circa il fatto che la R. aveva “allegato analiticamente di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio del diritto di retratto agrario” e che “le allegazioni di parte attrice” non erano state “minimamente contestate dalla difesa del B.”.

4.1. Tanto premesso, deve ritenersi che il secondo, il terzo e il sesto motivo siano inammissibili per difetto di autosufficienza del ricorso e che il primo, il quarto e il quinto motivo siano infondati, giacchè i requisiti della capacità lavorativa e della mancata vendita sono stati ritenuti accertati per effetto della non contestazione

Il settimo, l’ottavo e il nono motivo (attinenti alla inammissibilità della produzione documentale effettuata in sede di appello e alla inidoneità della prova fornita in via documentale) risultano inammissibili per difetto di interesse, in quanto i documenti che si assumono tardivamente prodotti sono stati considerati dalla Corte di Appello nell’ambito di una ratio ulteriore (introdotta dall’avverbio “peraltro”) della decisione che – tuttavia – trova sufficiente fondamento nella considerazione che la mancata contestazione delle allegazioni dell’attrice da parte del B. ne aveva comportato dal thema probandum.

5. Sono invece fondati il decimo e motivo, con cui il B. si è condanna al pagamento delle spese di della sentenza dovute a fronte del dei terreni.

Deve considerarsi – infatti – che, retratto agrario, le sentenza che ha accolto la domanda di retratto gravano sul retraente, e non sul retrattato, dovendosi individuare il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, ai sensi del del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 10 e 37, in colui che acquista il bene” (Cass. n. 4620/2012), cosicchè “ove la sentenza di accoglimento della domanda di riscatto di un fondo rustico abbia dato luogo al pagamento, da parte del retraente, dell’imposta di registro pretesa sulla sentenza in quanto costitutiva di un trasferimento immobiliare, il relativo importo non può essere posto dal giudice di appello che confermi la statuizione di riscatto, a carico del retrattato, benchè soccombente, perchè non riconducibile tra le spese processuali vere e proprie e non costituente conseguenza inevitabile del processo da porre a carico di chi contestando il diritto di riscatto l’abbia determinato” (Cass. n. 27732/1988).

6. Egualmente fondati sono il dodicesimo e il tredicesimo motivo, con cui il B. si è doluto che la Corte di Appello abbia attestato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater: atteso, infatti, che tale previsione si applica soltanto alle impugnazioni proposte dopo il 30.1.2013, deve escludersi che risultasse applicabile ad un giudizio di appello iniziato il 16.7.2012.

7. La sentenza va dunque cassata in relazione ai motivi da 10 a 13 (compreso); considerato inoltre che – in ordine alle questioni dedotte con i motivi accolti – non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, può provvedersi nel merito, escludendosi che sia dovuta dal B. l’imposta di registro correlata al trasferimento immobiliare e che ricorrano le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione al giudizio di appello.

8. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.

9. Non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione al presente giudizio.

PQM

la Corte, rigettati gli altri motivi, accoglie i motivi nn. 10, 11, 12 e 13, cassa in relazione e, decidendo nel merito, dichiara non dovute dal B. le spese di registrazione relative al trasferimento dei terreni riscattati e non sussistenti le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione al giudizio di appello.

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA