Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20637 del 09/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20637 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 29497-2011 proposto da:
SCOCCIMARRO ANNA MARIA (SCCNMR51A53B180A) SCOCCIMARRO
ANGELO GIANFRANCO SCCNGL47E05B180M) elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA LUIGI MAN GAZZA 24, presso lo studio del dott. MARCO
GARDIN, rappresentati e difesi dall’avvocato DURANO LORENZO, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
COMUNE DI BRINDISI;
– intimato avverso la sentenza n. 632/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE dell’8.6.2010,
depositata il 14/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Lorenzo Durano che si riporta agli scritti.

Data pubblicazione: 09/09/2013

u,k
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Don. ROSARIO GIOVANNI

RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

I ricorrenti hanno depositato memoria.
Il collegio condivide le conclusioni della relatrice e le fa proprie.
Come rilevato dagli stessi ricorrenti, gli effetti della dichiarazione di illegittimità
costituzionale di una norma non si estendono ai rapporti già esauriti.
Per rapporti già esauriti debbono intendersi non solo quelli coperti da giudicato, ma
anche quelli rispetto ai quali o si è verificato altro evento cui l’ordinamento ricollega il
definitivo consolidamento del rapporto medesimo o sono intervenute preclusioni
processuali, decadenze o prescrizioni, non direttamente investite, nei loro
presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità (cfr. fra molte, da ultimo,
Cass. n. 20381/012).
La fattispecie in esame rientra in tale ultima ipotesi: i ricorrenti hanno infatti prestato
acquiescenza al capo della prima sentenza d’appello che aveva liquidato l’indennità
loro dovuta ed, attraverso tale inequivoco comportamento processuale, hanno
definitivamente rinunciato ad ottenerne la riforma.
Va escluso, pertanto, che, nonostante l’impugnazione proposta dal Comune contro
il medesimo capo, la situazione processuale determinatasi nei loro confronti potesse
essere incisa dalla sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma
applicata dal giudice del merito: infatti, attesi i principi della domanda e della
corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, mentre l’eventuale accoglimento del
ricorso del Comune avrebbe comportato una riforma in peius della statuizione,
ovvero una diminuzione della somma riconosciuta, il rigetto dell’impugnazione non
avrebbe mai potuto condurre ad una maggiorazione di detta somma, la cui congruità
non era stata contestata dalle parti vittoriose.
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore del Comu e intimato, che non
ha svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. oEposnmo cmcatem
Roma, 18 giugno 2013.

E’ stata depositata la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti:
1) La Corte d’appello di Brindisi, decidendo – in sede di giudizio di rinvio dalla
cassazione – nella causa di opposizione alla stima proposta da Angelo ed Annamaria
Scoccimarro nei confronti del comune di Brindisi, ha respinto la domanda degli attori
di rideterminazione dell’indennità secondo il valore venale del bene, attesa la
dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 5 bis della I. n. 359/92 in base alla quale
l’indennità era stata liquidata nella sentenza cassata, rilevando che gli Scoccimarro
non avevano impugnato con ricorso incidentale il capo della pronuncia concernente il
quantum, che risultava pertanto coperto da giudicato interno.
2)Angelo ed Annamaria Scoccimarro hanno proposto ricorso per la cassazione della
sentenza, fondato su di un unico motivo, con il quale rilevano che, contrariamente a
quanto affermato dal giudice del rinvio, poiché il comune di Brindisi aveva impugnato
la prima sentenza d’appello chiedendone la riforma nell’an, la statuizione sul
quantum, non costituente capo autonomo della pronuncia, non poteva ritenersi
coperta da giudicato, con la conseguenza che la norma dichiarata incostituzionale
non avrebbe potuto trovare applicazione nel giudizio di rinvio.
3) Il ricorso appare manifestamente infondato. La mancata proposizione da parte
degli Scoccimarro di ricorso incidentale contro la prima sentenza d’appello, per
ottenerne la cassazione relativamente al capo con il quale erano state liquidate le
indennità, ha infatti comportato la loro acquiescenza a tale statuizione, con
conseguente inapplicabilità della pronuncia del Giudice delle leggi, che non può
spiegare effetto sui rapporti già esauriti (cfr., in termini, Cass. nn. 18856/011
5395/09).
Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con ordinanza resa ai sensi
degli artt. 380 bis e 375 c.p.c.

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