Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20637 del 08/08/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20637 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 4064-2014 proposto da:
BANCA CARIGE CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA SPA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS
34-B, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI,
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
RENATO VILLANI, GIORGIO VILLANI;
– ricorrente –

2017

contro

1073

MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;

Data pubblicazione: 08/08/2018

- con troricorrente –

avverso la sentenza n. 1270/2013 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 11/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;

Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato CECCONI Maurizio, difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Fatti di causa
E’ impugnata, con ricorso della Banca Carige S.p.a. la
sentenza n. 1270/2013 della Corte di Appello di Torino, che
– definendo il giudizio in sede di rinvio- rigettava
l’opposizione avverso decreto n. 40791/2001 del Ministero

-nell’occasione- alla refusione delle ‘spese dell’intero giudizio
in favore del Ministero stesso, odierno contro ricorrente.
Per una migliore comprensione della vicenda per cui è causa
non può non rammentarsi brevemente quanto segue.
Con , t già citato decreto n. 40791 del 21 dicembre 2001
(notificato 1’11 febbraio 2002) il Ministero dell’Economia e
della Finanze ingiungeva alla Banca Carige S.p.a. il
pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa
per omèssa segnalazione delle operazioni finanziarie di cui
in atti, della sommg_ di £. 2.152.898.000 e di £.
1.508.984.000, rispettivamente a carico dei direttori protempore della filiale dì Mondovì, Togninelli Ermes e Cavallaro
Giuseppe, ed in solido con essi.
La Banca

medesima

proponeva opposizione, ai sensi

dell’art. 22 della L. n. 689/1981 innanzi al Tribunale di
Mondovì, il quale – all’esito della costituzione del
contraddittorio- annullava il decreto opposto con sentenza
n. 11/2003 in accoglimento della sollevata eccezione

dell’economia proposta dalla medesima Banca, condannata

pregiudiziale di tardività della contestazione ai sensi dell’art.
14 L. n. 689 cit.
A seguito di ricorso per cassazione avverso la detta
sentenza, proposto dall’anzidetto Ministero e resistito con
controricorso dalla Banca intimata, questa Corte , con

Tribunale di Mondovì e rimetteva le parti, per la decisione
della controversia , innanzi al Tribunale di Alba.
Nell’occasione la sentenza di questa Corte ribadiva il
principio, non osservato dal Tribunale per primo adito, che nell’ ipotesi in cui l’Amministrazione non abbia proceduto ad
immediata contestazione della violazione ascritta,

il

momento di decorrenza del termine ai sensi dell’art. 14 L.
n. 681 cit.

va individuato

in quello di acquisizione e

valutazione di tutti gli elementi indispensabili alla verifica
della esistenza della violazione stessa e non già in quello
della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità..
All’esito della riassunzione del giudizio l’adito Tribunale, con
sentenza n. 504/2010, annullava il provvedimento
impugnato e compensava integralmente le spese del
giudizio.
Avverso tale ultima decisione, di cui chiedeva la riforma, il
Ministero interponeva appello fondato su un unico articolato
motivo di gravame e resistito dalla Banca appellata, la quale

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sentenza n. 3043/2009 cassava con rinvio la decisione del

- a sua volta- proponeva appello incidentale fondato su
quattro motivi di gravame.
Accogliendo

l’appello

principale

e

rigettando

quello

incidentale, la Corte di Appello -con la succitata decisione
oggi gravata innanzi a questa Corte decideva nel senso

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte
distrettuale ricorre la Banca con atto affidato a quattro
ordini di motivi e resistito dall’intimato Ministero con
controricorso.
Nell’approssimarsi dell’udienza la parte ricorrente ha
depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ragioni della Decisione
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione o falsa applicazione di legge (artt. 1,2,3,3-bis, 3ter, 4 e 5 del D.L. 3.5.1991, n. 143), nonché si deduce
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo.
Il motivo, quanto alla dedotta carenza motivazionale, è del
tutto inammissibile.
La relativa doglianza non è ammissibile poiché presuppone
come ancora esistente (ed applicabile nella concreta
fattispecie) il controllo di legittimità sulla motivazione della
sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della
modifica dell’art. 360, n. 5 c.p.c. apportata dai D.L. n.

innanzi già esposto.

83/2012, convertito nella L. n. 134/2012, essendo viceversa
denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto
decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti,
rimanendo -alla stregua della détta novella legislativaesclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di

8053/2014).
Viceversa “parte ricorrente avrebbe dovuto far riferimento al
novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., applicabile ai ricorsi per
cassazione proposti contro sentenze pubblicate a partire
dall’11.9.2012 (d.l. 83/12, cqnv. in I. 134/12).
In quest’ottica, non si sarebbe potuto limitare a denunciare
la insufficienza o contraddittorietà della motivazione, bensì
avrebbe dovuto dolersi dell’omesso esame circa un fatto
decisivo che fosse stato oggetto di discussione tra le parti.
Invero, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, primo
comma, n. 5), c.p.c., non è più configurabile il vizio di
contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la
norma _suddetta attribuisce rilievo, come detto, solo
all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio «che sia
stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo
neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione
sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del
n. 4) dei medesimo art. 360 c.p.c. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
13928 del 06/07/2015).
6

“sufficienza” della motivazione ( Cass. cìv., SS.UU., Sent. n.

Inoltre, l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che
è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformato, va
inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art.
12 disp. prel. cod. civ., tenendo conto della prospettiva della

di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti
costituzionali, supportando la generale funzione
nomofilattica della Corte di cassazione.
Ne consegue che: a) l'”omesso esame” non può intendersi
che “omessa motivazione”, perché l’accertamento se
l’esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che
risultare Olia motivazione; b) i fdtti decisivi e oggetto di
discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come
vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli
principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come
vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più
l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo
che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di
argomentazioni non idonee a rivelàre la ratio decidendi, si
risolvanò (ma non è il caso di specie) in una sostanziale
mancanza di motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 7983 del
04/04/2014).
Da ultimo, va ricordato che, nel rigoroso rispetto delle
previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,
7

novella,,mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio

secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve
indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il
“dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente,
il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”,

non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo qualorail fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
In definitiva, è denunciabile in cassazione solo l’anomali-a
motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
9

all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal
testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce
nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale
e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto

irriducibile

tra

affermazioni

inconciliabili”

e

nella

“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,
esclusa qualunque rilevanza de’l semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione.
Quanto alla denunciata violazione legge di cui ai motivo in

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fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori

esame la svolta censura, pur se per differente ragione, non
è , parimenti, ammissibile.
La questione sollevata

della inesistenza di operazioni di

riciclaggio (quale eventuale causa di inesistenza dell’obbligo
di segnalazione nella fattispecie eluso e sanzionato) ha solo

quanto accertato, con proprio congruo e logico
apprezzamento in fatto, dalla Corte di merito.
Quest’ultima risulta avere debitamente evidenziato il
carattere sospetto del “vorticoso” giro di operazioni, proprio
in relazione ai quale la normativa sulla dovuta segnalazione
è posta a prescindere dalla concorrente esistenza o meno di
operazioni di riciclaggio.
In ogni caso la questione della inesistenza di riciclaggio, così
come posta, costituisce -allo stato degli atti- questione nuova

(non risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio) o
comunque, come tale, ritenuta in difetto di ogni altra dovuta
opportuna allegazione.
Infatti ” i motivi del ricorso per cassazione devono investire,
a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese
nel tema dei decidere del giudizio di appello, non essendo
prospettabili per la prima volta in sede di legittimità
questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati
nella fase di merito né rilevabili d’ufficio.” ( Cass. civ., Sez.

valenza meritale ed è di per sé insostenibile alla stregua di

Prima, Sent. 30 marzo 2007, n. 7981 ed, ancora e più di
recente, Sez. 6 – 1, Ordinanza, 9 luglio 2013, n. 17041).
Il motivo –

2.-

è, pertanto e nel suo complesso, del tutto

Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di

prospetta carenza motivazionale
La lamentata carenza motivazionale di cui al motivo qui in
esame non è ammissibile per io stesso ordine di ragioni già
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innanzi analogamente esposte sub 1..
Quanto al dedotto vizio di violazione di leggé deve
evidenziarsi che lo stesso si fonda sulla prospettazione di
un inevaso ed inadempiuto “onere dell’attore” ovvero del
Ministero odierno contro,ricorrente che “doveva provare i
fatti che costituiscono fondamento della domanda”.
Secondo la Banca ricorrente la P.A. intimante non avrebbe,
invero, fornito prova su

“quali cSperazioni di riciclaggio

sarebbero state effettuate dalla Banca Carige o da altre
banche”, né avrebbe “fornito le ragioni sulla base delle quali
è stato affermato il reato di

riciclaggio (peraltro

inesistente)”.
Orbene deve, al riguardo, ribadirsi -comunque- che Fa
normativa in base alla quale il Ministero ha, nella fattispecie,
agito non postula necessariamentg la compresenza di un
reato di riciclaggio, ma sanziona anche la sola omessa
IO

violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché si

segnalazione di operazioni sospette comunque ritenute
sussistenti per l’accennato “vorticoso giro di operazioni” così
come valutato dalraj Giudice del merito alla stregua del
proprio logico assunto motivazionald.
La svolta censura qui in esame, per di più relativa a

risolve -comunque- in una impropria istanza di riesame
della qualificazione di operazioni come sospette.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
3.-

Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in

subordine) la violazione di varie nome di legge in relazione
alle “alfre ragioni contenute nelle osservazioni di cui alla
lettera dell’Avv. Villani del 16/7/2013, nonché quelle del
Prof. Avv. Ranieri Razzante” relative – in sostanza- ad un
apprezzamento dì asserzioni della Corte di merito.
k

4.- Con quarto motivo la Banca ricorrente si duole, sempre
in subordine, della violazione

dell’art. 3 della L. n.

197/1991 in contrapposizione al D.L.vo n. 231/1997 ed ,
WZ.
ancora,raviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

Tanto, riassumendo in breve, in quanto non vi sarebbe stato
alcun obbligo di segnalazione poiché i fondi oggetto delle
operazioni non provenivano da reato.
5.- I motivi 3. e 4., trattati congiuntamente, non possono
essere accolti in quanto inammissibili : al di là di ogni altra
considerazione sulle “osservazioni alla lettera” innanzi
11

questione che non risulta come già svolta in precedenza, si

accennate, entrambi i motivi si incentrano su questioni che
non risultano essere state poste in precedenza nel corso del
giudizio e che involgono -in ogni caso- un riesame del
merito decisorio non più possibile in questa sede.
6.-

Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e
9

7.-

Le spese, ivi incluse quelle prenotate a debito per

l’Amministrazione,

seguono la soccombenza e si

determinano così come in dispositivo.
8.-

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte

della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2012.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso

e condanna la Banca ricorrente al

pagamento in favore del Ministero controricorrente delle
spese del giudizio, determinate in C 10.200,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti: per il
versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

12

ritenuto.il ricorso deve essere rigettato.

per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
13 aprile 2017.

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Il Consigliere Estensore

Il Presidente
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

0 8 AGO. 2018

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