Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20636 del 09/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20636 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 04.06.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14910 del R.G. anno 2012
proposto da:
Ministero della Difesa domiciliata in ROMA, via dei Portoghesi 12
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
ricorrente

per le legge

contro
DE GREZIA Annamaria, domiciliata in Roma C.so Vittorio Emanuele II
18 presso lo studio Grez con l’avv. Alessandro Marotta che la
rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso
contro ricorrente
avverso

la sentenza n. 1177 in data 4.4.2012 della Corte di Appello

di Napoli ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del

04.06

.2013 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona
del Sostituto Procuratore Generale Dott. P.Firatis che ha concluso come
da relazione.
RILEVA

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda porocessuale nei termini di cui appresso.
Con decreto 20.11.2001 era dichiarata la P.U. delle opere di ridislocazione del Comando Alleato in Sud Europa in Campania e per la loro effettuazione era occupata d’urgenza proprietà della signora Annamaria De

SosC

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Data pubblicazione: 09/09/2013

Grezia sita in Giugliano di Campania, località Lago Patria : si trattava di
un villino di due livelli di mq. 236 oltre 108 mq di balconi e terrazze e di
circa 1.000 mq di area pertinenziale. L’immobile, occupato il 25.9.2003,
era espropriato con decreto 30.4.2008 del Prefetto ed erano offerte indennità complessive di C 179.169. Oppostasi l’espropriata innanzi alla
Corte di Napoli con citazione dell’8.10.2008 e costituitasi
l’Amministrazione beneficiaria dell’esproprio, la Corte con sentenza
4.4.2012 ha determinato – in piena adesione alle valutazioni peritali (e

CTP) – in C 471.750 l’indennità afferente il fabbricato, in C 78.132
l’indennizzo relativo alle aree pertinenziali, in C 54.010 l’indennità di occupazione legittima dovuta per l’intero compenso, somme al lordo di
quanto già depositato, oltre interessi dal 30.4.2008 al saldo.
In motivazione la Corte, oltre a richiamare le valutazioni peritali per i
due detti profili condivisi, ha invece dissentito dalla valutazione della base di calcolo della indennità di occupazione: al proposito, preso atto che
i prezzi degli immobili negli anni di occupazione correnti tra il 2004 ed il
2008 avevano avuto nella zona un incremento del 37,28%, nella presunzione che tal incremento avesse avuto un andamento lineare ha sulla
base della sua scomposizione annua determinato il valore del compendio
per ogni anno e sul relativo valore ha calcolato l’interesse legale al 2.5%
annuo dalla scadenza di ogni annualità di occupazione alla data
dell’annualità successiva. Per la cassazione di tale sentenza – notificata
il 23.4.2012 – l’Amministrazione della Difesa ha proposto ricorso con 4
motivi 1’8.6.2012, cui ha opposto difese la De Grezia con controricorso
13.7.2012. Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso e l’Avvocatura
Generale ha depositato memoria finale di dissenso dalla relazione.
OSSERVA
Ritipene il Collegio che le proposte di rigetto contenute nella relazione
meritino di essere pienamente condivise, senza che le osservazioni critiche di cui alla memoria possano ritenersi pertinenti o fondate.
Con il primo articolato motivo l’Amministrazione si duole della omessa
motivazione che la sentenza avrebbe offerto in ordine alla pluralità di
osservazioni mosse, nella conclusionale e nella memoria di replica , alla
CTU: l’Avvocatura enumera siffatti punti alle pagine 3-4-5 del ricorso. Il
motivo, come considerato dal relatore, non è ammissibile per due distinte e subordinate ragioni.
1) Si osserva infatti che il ricorso manca totalmente di far emergere
che l’errore od il travisamento – commesso in sede di elaborazione peritale – fosse stato prospettato innanzi alla Corte di appel-

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considerando che il CTU aveva puntualmente risposto ai rilievi critici del

lo. Ci si limita infatti a richiamare “argomentate difese” che il
Ministero avrebbe svolto nella conclusionale innanzi al giudice del
merito per far risaltare gli errori ma poiché la CTU è stata espletata in Corte l’errore avrebbe dovuto emergere all’esito di precisa
contestazione difensiva già nella prima udienza successiva al suo
deposito, ove tempestivo (Cass. 11275 del 2012, 24996 del
2010 e 22843 del 2006), o, se intempestivo, nella prima udienza successiva al deposito stesso. E poiché, ut supra, le critiche

al Collegio, quando ancora era possibile attivare vuoi una riconvocazione vuoi un supplemento peritale, ne discende la loro tardività.
2) Ma quand’anche si ritenesse tempestiva la loro deduzione in conclusionale, la valutazione di omessa pronunzia oggi richiesta (il
chè è quanto dire la valutazione di insufficienza della formula
contenuta in sentenza per la quale il CTU aveva espresso valutazioni condivisibili anche perché egli aveva “…puntualmente ed esaustivamente risposto anche alle osservazioni critiche del consulente dell’Amministrazione convenuta…” pag. 3 sentenza), potrebbe assumere i profili della decisività solo se a questa Corte
fosse consentito confrontare le critiche oggi trascritte in ricorso
con i passaggi della CTU sui quali esse si erano appuntati: la assoluta mancanza di tale riproposizione in ricorso rende pertanto
irricevibile la critica, posto che alla Corte non è data lettura diretta degli atti istruttori.
Osserva il Collegio che le osservazioni critiche svolte sulla relazione
dall’Avvocatura Erariale, se appaiono valutabili con riguardo alla prima
ratio della proposta non superano la evidente persuasività della seconda
non sussistendo alcuna eloquente – ex se – illogicità del richiamo fatto
in sentenza alla CTU né della parte espressamente richiamata, ma emergendo solo il caratre valutativo e generico delle censure proposte
Con il secondo motivo si addebita la violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c.
per mancato esame delle censure alla CTU: si tratta, come esattamente
rilevato dal relatore, di censura non agevolmente comprensibile in
quanto mera reiterazione della precedente con diversa rubrica; ed essa
segue la stessa sorte del primo motivo.
Con il terzo motivo si polemizza con la decisione di ripartire l’incremento
dei prezzi accertato tra 2004 e 2008 secondo una progressione lineare
annua: non ha scorto il relatore, esattamente, quale interesse avesse
la ricorrente Amministrazione a tale generica denunzia di incongruità,

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sono state svolte solo in sede di illustrazione finale e non innanzi

dovendo semmai farsi carico di articolare le diverse progressioni annuali
onde far emergere il risultato in pejus per l’espropriato di tali diversità,
ed

in meljus per l’Amministrazione ricorrente, derivante dalla diversa

applicazione di criteri di determinazione annuale della indennità virtale.
E nulla la memoria chiarisce sulla irrilevanza di detto “interesse”.
Con il quarto motivo, infine, si denunzia la violazione dell’onere della
prova in tema di mutamento progressivo del valore immobiliare negli
anni di occupazione legittima: la doglianza, ha condivisibilmente osser-

opera per diradare incertezze residue nel mentre nella specie la Corte di
merito ha tratto certezza dall’accertamento peritale ed ha operato una
riliquidazione annuale non fatta segno (ut supra) a valide censure.e la
memoria nulla apporta che faccia diversamente opinare.
Rigettato il ricorso, le spese si liquidano in dispositivo a carico della soccombente, non procedendosi alla chiesta distrazione in difetto della diochiarazione di legge del difensore che la richiede
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Amministrazione a versare
alla De Grezètia la somma di € 5.200 (€ 200 per esborsi) oltre IVA e CPA
Così deciso nella c.d.c. della Sztta Sezione Civile il 04.06.2013.

vato la relazione, è incomprensibile posto che il criterio dell’onere de quo

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