Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20636 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20636 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

ORDINANZA
sul ricorso 12747-2017 proposto da:
BRIZZI

SONIA,

elettivamente

domiciliata

in

ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO KROGH, rappresentata e difesa dall’avvocato
FRANCESCO PERSIANI;

ricorrente

Contro

BANCA CR FIRENZE già CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15,
presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI
GIGLIOLI;

U

Data pubblicazione: 07/08/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 421/2016 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 13/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. ALDO

FATTO E DIRITTO

1.- Sonia Brizzi ha adito il Tribunale di Massa, sezione
distaccata di Carrara, per chiedere la condanna della Cassa di
Risparmio di Firenze s.p.a. al risarcimento dei danni
conseguenti allo smarrimento di un assegno bancario tratto su
banca estera, che aveva consegnato alla Cassa perché ne
curasse l’incasso.
Il Tribunale ha respinto la domanda, osservando in particolare
che l’attrice non aveva assolto l’onere della prova circa la
rilevanza causale del comportamento della banca rispetto al
danno che lamentava.
In sede di impugnazione, la decisione è stata integralmente
confermata.
La Corte di Appello di Firenze ha in specie rilevato che rispetto al fatto in sé dello smarrimento – non aveva luogo
discorrere di inadempimento della Cassa, posto che l’assegno
era effettivamente giunto presso la banca trattaria. In realtà, la
Cassa aveva agito senza la necessaria diligenza rispetto a un
profilo successivo della fattispecie, «non avendo comunicato
tempestivamente l’avvenuto smarrimento del titolo da parte
della banca trattaria». Tuttavia, era «mancata», al riguardo, la
«prova che tale specifico inadempimento» fosse «causalmente
collegato con il danno subito dalla parte appellante».
Ric. 2017 n. 12747 sez. M1 – ud. 17-04-2018
-2-

ANGELO DOLMETTA.

«Parte appellante» – ha proseguito la Corte toscana – «avrebbe
potuto esperire la procedura di ammortamento (o richiedere un
duplicato ove l’assegno fosse stato non trasferibile), così come
avrebbe potuto esercitare l’azione causale nei confronti del
traente. L’accertamento della sussistenza del nesso causale tra

smarrito e il ritardo nella comunicazione di tale smarrimento
presupponeva che l’attrice/appellante, provasse (e, prima
ancora, che allegasse) che il ritardo aveva concretamente
inciso sulla sua possibilità di recuperare detto credito (ad
esempio per la sopravvenuta insolvenza del traente), prova
che è invece del tutto mancata».
2.- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze ricorre
ora Sonia Brizzi, articolando un motivo di cassazione.
Resiste la Cassa di Risparmio con controricorso. La stessa ha
pure depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.
3.-

Il motivo di ricorso è rubricato «violazione e falsa

applicazione degli artt. 1710, 1718, e 1856 cod. civ.».
In esso si assume che la Cassa avrebbe dovuto agire «ben
diversamente» da come aveva fatto: «avrebbe dovuto
scegliere con maggiore cura il corriere per la spedizione del
titolo; avrebbe dovuto vigilare sulla spedizione, sull’operato
della banca trattaria ivi comprendendo anche il controllo ex
post sulle operazioni della stessa; provvedere a comunicare le
eventuali operazioni della banca trattaria non andate a buon
fine e lo smarrimento, il tutto in modo tempestivo e cioè a
breve distanza dalla negoziazione del titolo».
Constatato, altresì, che la comunicazione dell’avvenuto
smarrimento è stata compiuta dalla Cassa a distanza di due
anni dal suo avvenimento, il motivo si conclude rilevando che
«di fronte a ciò deve ritenersi in re ipsa la prova della incidenza
Ric. 2017 n. 12747 sez. M1 – ud. 17-04-2018
-3-

la perdita del credito nei confronti dell’emittente dell’assegno

causale della violazione da parte della banca dell’obbligo di
comunicazione tempestiva dell’avvenuto smarrimento del titolo
in relazione ai danni patiti dalla signora Brizzi».
4.- Il motivo è inammissibile.
Esso si sostanzia nella mera richiesta di una nuova valutazione

inadempimento da parte della Cassa, sia in punto di nesso di
causalità tra inadempimento e danno lamentato: sollecitando
dunque un tipo di giudizio che risulta precluso all’esame di
questa Corte.
In specie, il motivo non indica neppure le ragioni e/o le
modalità con cui la sentenza della Corte territoriale avrebbe in
thesi violato le norme degli artt. 1710, 1718 e 1856 cod. civ.. E

nemmeno indica – tra le norme di cui viene assunta la
violazione – quella dell’art. 1223 cod. civ., seppur la sentenza
della Corte territoriale si focalizzi propriamente, e non
diversamente del resto da quanto aveva fatto il giudice di
primo grado, sul tema del nesso di causalità.
5.-

Le spese seguono il criterio della soccombenza e si

liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida nella somma di C 4.000,00 (di cui C 100,00 per
esborsi).
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

RIC 2017 n. 12747 sez. M1 – ud. 17-04-2018
-4-

degli elementi fattuali dedotti in causa, sia in punto di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione civile, addì 17 aprile 2018.

e

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