Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20635 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 31/07/2019), n.20635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giulia – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21528/2017 proposto da:

C.B. (C.F.: (OMISSIS)), assistito e difeso dagli Avv.ti

Antonio Cornelia e Carla Cornella, con domicilio eletto presso

l’Avv. Paolo Mazzoli, con studio in Roma in viale Parioli n. 44;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– controricorrente –

E contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI-Direzione Interregionale per la

Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta (Ufficio Dogane di Torino-Area

Gestione del contenzioso), in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 445/06/2017, pronunciata il 13 dicembre 2016 e

depositata il 16 marzo 2017;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 maggio 2019

dal Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della statuizione (indicata in epigrafe) di inammissibilità del ricorso dallo stesso proposto “in riassunzione del giudizio, per ottenere la declaratoria di nullità della sentenza della CTR… n. 305/25/1997…”.

2. Dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte emerge quanto segue circa i fatti di causa, limitatamente a quanto rileva nel presente processo.

2.1. Al contribuente furono notificate (nel 1995) cartelli esattoriali oggetto di impugnazione dichiarata inammissibile dall CTP, “per incompetenza per materia (rectius, per difetto di giurisdizione)”, con statuizione n. 913/07/1995 confermata dalla CTR con sentenza n. 305/25/1997, quest’ultima passata in giudicato in quanto non oggetto di ricorso per cassazione.

2.2. Il successivo ricorso alla stessa CTR (notificato il 16 novembre 2000), volto ad ottenere, da parte del contribuente, la revocazione della detta sentenza di secondo gado (n. 305/25/1997), fu dichiarato inammissibile con sentenza (n. 44/25/2001) oggetto di ricorso per cassazione, dichiarato anch’esso inammissibile da Cass. sez. 5, 01/07/2004, n. 12057.

2.3. Avverso la medesima sentenza d’appello n. 305/25/1997, il contribuente (nel 2005) propose altresì ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, deducendo un “diniego di giurisdizione” causa di “”un conflitto negativo di competenza…””, che fu dichiarato anch’esso inammissibile da Cass. Sez. U., 08/03/2006, n. 4907.

2.4. Nel 2015, il contribuente propose, innanzi alla stessa CTR, sempre avverso la medesima sentenza d’appello n. 305/25/1997, ricorso per “riassunzione della causa”, declaratoria di nullità della citata sentenza e “remissione innanzi alla CTP”, deducendo la violazione, da parte tanto del Giudice di primo grado quanto della CTR, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, essendosi difeso in assenza di assistenza tecnica, nonostante trattavasi di controversia di valore soprasoglia.

3. Con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, la CTR dichiarò inammissibile il ricorso proposto “in riassunzione del giudizio, per ottenere la declaratoria di nullità della sentenza della CTR… n. 305/25/1997…”, in virtù del passaggio in giudicato della relativa sentenza in quanto non impugnata. La Commissione regionale, in particolare, diversamente da quanto prospettato dal contribuentè, argomentò dalla circostanza per la quale il vizio in oggetto (violazione dell’art. 12 cit.) non avrebbe potuto dedursi con actio nullitatis, in quanto causa di nullità (sia essa relativa o assoluta) della sentenza e non di inesistenza.

4. Contro la sentenza della CTR da ultimo citata il contribuente propone ricorso, affidato a due motivi e sostenuto da memoria, mentre solo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”) si costituisce con controricorso, prospettando l’inammissibilità delle censure (la prima, ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c.) oltre che la loro infondatezza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto.

2.1. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce “falsa applicazione art. 161 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 1; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, lett. b); art. 12, comma 5, decreto cit.”.

Sostanzialmente, ci si duole dalla circostanza per la quale la CTR abbia ritenuto il dedotto vizio di difetto di assistenza tecnica di cui all’art. 12 cit. (essendosi il contribuente difeso personalmente in controversia tributaria soprasoglia ed in assenza dell’ordine impartito dal Giudice di munirsi di essa) causa di nullità (relativa o assoluta) della sentenza e non di inesistenza (ovvero di abnormità), con conseguente inammissibilità dell’actio nullitatis (proposta innanzi alla medesima CTR) e quindi del relativo ricorso, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza.

Con il motivo n. 2, sostanzialmente, si deduce una “incoerenza motivazionale” della statuizione impugnata in ordine ad una parte dello svolgimento del processo, ove si fa riferimento, oltre a quelle innanzi sintetizzate (in sede di fatti di causa), ad altre vicende giudiziarie inerenti il contribuente, fonti della pretesa erariale, e ad altre iniziative assunte dallo stesso avverso la detta pretesa.

2.2. Il primo motivo è infondato, non essendo nella specie proponibile un’autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis) al fine di far valere il dedotto difetto di assistenza tecnica di cui all’art. 12 cit., integrando esso causa di nullità e non di inesistenza della sentenza.

E’ difatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, anche in applicazione di richiamata giurisprudenza CEDU, il principio per il quale, il vizio consistente nell’assenza di difesa tecnica nelle controversie tributarie soprasoglia, quindi anche consistente nell’omesso ordine da parte del Giudice di munirsi di essa, integra causa di nullità della sentenza e non di inesistenza giuridica della stessa, non concernendo elementi essenziali ed indispensabili affinchè la sentenza produca gli effetti che le sono propri (nel senso dell’esclusione dell’inesistenza giuridica e del configurarsi della mera nullità si vedano, ex plurimis: Cass. sez. 5, 11/05/2018, n. 11435, Rv. 648072-01; Cass. sez. 6-5, 18/01/2017, n. 1245, Rv. 64283501; Cass. sez. 5, 17/02/2016, n. 3120, in motivazione; Cass. sez., 17/01/2014, n. 839, Rv. 629395-01; Cass. sez. 5, 02/03/2012, n. 3266, Rv. 621995-01; Cass. sez. 5, 13/01/2006, n. 620, Rv. 58640701, e la successiva conforme Cass. sez, 5, 07/08/09, n. 18129, Rv. 609221-01).

2.3. L’infondatezza del primo motivo assorbe anche il motivo n. 2, che, comunque, è inammissibile in quanto non formulato in modo conforme all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale formulazione applicabile ratione temporis, deducendosi con esso una mera “incoerenza motivazionale”, oltre che infondato. La CTR, invero, si è limitata ad un riferimento, peraltro nell’appropriata sede inerente lo svolgimento del processo, relativo alle vicende giudiziarie inerenti il contribuente, fonti della pretesa erariale, e ad altre iniziative assunte dallo stesso avverso la detta pretesa.

3. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, in favore dell’unico intimato costituitosi con controricorso, che si liquidano, in applicazione dei parametri applicabili ratione temporis, 8.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Sussistono altresì i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (ex art. 18 della L. n. 228 cit., in quanto procedimento civile di impugnazione iniziato dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata L. n. 228 del 2012, cioè a decorrere dal 31 gennaio 2013).

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 8.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto della sussistenza dei presupposti, di cui al D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norme dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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